Decreto “Cura Italia” e misure di moratoria per il sostegno delle PMI

La Redazione
26 Marzo 2020

Il Ministero dell'Economia e delle Finanza ha analizzato le disposizioni contenute nell'art. 56 del d.l. n. 18/2020, c.d. decreto “Cura Italia”, che prevede misure di moratoria per sostenere micro, piccole e medie imprese, professionisti e ditte individuali danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanza ha analizzato le disposizioni contenute nell'art. 56 del d.l. n. 18/2020, c.d. decreto “Cura Italia”, che prevede misure di moratoria per sostenere micro, piccole e medie imprese, professionisti e ditte individuali danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'art. 56 del decreto “Cura Italia” ha previsto misure di moratoria per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'attuale situazione epidemiologica da COVID-19 che hanno ad oggetto:

  • la possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall'intermediario finanziario non possono revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020;
  • la proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;
  • la sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. L'impresa ha la facoltà di chiedere la sospensione dell'intera rata o dell'intero canone o solo della quota capitale.

Requisiti di accesso alle moratorie. Possono accedere alle moratorie le micro, piccole e medie imprese (PMI) di tutti i settori e operanti in Italia. Tra le imprese sono ricomprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.
Circa i requisiti di accesso alla moratoria dei finanziamenti, l'impresa che lo richiede deve essere in bonis, ossia non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e, in particolare, non deve avere rate da più di 90 giorni.
Infine, può ricorrere alle moratorie anche l'impresa che, sempre in bonis, ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.

Modalità di accesso alle moratorie. Le comunicazioni di moratoria devono essere presentate alle banche, agli intermediari finanziari vigilati e agli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, i quali laddove i requisiti siano tutti rispettati devono accettarle. La comunicazione può essere inviata anche via PEC, oppure attraverso meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa. Resta comunque opportuno che l'impresa contatti la banca o l'intermediario finanziario per valutare anche altre opzioni, quale ad esempio quella di intervento del Fondo di garanzia PMI.
All'interno della comunicazione, l'impresa dovrà indicare il finanziamento per il quale richiede l'accesso alla moratoria, oltre che dichiarare di aver subito una temporanea carenza di liquidità a seguito dell'emergenza sanitaria e di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa.

Ulteriori chiarimenti. Laddove il finanziamento sia assistito da una garanzia pubblica, la banca o l'intermediario finanziario, trascorsi 15 giorni dalla comunicazione all'Ente, potrà procedere alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.
Per quanto concerne gli elementi accessori, il Ministero chiarisce che si tratta di tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento e, in particolare, le garanzie e l'assicurazione che sono prorogati automaticamente e senza formalità alle condizioni originarie. Restano inalterati anche gli elementi accessori al contratto di aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti.
Infine, il Ministero precisa che il periodo di sospensione comprende anche le rate che scadono il 30 settembre 2020 e che la nuova disciplina non prevede ulteriori e maggiori oneri per banche e imprese.

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