Azione negatoria improponibile se la questione ha ad oggetto un'area accessibile a una collettività indistinta di persone

Redazione scientifica
31 Gennaio 2020

Con l'azione di mero accertamento negativo ex art. 949 c.c., l'attore, proprietario e possessore, tende al riconoscimento della libertà del fondo contro qualsiasi pretesa di terzi che accampino diritti reali sulla cosa ed attentino al libero ed esclusivo godimento dell'immobile da parte sua. In tal caso, il soggetto agente non è tenuto a fornire una prova rigorosa sull'esistenza di un diritto di proprietà del bene, ma è tenuto a dimostrare di esercitare legittimamente il possesso sulla res.

Il proprietario, di un'area adiacente al Condominio, aveva chiesto al Tribunale adito l'accertamento negativo dei singoli condomini all'utilizzo dell'area quale parcheggio, con conseguente condanna del Condominio alla cessazione di ogni molestia e turbativa al godimento del bene. Costituitosi in giudizio, il Condominio eccepiva il difetto di legittimazione attiva in capo all'attore, dovendo egli provare il suo diritto di proprietà sull'area, e il proprio difetto di legittimazione passiva; nel merito, inoltre, eccepiva di avere comunque acquistato per usucapione la proprietà dell'area avendo i condomini utilizzato come parcheggio l'area sin dal 1965. In primo grado, il Tribunale in accoglimento della prima eccezione, dichiarava la carenza di legittimazione attiva dell'attore e, per l'effetto, rigettava la domanda. In secondo grado, la Corte d'appello, in riforma della pronuncia impugnata, affermata la legittimazione dell'attore a proporre l'azione; di conseguenza, la Corte territoriale condannava il Condominio al rilascio dell'area oggetto di causa. Avverso tale decisione, il Condominio ha proposto ricorso in Cassazione eccependo che la Corte d'appello aveva violato la disposizione ex art. 949 c.c. avendo ritenuto provati i requisiti senza esaminare il requisito dell'esistenza del possesso in capo all'attore.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, chi agisce in negatoria servitutis non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, essendo sufficiente dimostrare di possedere il fondo in virtu' di un titolo valido, quindi di possedere il bene. Di tale dimostrazione, tuttavia, non vi era stata traccia nella pronuncia impugnata. Invero, la Corte d'appello aveva solo osservato che l'area era liberamente accessibile, il che non consentiva di attribuire il possesso a soggetti identificati o identificabili sempre come condomini del caseggiato, anziché a una collettività indistinta di persone; affermazione, quindi, che contrastava con il riconoscimento del possesso in capo all'originario attore. Pertanto, chi propone l'actio negatoria servitutis non è tenuto a fornire una prova rigorosa sull'esistenza di un diritto di proprietà del bene, ma è tenuto a dimostrare di esercitare legittimamente il possesso sulla res. Di conseguenza, l'azione non può essere legittimamente proposta ove la questione abbia ad oggetto un'area a cui è permesso l'accesso da parte di una collettività indistinta di persone. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato accolto; per l'effetto, la pronuncia è stata cassata con rinvio.

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