Condotta processuale illecita e azione di risarcimento del danno
05 Marzo 2020
Il caso. L'attrice chiedeva ai convenuti il risarcimento del danno morale da violazione della riservatezza, per aver questi ultimi illegittimamente e senza necessità di prova prodotto in giudizio un certificato penale del casellario giudiziale che riportava la sua condanna per la realizzazione di un bagno abusivo. Soccombente sia in primo che in secondo grado, l'attrice ricorre per cassazione.
Condotta processuale illecita. La Suprema Corte, nel ritenere il ricorso inammissibile, afferma che si tratta di un danno riferibile ad una violazione dell'art. 96 c.p.c., intenso in senso ampio e comprensivo di ogni condotta processualmente illecita, con la conseguenza che il risarcimento dei danni causati deve essere domandato nel processo in cui la condotta è stata tenuta, e non tramite autonoma azione ex art. 2043 c.c., salvo, prosegue la Corte, il caso in cui la proposizione in quel giudizio fosse preclusa per evoluzione propria dello specifico processo ovvero per ragioni non dipendenti dall'inerzia di parte, o il caso in cui il ricorrente non abbia dimostrato un interesse specifico a proporre separatamente la domanda di risarcimento.
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