Il procedimento penale in Cassazione al tempo del coronavirus: una forte spinta verso il processo telematico

Luigi Giordano
01 Aprile 2020

Il Focus offre un'analisi dei provvedimenti emanati al fine di gestire l'emergenza epidemiologica, facendo chiarezza sulla forte spinta che c'è stata verso il processo telematico. Il documento illustra anche quanto è stato stabilito, in data 31 marzo 2020, dal Primo Presidente della corte di Cassazione con il decreto n. 47/2020.
La partecipazione alla camera di consiglio da remoto: il decreto n. 44/2020 del primo presidente della corte di cassazione

Con decreto n. 44 del 23 marzo 2020, il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha fissato le regole per la celebrazione delle udienze penali non partecipate e de plano mediante l'utilizzo di strumenti di collegamento sicuro da remoto. Si tratta di un provvedimento che mira a limitare il contatto e gli spostamenti dei giudici e del personale coinvolto per la celebrazione dell'udienza - in ossequio a quanto stabilito dalla vigente normativa per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - senza pregiudicare la funzionalità dell'Ufficio.

Il fondamento normativo di questo provvedimento, infatti, è rappresentato dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. L'art. 83, comma 5, di tale decreto legge stabilisce che “nel periodo di sospensione dei termini (cioè, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, ex art. 83, comma 1, del medesimo d.l.) e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa (puntualmente indicata nell'art. 83, comma 3, del d.l.), i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h)” del medesimo d.l.

Tra queste misure:

  • la previsione della celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472, comma 3, cod. proc. pen. di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'art. 128 cod. proc. civ., delle udienze civili pubbliche;
  • la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

La disposizione appena illustrata, per quello che più specificamente riguarda il presente scritto, non contempla espressamente il procedimento in camera di consiglio non partecipato previsto dagli artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen. e quello de plano di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., sebbene tali procedimenti, come è stato rilevato fin dai primi commenti, sono agevolmente trattabili da remoto per mezzo dell'utilizzo di un applicativo in uso negli uffici giudiziari, al limite con il solo Presidente di Collegio ed un cancelliere presenti in Corte (cfr. V. Pezzella, La Cassazione penale ai tempi del Coronavirus: il d.l. “cura italia” non apre allo smart working, in Il penalista 19 marzo 2020).

Non è stato necessario, tuttavia, un intervento normativo. Dalla mancata previsione delle udienze camerali, infatti, il Primo Presidente ha desunto l'intenzione del legislatore di riservare la loro disciplina alla potestà organizzativa del Capo dell'Ufficio. Per tale ragione è stato adottato il decreto n. 44 che disciplina la celebrazione delle adunanze camerali:

  • relative a procedimenti che non sono sospesi tra 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 in quanto indifferibili per previsione di legge o per volontà dell'imputato;
  • ovvero relative a procedimenti che devono essere trattati nel periodo dal 16 aprile 2020 al 30 giugno 2020.

Per lo svolgimento di tali udienze è stato autorizzato l'impiego degli strumenti di collegamento sicuro da remoto già resi disponibili dall'amministrazione e, in particolare, Microsoft Teams. La stessa piattaforma informatica rende disponibili gli atti.

Il Presidente del collegio o un magistrato da questi delegato dovrà essere presente nella camera di consiglio della Corte per redigere il ruolo informatico mediante il sistema SIC e consegnarlo, una volta sottoscritto, alla cancelleria perché sia acculo al verbale dell'udienza non partecipata. Nel verbale il cancelliere deve dare atto della presenza dei magistrati collegati da remoto.

Già in data 24 marzo 2020, la Settima sezione penale della Corte di cassazione ha deciso alcuni ricorsi relativi ad imputati detenuti con termini massimi di custodia cautelare prossimi a scadere (art. 304, cod. proc. pen.), con la partecipazione alla camera di consiglio di alcuni consiglieri “da remoto”. La possibilità di svolgere le camere di consiglio delle adunanze che non prevedono la partecipazione dei difensori con l'utilizzazione di strumenti di collegamento sicuro da remoto, dunque, è stata immediatamente realizzata.

La celebrazione dell'adunanza non ha registrato alcun inconveniente dal punto di vista tecnico, essendosi svolta anche con l'assistenza del personale informatico in base al sistema da remoto validato dal Ministro della Giustizia

Il deposito telematico delle memorie e dei motivi aggiunti da parte dei difensori

Il procedimento in camera di consiglio disciplinato dall'art. 611 cod. proc. pen. prevede che la Corte giudichi sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi (ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.) e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica. Il contraddittorio camerale, dunque, è cartolare.

Il decreto legge n. 18 del 2020 non apre esplicitamente spazi all'invio delle memorie o dei motivi aggiunti a mezzo PEC. Di certo, non contiene una norma che equipara espressamente la trasmissione telematica degli atti al deposito degli stessi nella cancelleria ex art. 121 cod. proc. pen..

L'art. 83, comma 7, del d.l. n. 18 del 2020, tuttavia, stabilisce che, per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica, i Capi degli uffici giudiziari possono adottare misure per “la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti”. Tale clausola è idonea giustificare una notevole apertura alla possibilità di depositare istanze a mezzo PEC, come misura idonea a ridurre il disagio della limitazione dell'accesso agli uffici di cancelleria disposta dai Capi degli uffici per evitare l'assembramento.

Questa apertura è stata colta dalla Corte di cassazione.

Nel decreto n. 36 del 13 marzo 2020 (che è stato integrato da quello n. 44 dapprima illustrato), infatti, il Presidente della Corte ha previsto che, al fine di evitare assembramenti presso le cancellerie delle sezioni penali della Corte, gli avvocati i cui processi risultano da trattare nel periodo compreso dal 23 marzo al 31 maggio 2020 possano far pervenire alla Corte memorie o motivi aggiunti a mezzo PEC. Il termine di deposito di tali atti, per i procedimenti rinviati d'ufficio nel periodo 9 marzo – 15 aprile, va computato in base alla data di rinvio dell'udienza.

Il profilo più importante per la funzionalità del meccanismo impianto è rappresentato dall'individuazione degli indirizzi PEC cui possono rivolgersi le parti. In calce al decreto, infatti, sono indicati gli indirizzi PEC delle diverse sezioni della Corte. Il provvedimento, poi, è stato pubblicato nel sito web della Corte di cassazione, in modo da renderne edotte le parti.

Va peraltro evidenziato che lo stesso art. 83, comma 7, d.l. n. 18 del 2020 prevede, alla lett. c), che il Capo dell'ufficio possa “regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento”; dunque, la richiesta telematica è testualmente prevista per la prenotazione del servizio in cancelleria.

Per quanto attiene alla Corte di cassazione, con provvedimento congiunto del Primo Presidente e del dirigente amministrativo è stato disposto che le Cancellerie delle sezioni penali riceveranno in deposito solo gli atti relativi ai procedimenti non sospesi ex art. 83, comma 3, lett. b), del d.l. n. 18 del 2020 (cioè procedimenti indifferibili per legge o su istanza dell'imputato). Le richieste di deposito degli atti e di consultazione di fascicoli devono essere inviate agli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici, che sono indicato in calce al provvedimento. Gli interessati riceveranno, per via telematica o per telefono, la comunicazione relativa al giorno e all'ora fissata per ‘accesso in cancelleria. Anche il rilascio di copie degli atti deve essere prenotato per e-mail; se esenti dal versamento di contributi, le copie sono trasmesse per via telematica.

Il decreto n. 47 del 31 marzo 2020

In data 31 marzo 2020, il Primo Presidente della corte di Cassazione ha adottato il decreto n. 47 che ha ulteriormente integrato quello n. 36 del 13 marzo 2020.

Per quanto attiene al settore penale è stato stabilito che:

  • sono rinviati d'ufficio e fuori udienza tutti i procedimenti già fissati nelle udienze e nelle camere di consiglio nel periodo fino al 15 aprile 2020, salvo quelli indifferibili ex art. 83, comma 3, d.l. n. 18 del 2020, per la cui trattazione i Presidenti di ciascuna Sezione sono tenuti ad individuare una udienza settimanale. In tale udienza verranno trattati anche i procedimenti per i quali, a mezzo PEC, i difensori degli imputati detenuti hanno chiesto la trattazione nel termine di tre giorni dalla pubblicazione del decreto n. 47 sul sito istituzionale della Corte;
  • sono rinviati d'ufficio e fuori udienza tutti i procedimenti fissati nelle udienze e nelle camere di consiglio nel periodo 16 aprile – 30 giugno 2020.In questo periodo, tuttavia, sono previste alcune eccezioni al rinvio dei procedimenti.
    In particolare, saranno trattati:a) i procedimenti indifferibili di cui all'art. 83, comma 3, d.l. n. 18 del 2020 (quindi, anche quelli a carico di persone detenute o sottoposte a misure cautelari o di sicurezza, che espressamente chiedano la trattazione);b) ulteriori procedimenti in cui non sia costituita la parte civile nel giudizio di merito e 1) si debba dichiarare ictu oculi l'estinzione del reato o della pena; 2) occorre procedere de plano nei confronti di internati, imputati detenuti o sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari.Questa seconda eccezione:- non riguarda tutti gli imputati sottoposti a una qualsiasi misura cautelare, ma solo quelli a cui è stata applicata la custodia in carcere o gli arresti domiciliari;- non presuppone una espressa richiesta dell'imputato sottoposto alla misura cautelare;- riguarda esclusivamente i procedimenti “de plano”, locuzione con la quale pare debba farsi riferimento ai casi in cui la Corte debba dichiarare “senza formalità” l'inammissibilità del ricorso ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
In questo secondo periodo, ciascuna sezione non potrà tenere più di una udienza pubblica e camerale anche non partecipata alla settimana. In tale udienza verranno trattati anche i procedimenti per i quali, a mezzo PEC, i difensori degli imputati detenuti hanno chiesto la trattazione nel termine di sette giorni dalla pubblicazione del decreto n. 47 sul sito istituzionale della Corte.

L'avviso di fissazione ex art. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen. sarà inviato nel rispetto dei termini di legge a far data dal 16 aprile 2020.
Le udienze penale camerali non partecipate e quelle de plano saranno celebrate da remoto con le modalità dapprima illustrate.
I magistrati della Corte potranno ricevere gli atti regolamentari anche a casa, pure se fuori sede, a mezzo servizio postale.
Le conclusioni e gli atti della Procura Generale saranno depositati a mezzo PEC.

I difensori potranno ricorrere alla PEC per far pervenire alla Corte memorie e motivi aggiunti. La PEC del difensore deve provenire dall'indirizzo mail del difensore quale risulta dal RE.G.IND.E., in modo da evitare qualsiasi problema di identificazione della provenienza dell'atto. La Corte, peraltro, si impegna ad individuarsi, con apposito protocollo da stipularsi con le organizzazioni forensi e con l'Avvocatura di Stato, ulteriori modalità di collaborazione che incentivino l'utilizzo delle tecnologie.

Segue: udienza pubblica e camera di consiglio partecipata

I provvedimenti del Primo Presidente che sono stati illustrati non prevedono da remoto lo svolgimento delle udienze pubbliche, né di quelle camerali “partecipate” (si applica l'art. 127 cod. proc. pen., che permette la partecipazione del difensore, nei casi richiamati dagli artt. 32, comma 1, 41, comma 3, 48, comma 1, 311, comma 5, 428, comma 3, e 706, comma 2, cod. proc. pen.).
Deve essere rilevato, in verità, che nel giudizio penale presso la Suprema Corte la partecipazione del difensore alla discussione orale, anche nei casi di udienza pubblica e di camera di consiglio partecipata, è meramente eventuale (mentre non è previsto che l'imputato, che è rappresentato dal suo difensore e che può assistere all'udienza che lo riguarda dagli scranni del pubblico, possa prendere la parola, né sono protagoniste del giudizio le altre parti private). Il processo penale in Cassazione, anche quando partecipato, può anche risolversi in un contraddittorio cartaceo.

Pur con la consapevolezza della delicatezza del tema, pertanto, potrebbe essere previsto dal legislatore un meccanismo per la trattazione anche di questi procedimenti con modalità che garantiscano la salute pubblica, quali, per esempio, il preventivo accertamento della volontà del difensore di partecipare, con una formale richiesta di “discussione orale”, e, in tali casi, l'istaurazione di un meccanismo di partecipazione a distanza.

Il d.l. n. 18 del 2020, invece, non prevede disposizioni utili a far ritenere ammissibile uno svolgimento della procedura con collegamento da remoto. Anzi, dalla previsione espressa dello svolgimento mediante collegamenti da remoto per le “udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti” e per le “udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ovvero delle adunanze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentati delle amministrazioni”, si desume un argomento contrario all'ammissibilità di udienze penali con collegamento da remoto (ulteriori rispetto a quelle alle quali è applicabile la disciplina di cui all'art. 83, comma 12, d.l. che riguardano le udienze camerali alle quali sono ammesse “persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare” (cfr., in questi termini, A. Corbo, Brevi note sulle Camere di Consiglio “da remoto” nel processo penale, in www.unicost.eu).

Il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 18 del 2020

Il disegno di legge AS 1766 di conversione del decreto legge n. 18 del 2020 pare aver riconosciuto la delicatezza del tema delle modalità di svolgimento del procedimento di cassazione per il quale è prevista l'udienza pubblica o quella camerale partecipata.

È stato previsto, infatti, di aggiungere all'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 il comma 12-ter secondo cui, fino al 30 giugno, i ricorsi penali presso la Corte di cassazione, per i quali è prevista la trattazione nelle forme di cui agli artt. 127 e 614 cod. proc. pen. passano in decisione senza la discussione orale sulla base degli atti depositati e delle conclusioni scritte del procuratore generale, “salvo che il ricorrente faccia richiesta di discussione orale”.

Tale richiesta deve essere formulata, per iscritto, dal Procuratore generale o dal difensore entro il termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza, a mezzo PEC, alla competente cancelleria. Sarebbe prevista dalla legge, in tal modo, nel processo penale quella che in gergo viene chiamata “PEC in entrata”, cioè dal difensore o dalla Procura generale alla cancelleria e non viceversa (come avviene per le notifiche a mezzo PEC, che “escono” dalla cancelleria). L'udienza, in tali casi, può essere rinviata a una data successiva non oltre il trentesimo giorno. Se la richiesta è formulata dal difensore dell'imputato, i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo il cui il procedimento è rinviato.

Il legislatore intende altresì:

  • prevedere che le deliberazioni collegiali possano essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimenti del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia. “Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge” (art. 83, comma 12-quater, richiamato dal comma 12-ter);
  • prevedere che dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o dell'ordinanza, “e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria”.

Si tratta di regole previste in un nuovo comma 12-quater che si intende inserire nell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 per disciplinare il procedimento in camera di consiglio non partecipato, ma che si vuole estendere alle udienze pubbliche o al procedimento in camera di consiglio partecipato.

Il disegno di legge di conversione, infine, prevede una deroga, nel periodo fino al 30 giugno 2020, all'art. 615, comma 3, cod. proc. pen., cioè alla disposizione che prevede la lettura del dispositivo da parte del Presidente dopo la deliberazione, sostituita dalla mera comunicazione del dispositivo alle parti.

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