Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi

Silvia Iliadis
15 Gennaio 2018

L'ammissione alla gara dell'operatore economico avviene mediante la verifica, da parte della Stazione appaltante, che esso sia in possesso di determinati requisiti generali e speciali: qui si tratta di quelli, speciali, di capacità economica e finanziaria per l'affidamento di servizi e forniture (i quali attengono esclusivamente alla c.d. fase di qualificazione, legata alla previa definizione, da parte della Stazione appaltante, dei criteri che condizionano l'ammissione dei concorrenti alle procedure di gara).
Inquadramento

Contenuto in fase di aggiornamento autorale di prossima pubblicazione

L'ammissione alla gara dell'operatore economico avviene mediante la verifica, da parte della Stazione appaltante, che esso sia in possesso di determinati requisiti generali e speciali: qui si tratta di quelli, speciali, di capacità economica e finanziaria per l'affidamento di servizi e forniture (i quali attengono esclusivamente alla c.d. fase di qualificazione, legata alla previa definizione, da parte della Stazione appaltante, dei criteri che condizionano l'ammissione dei concorrenti alle procedure di gara).

La materia è ancora disciplinata - per le procedure che siano già state formalmente avviate (mediante pubblicazione del bando o spedizione delle lettere di invito) prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016 (art. 216 dello stesso decreto) - dall'art. 41, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che individuava le modalità attraverso cui i concorrenti potevano dimostrare all'Amministrazione aggiudicatrice la propria affidabilità e solidità, ovvero la propria capacità di essere in grado di realizzare l'attività oggetto dell'affidamento e di sostenerne lo sviluppo complessivo da un punto di vista squisitamente patrimoniale.

Questi i documenti a tal fine ritenuti significativi dal legislatore del Codice del 2006: (i) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati (finalizzate ad attestare la affidabilità dell'impresa in relazione al credito) e/o (ii) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa o autocertificazione dei dati di bilancio (volti a dimostrare la situazione interna contabile e finanziaria dell'impresa e, dunque, le sue effettive capacità imprenditoriali) e/o (iii) autocertificazione concernente il fatturato globale, nonché il fatturato specifico d'impresa inteso quale importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (rivolto alla dimostrazione delle concrete capacità operative dell'impresa concorrente).

Le tre categorie di documenti sopra richiamati sono soggetti a precisazione, e possono essere integrati da altri, se richiesto dall'Amministrazione aggiudicatrice nel bando.

La richiamata normativa nazionale ha recepito, sia pure non fedelmente, l'art. 47, direttiva 2004/18/CE (la cui lett. a) contemplava infatti, tra le referenze idonee a provare la capacità finanziaria dell'impresa, la possibilità di produrre – non solo le dichiarazioni bancarie ma – una copertura assicurativa contro i rischi professionali). Attualmente, la direttiva 2004/18/CE è stata abrogata dall'art. 91, direttiva 2014/24/UE, a decorrere dal 18 aprile 2016.

La direttiva 2014/24/UE si occupa dei requisiti de quibus al considerando 83 e all'art. 58, comma 3.

Il considerando 83 evidenzia che la pretesa del possesso di requisiti «eccessivamente severi relativi alla capacità economica e finanziaria» spesso costituisce un ostacolo ingiustificato alla partecipazione delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici. Ne discende che: (i) eventuali requisiti dovrebbero sempre essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto; (ii) dovrebbe quindi essere possibile applicare requisiti più rigorosi, da parte della Amministrazione aggiudicatrice, solo in presenza di circostanze debitamente giustificate.

L'art. 58 della direttiva disciplina, quindi, i criteri di selezione da indicarsi nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse a cura delle Stazioni appaltanti.

Il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50- approvato dal CdM il 15 aprile 2016 e pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 per dare attuazione (anche) alla sopra richiamata direttiva UE del 2014 e alla delega al riordino della disciplina della materia conferita al Governo dalla l. n. 11 del 2016 - disciplina l'istituto in esame ai seguenti articoli: art. 81 (in tema di “Documentazione di gara” comprovante, più in generale, il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- professionale ed economico e finanziario degli operatori economici); art. 83 (in uno con gli istituiti relativi ai requisiti di idoneità professionale e alle capacità tecniche e professionali, nonché con l'istituto del soccorso istruttorio); art. 85 (rubricato “Documento di gara unico europeo”: trattasi di una vera e propria “prova documentale preliminare”); art. 86 (dedicato ai documenti che le stazioni appaltanti possono chiedere come prova del rispetto dei criteri di selezione in esame da parte dell'operatore economico).

I predetti articoli sono stati successivamente modificati dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»: c.d. correttivo al nuovo Codice appalti.

Più in particolare, il comma 4 dell'art. 83 cit.- rubricato “Criteri di selezione e soccorso istruttorio”- dispone che le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere agli aspiranti concorrenti:

a) un “fatturato minimo annuo” (“compreso” quello nel settore di attività oggetto dell'appalto);

b) “informazioni” relative ai loro “conti annuali” (le quali evidenzino i rapporti “tra attività e passività”);

c) un “livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali”.

La dimostrazione dei requisiti (ai sensi del successivo comma 7 dell'art. 83 cit.), può essere fornita dall'aspirante concorrente utilizzando i mezzi di prova di cui all'art. 86 (comma 4) e, quindi, mediante uno o più di quelli indicati nell'allegato XVII, parte I^.

Il nuovo Codice contempla le seguenti referenze: (i) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; e/o (ii) bilanci o estratti di bilancio dell'impresa (qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico) e/o (iii) dichiarazione concernente il fatturato globale, nonché, se del caso, il fatturato specifico d'impresa inteso quale importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi disponibili (in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili). Si segnala che il comma 5 dell'art. 83 è completamente dedicato al “fatturato minimo annuo” (ma si tratterà di questo specifico argomento nel prosieguo: al paragrafo successivo e all'ultimo paragrafo del presente contributo). Si sottolinea, altresì, che il comma 5 dell'articolo in commento è stato modificato dall'art. 52 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 sopra richiamato nel senso che il fatturato minimo annuo (“compreso” quello nel settore di attività oggetto dell'appalto)- ai sensi del comma 4, lett. a), dell'art. 83 cit.- “non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento”.

Le novità degne di nota sono dunque costituite dalla possibilità di presentare una copertura assicurativa contro i rischi professionali in mancanza di idonee referenze bancarie. E il limite del fatturato richiesto, che non potrà, dunque, superare il doppio del valore stimato dell'appalto calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso. Ma complessivamente sono ancora più rilevanti le disposizioni di cui all'art. 85 cit. (in tema “Documento di gara unico europeo”, il quale consente senz'altro di semplificare- in prima istanza- la presentazione dei documenti da parte dell'operatore economico), e di cui all'art. 81 cit., che istituisce la c.d. “Banca dati nazionale degli operatori economici” (di cui in appresso si dirà).

Infine - dal punto di vista processuale - l'art. 204 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha espressamente previsto una tutela giurisdizionale “anticipata” avverso gli atti delle procedure selettive formalmente avviate (mediante pubblicazione del bando o dell'avviso o mediante invio delle lettere d'invito) successivamente alla sua entrata in vigore (art. 216), i quali riguardino “le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa”, all'esito della valutazione dei requisiti economico finanziari, da proporsi “nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante” (per una trattazione più approfondita di quest'ultimo argomento si rinvia alla bussola di M.A. Sandulli sul “Rito speciale in materia di contratti pubblici”).

La discrezionalità amministrativa (e relativi limiti) nella determinazione dei requisiti speciali tra Codice del 2006 e Codice del 2016 (aggiornato al d.lgs. 19 aprile 2017)

Uno dei principi più rilevanti in tema di individuazione dei requisiti speciali di capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi è la possibilità, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, di fissare parametri di misurazione della capacità economica e finanziaria più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge. Con conseguente necessità della (pre)determinazione degli stessi nel bando di gara onell'invito a confermare interesse (la lex specialis della procedura ad evidenza pubblica).

L'elencazione normativa dei documenti a mezzo dei quali può essere provata la capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti - ci si riferisce sia quella prevista dal comma 1, art. 41, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sia quella di cui al combinato disposto dei comma 4, art. 83, e del comma 4, art. 86, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50- non è in alcun modo tassativa. Trattasi, dunque, ora come allora, di alcuni soltanto degli “indici” della solidità e della affidabilità economica delle imprese concorrenti e di un elenco esemplificativo e alternativo (TAR Lazio, Roma, Sez. I- bis, 20 maggio 2011, n. 4455). L'art. 83, comma 2, del Codice del 2016 (così come, del resto, l'art. 41 del Codice del 2006), infatti, lascia libertà alle stazioni appaltanti di individuare nella legge di gara gli indici di capacità economica più adatti, col solo limite della “attinenza” e “proporzionalità” all'oggetto dell'appalto, nella ricerca di un costante bilanciamento con l'interesse pubblico “ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione” (TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 1 marzo 2017, n. 81).

Con le seguenti precisazioni:

- per le procedure già formalmente avviate prima del 20 aprile 2016 e, quindi, (ancora) disciplinate dal Codice del 2006 (comma 2, art. 41, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163): (i) è fatto espresso divieto alla Stazione appaltante di richiedere i bilanci o gli estratti dei bilanci dell'impresa a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non ne prevedono la pubblicazione; (ii) sono illegittimi i criteri che fissano limiti di accesso connessi al fatturato aziendale non sorretti da una congrua motivazione (così l'ultimo periodo del comma 2 – aggiunto dall'art. 1, comma 2-bis, lett. b), d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 135 – che ha recepito l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto e cristallizzato normativamente l'esigenza di garantire la massima concorrenza fra le imprese aspiranti la partecipazione ad una gara di appalto).

- per le procedure avviate dopo il 19 aprile 2016 e, dunque, disciplinate dal nuovo Codice (comma 5, art. 83, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dall'art. 52 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56): (i) il fatturato minimo annuo richiesto dalla Stazione appaltante nel bando di gara non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, se non in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e delle forniture oggetto di affidamento; (ii) la Stazione appaltante provvede ad indicare le ragioni della predetta richiesta nei documenti di gara; (iii) per gli appalti divisi in lotti, il comma in esame si applica per ogni singolo lotto (ma resta salva la facoltà, per la Stazione appaltante, di fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente); (iiii) se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito in esame è calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell'accordo quadro; (iiiii) infine, nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell'ambito di tale sistema.

La norma in esame (sia quella del 2006 che quella del 2016) lascia, pertanto, alla “ragionevole” discrezionalità della Stazione Appaltante la determinazione dei requisiti speciali da richiedere ai partecipanti ad una procedura di appalto, anche in modo più rigoroso ed anche in numero superiore rispetto a quelli minimi previsti dalla legge, purché commisurata al concreto interesse della stessa ad una certa affidabilità del proprio (futuro) interlocutore contrattuale, avuto riguardo alle prestazioni oggetto di affidamento (TAR Lazio,Roma, Sez. I- bis, 3 luglio 2006, n. 5360; TA.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 6 dicembre 2006, n. 1775; TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 11 aprile 2008, n. 1424; Cons. St., Sez. V, 2 febbraio 2009, n. 525; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 1 marzo 2017, n. 81; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 27 febbraio 2017, n. 282). Conseguentemente, tale facoltà dell'Amministrazione trova un limite “naturale” nei principi di razionalità, logicità, ragionevolezza, proporzionalità (tra il requisito ulteriore e la natura e l'importo, del servizio e/o della fornitura oggetto del contratto), nonché nel divieto di inutile aggravamento del procedimento ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l. 7 agosto 1990, n. 241. Con conseguente possibile sindacato di legittimità.

In sede di determinazione dei requisiti l'Amministrazione deve garantire il pieno rispetto dei principi generali dell'ordinamento a tutela della concorrenza tra gli operatori economici: vero è infatti che l'Amministrazione è legittimata ad introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, specie per ciò che attiene al possesso di requisiti di capacità (tecnica e) finanziaria, ma solo ed esclusivamente laddove tale scelta non sia eccessivamente limitativa della concorrenza. La scelta, pertanto, «può essere sindacata dal Giudice Amministrativo in sede di legittimità se manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria e sproporzionata, illogica e contraddittoria» (Ex multis: Cons. St., Sez. V, 2 febbraio 2009, n. 525).

In evidenza

Il Codice del 2016, al comma 2 dell'art. 83 cit., stabilisce espressamente che le capacità (economica e finanziaria) in esame devono essere attinenti e proporzionate all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.

Infine, il comma 8 dell'art. 83 cit., precisa ulteriormente che:

- le condizioni di partecipazione (che possono essere espresse come livelli minimi di capacità), in uno con gli idonei mezzi di prova, devono essere indicati dalle stazioni appaltanti nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse;

- i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle normativamente previste: dette prescrizioni, infatti, sarebbero in ogni caso nulle.

L'inserimento nel bando di gara di clausole escludenti e loro impugnazione

Le Amministrazioni aggiudicatrici devono senz'altro precisare nel bando di gara quali dei requisiti normativamente previsti (“uno o più”), nonché quali requisiti ulteriori (eventuali), debbano essere posseduti dal concorrente per partecipare alla procedura. Gli elementi sui quali le Stazioni appaltanti effettueranno la verifica della affidabilità economica e finanziaria dei concorrenti devono dunque essere necessariamente determinati da parte delle stesse nella lex specialis di gara sia ai fini del rispetto del principio di trasparenza che, soprattutto, a garanzia della par condicio tra tutti i partecipanti.

I suddetti requisiti di partecipazione (o di “qualificazione”) devono essere posseduti dai concorrenti al momento della presentazione della domanda di partecipazione (nella procedura ristretta o nella procedura negoziata senza bando) o dell'offerta (nella procedura aperta).

Il primo problema che si pone per l'operatore è dunque quello della necessità, o meno, di impugnare immediatamente la lex specialis di gara, nella parte in cui individui requisiti troppo, o toppo poco, rigorosi.

In evidenza

Sulla legittimazione al ricorso.

La questione relativa alla impugnazione immediata dei bandi di gara, senza attendere i relativi atti applicativi, è stata affrontata anche di recente dal Consiglio di Stato (Cons. St., Sez. V, 1° agosto 2015, n. 3776).

Infatti, a partire dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 2003 (Cons. St, Ad. plen., 29 gennaio 2003, n. 1) la giurisprudenza è consolidata nell'ammettere l'impugnazione immediata per le cc.dd. “clausole escludenti”, e cioè quelle che riguardano requisiti soggettivi di partecipazione e precludono all'interessato di presentare la propria offerta. Conseguentemente, viene leso in maniera effettiva ed immediata l'interesse giuridicamente rilevante dello stesso (che è l'interesse a partecipare all'aggiudicazione).

Pertanto, le clausole escludenti fanno sorgere l'onere di immediata impugnazione del bando (essendo le stesse: (i) relative ai requisiti di partecipazione, ovvero (ii) ostative alla partecipazione, ovvero ancora (iii) impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale).

Per quanto riguarda le altre clausole (la cui applicazione comporta, invece, l'esercizio di un potere discrezionale da parte della Stazione appaltante), se lesive, le stesse devono essere impugnate insieme con l'atto applicativo.

Casistica

Il Consiglio di Stato ha sottolineato che, nel caso in cui la lex specialis di gara impedisca la partecipazione a un concorrente il quale non è in possesso di un determinato requisito (nella fattispecie esaminata si trattava di un fatturato specifico su base triennale pari ad almeno un milione di euro), «la lesività della prescrizione del bando» è evidentemente ed immediatamente percepibile «già nel momento in cui l'appellante aveva presentato una domanda fondata su una dichiarazione che, in punto di fatturato specifico, non avrebbe potuto condurre ad altro esito, se non a quello dell'esclusione dalla gara» (Cons. St., Sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 889).

Le regole di cui sopra non cambiano per effetto del nuovo Codice. Quindi l'aspirante concorrente ad una gara di appalto ha l'onere di impugnare tempestivamente le clausole della lex specialis immediatamente escludenti – aventi ad oggetto requisiti di partecipazione alla procedura selettiva che l'impresa concorrente o aspirante tale non possiede ex ante – pena la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso per tardività.

Orientamenti a confronto ante e post entrata in vigore del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Secondo un primo orientamento, sulla scorta di un'impostazione rigorosa (ed eccessivamente formalistica), anche in presenza di clausole escludenti si dovrebbe ugualmente presentare la domanda di partecipazione e, ciò, al fine precipuo di differenziare e qualificare l'interesse giuridico azionato con il ricorso (Cons. St., Sez. V, 4 maggio 2004, n. 2705; TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 9 maggio 2005, n. 809).

Con conseguente inammissibilità del ricorso proposto dall'operatore economico che non abbia materialmente presentato l'offerta.

Orientamento confermato anche successivamente da una parte della giurisprudenza secondo cui chi è interessato ad impugnare una clausola del genere “deve presentare l'offerta, salvo impugnare la clausola del bando e l'eventuale atto di esclusione” (TAR Umbria, Sez. I, 17 dicembre 2009, n. 799, confermata da Cons. St., Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1238, che peraltro non si è pronunciata sul punto, decidendo la controversia “a prescindere dalla giurisprudenza che comunque richiede la partecipazione alla gara come condizione di legittimazione ad impugnare la conseguente esclusione”).

La tesi prevalente in giurisprudenza, invece, ritiene il bando di gara immediatamente impugnabile senza necessità di presentare la preventiva domanda di partecipazione alla procedura, sempre che il bando sia idoneo a generare una lesione immediata e diretta della situazione soggettiva dell'interessato in quanto contenga clausole “escludenti”, ovvero direttamente correlate all'illegittima richiesta del possesso di determinati requisiti di qualificazione la cui mancanza inibisce o rende vana la partecipazione alla procedura.

- E' stato osservato, infatti, che non è necessaria la presentazione della domanda di partecipazione ad un bando di gara per avere legittimazione all'impugnativa non essendo «configurabile alcun onere di partecipare alla gara di un appalto a carico di chi chiede l'annullamento “in radice”, affinché questa non abbia luogo, non apparendo conforme ai principi che garantiscono il diritto alla difesa (art. 24 Cost.), la libertà della iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) e la libera e massima concorrenza, limitare la legittimazione di un soggetto, sostanzialmente leso da un bando, al mero formalismo della presentazione di una domanda che avrebbe comportato la sicura esclusione» (TAR Lazio, Roma, Sez. II- ter, 8 marzo 2006, n. 1775).

- Anche il Consiglio di Stato (Ex multis: Cons. St., Sez. IV, 8 agosto 2005, n. 4207; Cons. St., Sez. V, 19 marzo 2009, n. 1624; Cons. St., Ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4; Cons. St., Sez. V, 18 giugno 2015, n. 3104) ha avuto modo di precisare che:

a) nel settore specifico delle controversie in materia di affidamento dei contratti pubblici, in linea con gli orientamenti interpretativi più consolidati, la condizione- elemento radicante, in modo certo, la legittimazione al ricorso è, di regola, costituita dalla circostanza della partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione. Tale regola subisce alcune deroghe, concernenti, tra le altre, la legittimazione dell'operatore che manifesta l'intenzione di impugnare una clausola del bando di natura escludente, in relazione alla illegittima previsione di determinati requisiti di qualificazione;

b) la legittimazione del soggetto che contrasta immediatamente il bando di gara (in relazione alle sue clausole di asserita natura escludente), senza partecipare al procedimento, ha una giustificazione logica evidente, direttamente collegata alla affermazione giurisprudenziale dell'onere di sollecita impugnazione di tale atto lesivo, senza attendere l'esito della selezione;

c) in tali circostanze, la certezza del pregiudizio determinato dal bando rende superflua la domanda di partecipazione e l'adozione di un atto esplicito di esclusione.

Alla regola generale di partecipazione alla procedura oggetto di contestazione si può fare eccezione solamente in tre tassative ipotesi e cioè: (i) quando si contesti “in radice” l'indizione della gara; (ii) all'inverso, si contesti che una gara sia mancata, avendo l'amministrazione disposto l'affidamento in via diretta del contratto; (iii) si impugnino direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente escludenti (TAR Marche, Sez. I, 15 dicembre 2014, n. 1062; Cons. St., Sez. III, 10 giugno 2016, n. 2507; Cons. St., Sez. V, 30 dicembre 2015, n. 5862; Cons. St., Sez. V, 12 novembre 2015, n. 5181; Cons St., Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9; Cons. St., Ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4). In tali casi, la domanda di partecipazione alla procedura non rileva ai fini dell'impugnazione; nel caso che ci occupa, più in particolare, perché l'impossibilità di partecipare alla procedura fa emergere ex se una situazione giuridica differenziata in capo all'impresa di settore cui è impedita la partecipazione e una sua lesione attuale e concreta (Corte Cost., 22 novembre 2016, sent. n. 245).

Si sottolinea che la Terza Sezione del Consiglio di Stato, recentemente, ha in ogni caso sottolineato la necessità di superare l'indirizzo interpretativo elaborato dalla predetta Adunanza Plenaria risalente all'anno 2003 e seguito dagli sviluppi giurisprudenziali durante la vigenza del Codice del 2006. La Terza Sezione ha individuato, infatti, “le profonde trasformazioni che hanno investito il diritto degli appalti mutandone impostazione e prospettive” (Cons. St., Sez. III, 2 maggio 2017, n. 2014).

La questione- più specificamente, della impugnazione immediata anche della clausola del bando che prevede l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso- è stata rimessa all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cons. St., Sez. III, ordinanza 7 novembre 2017, n. 5138: per una trattazione più approfondita di questo specifico tema si rinvia, peraltro, al contributo “Criteri di aggiudicazione”).

Sempre da un punto di vista squisitamente processuale, come sopra anticipato, l'art. 204 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha espressamente previsto una tutela giurisdizionale “anticipata” avverso gli atti delle procedure selettive formalmente avviate (mediante pubblicazione del bando o dell'avviso o mediante invio delle lettere d'invito) successivamente alla sua entrata in vigore (art. 216), i quali riguardino «le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa», all'esito della valutazione dei requisiti economico finanziari, da proporre “nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante” (per una trattazione più approfondita di quest'ultimo argomento si rinvia, ancora, al contributo “Rito speciale in materia di contratti pubblici”).

Le eccezioni di favore per l'operatore economico nella produzione documentale tra Codice del 2006 e Codice del 2016 (aggiornato al d.lgs. 19 aprile 2017)

Per l'operatore economico è poi contemplata una “norma di favore” sia nel Codice del 2006 (comma 3, art. 41, d.lgs. n. 163 del 2006) sia nel Codice del 2016 (comma 4, art. 86, d.lgs. n. 50 del 2016).

In evidenza.

Se il concorrente non ha la possibilità di presentare le referenze richieste dalla lex specialis:

  • è onere del concorrente impossibilitato indicare i “giustificati motivi” (secondo il Codice del 2006) ovvero i “fondati motivi” (secondo il Codice del 2016) dell'impedimento e, contestualmente, allegare “qualsiasi altro documento” eventualmente idoneo a dimostrare la propria capacità finanziaria;
  • è obbligo della Stazione appaltante valutare la idoneità della documentazione “alternativa” presentata a dimostrazione della capacità del concorrente.

L'unico esempio che il testo della disposizione del Codice del 2006 faceva dei giustificati motivi era quello della costituzione o dell'inizio dell'attività da meno di tre anni.

Il nuovo Codice non riproduce il predetto esempio, ma si ritiene che lo stesso sia parimenti invocabile da parte dell'operatore economico.

La formula ampia – “ivi compreso” – consentiva, infatti, di dare un'interpretazione estensiva della disposizione (includendovi, quindi, motivi ulteriori), dovendosi senz'altro conciliare l'esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto. Con conseguente necessità di prevedere dei temperamenti rispetto a quelle imprese che non fosseroin grado di presentare le referenze in esame..

La possibilità di produrre una documentazione alternativa costituisce pertanto un principio generale, che deve trovare ingresso, anche a prescindere da ogni espresso richiamo negli atti di autoregolamentazione, nella disciplina della gara e nella valutazione dei requisiti de quibus.

La disposizione vigente (comma 4, art. 86, d.lgs. n. 50 del 2016), quindi, integra automaticamente il bando (il quale, d'altra parte, non deve necessariamente contenere la trascrizione di tutte le norme di legge e di regolamento disciplinanti la gara) con la conseguenza che la mancata indicazione, nella lex specialis di gara, della possibilità per l'operatore economico di provare la capacità in modo diverso non può in alcun modo considerarsi quale causa di illegittimità del bando.

I tratti di maggiore innovatività caratterizzanti il regime vigente dal 2016 sono dunque (almeno) due:

- l'uno, relativo alla “consistenza” della capacità economica e finanziaria da attestare ai fini della partecipazione alla procedura;

- l'altro, relativo alle modalità attraverso le quali deve essere attestato, in sede di ammissione alla procedura, il possesso della ripetuta capacità.

L'attuale formulazione della norma, dunque, persegue evidenti obiettivi di alleggerimento degli oneri documentali a carico dell'operatore economico. In essa, infatti, si fa riferimento alla produzione di mere autocertificazioni, a differenza di quanto contemplato dal Codice del 2006, che, invece, all'art. 41 (come sopra si è detto) imponeva la presentazione, già in sede di offerta, di adeguate referenze di almeno due istituti bancari.

Inoltre, sempre nell'ottica dell'implementazione del favor partecipationis, non viene riprodotta la previsione del Codice del 2006 che quantificava nel triennio il periodo di riferimento dell'attestazione inerente il requisito del fatturato realizzato nel settore di attività oggetto dell'appalto.

L'art. 83 cit. non fornisce, invece, un limite temporale circa la sussistenza del requisito di fatturato specifico: tale circostanza potrebbe dunque legittimare le stazioni appaltanti a ritenere congrui anche margini temporali inferiori al triennio (cosi come, del resto, letteralmente specificato anche dall'Allegato XVII, parte I^, del Codice del 2016, laddove prevede che il possesso del requisito del fatturato specifico possa essere provato con una dichiarazione relativa “al massimo a tre esercizi”).

Nel regime precedente alla novella introdotta dall'art. 39, d.l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito in l. 11 agosto 2014, n. 114 (il quale ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 38 e il comma 1- ter dell'art. 46, d.lgs. n. 163 del 2006), sembrava che la Stazione appaltante non fosse tenuta a “soccorrere” il concorrente che non avesse “responsabilmente” adempiuto al proprio onere (attraverso: (i) l'allegazione di idonei motivi e (ii) la presentazione di documentazione alternativa) entro il termine, essenziale a pena di esclusione, per la produzione della documentazione richiesta per l'ammissione alla procedura.

Orientamenti a confronto ante entrata in vigore del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Un orientamento giurisprudenziale formatosi ancor prima della novella legislativa intervenuta nell'anno 2014 riteneva illegittima l'esclusione del concorrente non preceduta dall'attivazione del procedimento di soccorso istruttorio da parte della Stazione appaltante.

  • Una rilevante pronuncia (già, dunque, prima dell'introduzione del c.d. “nuovo” soccorso istruttorio, alla cui “voce” si rinvia) ha sottolineato che, stante la c.d. “tassatività delle cause di esclusione” (era, in allora, appena entrato in vigore il comma 1-bis dell'art. 46 c.c.p.), non sarebbe rientrata tra le predette cause di esclusione la mancata presentazione delle referenze bancarie, per le quali la Stazione appaltante non avrebbe dovuto, nella fattispecie in esame, escludere la ricorrente dalla gara ma invitarla ad integrare la documentazione mancante (TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 9 novembre 2011, n. 632).
  • Un'altra interessante pronuncia, relativa alla incompletezza/irregolarità di una delle due referenze bancarie prodotte dal concorrente, ha avuto modo di affermare che, nel caso in cui “una di tali referenze nel corpo non indichi il nominativo e/o ragione sociale di tale documento, molto probabilmente a causa di una mera dimenticanza del funzionario bancario”, la Commissione giudicatrice, avrebbe dovuto “soccorrere” l'impresa concorrente ai sensi dell'art. 46, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006: l'impresa concorrente stessa, già esclusa dalla Stazione appaltante, è stata poi infatti riammessa alla procedura (TAR Basilicata, Sez. I, 25 gennaio 2014, n. 103).

Al contrario, un altro orientamento della giurisprudenza (maggioritario fino all'anno 2014), ha ribadito, con numerose pronunce sul punto – ancorchè, lo si ripete, con riferimento al regime precedente all'ultima riforma sul soccorso istruttorio – come fosse «onere del concorrente autoattivarsi allegando alla domanda documentazione giustificativa e altrimenti dimostrativa della sua capacità economica» senza alcun dovere di “soccorso” in capo alla Stazione appaltante di chiedere una integrazione documentale o chiarimenti di sorta (Cons. St., Sez. III, 4 luglio 2014, n. 3388, in cui viene espressamente richiamata Cons. St., Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9, la quale aveva escluso che la regolarizzazione potesse intervenire ad integrazione di una “dichiarazione” mancante; TAR Lazio, Latina, Sez. I, 21 febbraio 2014, n. 163).

L'inapplicabilità del soccorso istruttorio- proprio in caso di mancanza di una delle due referenze bancarie- è stata sostenuta anche dopo l'introduzione dell'art. 46, comma 1-ter, d.lgs. n. 163 del 2006. In particolare, si è affermato che, diversamente operando, si legittimerebbe «un completamento ex post dell'offerta con una documentazione sopravvenuta rispetto al termine di presentazione della domanda di partecipazione» (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 10 marzo 2016, n. 651).

Nello stesso senso, con riferimento alla carenza di una delle due referenze bancarie, si è recentemente espresso anche il T.A.R. Lazio sancendo che la possibilità di integrazione della documentazione incompleta “non poteva in ogni caso essere esercitata nel caso che occupa perché volta ad integrare documenti che avrebbero dovuto essere prodotti a pena di esclusione in quanto attinenti a requisiti essenziali per la partecipazione” (T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 26 aprile 2016, n. 269).

Peraltro, ancor prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice, la materia avrebbe dovuto essere rivista in toto – e “monitorata” – alla luce del comma 1-ter dell'art. 46 d.lgs. n. 163 del 2006 in base al quale, come noto, era generalmente sanabile ogni ipotesi di mancanza, di incompletezza o di irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che dovevanoessere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara. Come affermato dall'ANAC, la finalità della disposizione, infatti, era proprio quella di evitare l'esclusione dalla gara per mere carenze documentali – ivi compresa anche la mancanza assoluta delle dichiarazioni – imponendo a tal fine alla Stazione appaltante un'istruttoria veloce ma preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni, prima della valutazione dell'ammissibilità dell'offerta o della domanda, e di autorizzare la sanzione espulsiva quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell'impresa concorrente, all'obbligo di integrazione documentale entro il termine perentorio accordato, a tal fine, dall'Amministrazione aggiudicatrice (si veda, a titolo esemplificativo, la recente sentenza TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 18 marzo 2016, n. 536, che ha ritenuto sicuramente applicabile la predetta disposizione in tema di semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici).

Sulla base della predetta disposizione, infatti, assumeva rilievo l'effettiva sussistenza del requisito in capo al concorrente e non le formalità né la completezza del contenuto della dichiarazione resa a dimostrazione del possesso del requisito stesso (ANAC, determinazione 8 gennaio 2015, n. 1; Cons. St., Ad. plen., 30 luglio 2014, n. 16; ANAC, parere di precontenzioso 8 aprile 2015, n. 47).

Non senza sottolineare e ribadire che, per principio generale, i requisiti di partecipazione ad una gara d'appalto debbono essere posseduti con riferimento al momento finale fissato dalla lex specialis di gara quale termine perentorio per la presentazione delle offerta o della domanda (ovvero della domanda di partecipazione nel caso di procedure ristrette) e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipula del contratto. Con la conseguenza che la (non più “nuova”) disciplina del soccorso istruttorio sopra brevemente richiamata, quindi, non può essere in alcun modo utilizzata per il recupero di requisiti speciali di partecipazione (o di qualificazione) non posseduti in quello specifico momento.

Concludendo, il c.d. soccorso istruttorio - così come disciplinato nel Codice del 2006- riguardava la sola verifica delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti per l'ammissione alla gara e non anche il controllo della sussistenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

In questi termini si è chiaramente espresso il TAR del Lazio, il quale ha escluso che “la fase di comprova dei requisiti di idoneità” sia “contemplata nel perimetro di applicazione del soccorso istruttorio” (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 24 febbraio 2016, n. 3580).

Esaminiamo la disciplina introdotta sul punto dal nuovo Codice

Attualmente, infatti, l'art. 83 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come già anticipato nell'inquadramento dell'istituto, si occupa sia della capacità economica e finanziaria (ai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8) che del soccorso istruttorio (al comma 9).

Infatti, il comma 8 dell'articolo in esame ripropone il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 46, comma 1 bis, del Codice del 2006: i bandi e lettere di invito non possono infatti contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dallo stesso Codice dei contratti pubblici ovvero da altre norme di legge. Conseguentemente, eventuali prescrizioni contrastanti con tale regime di tassatività sono nulle.

Sembra quindi che il Legislatore del 2016 sia senz'altro favorevole all'applicabilità del soccorso istruttorio all'istituto in esame: il concorrente viene escluso dalla gara solo in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione. Le uniche irregolarità essenziali non sanabili, infatti, sembrerebbero oggi essere ravvisabili soltanto nelle irregolarità essenziali dell'offerta tecnica ed economica nonché nelle carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Del resto, il comma 9 dell'art. 83 cit.- così come modificato dall'art. 52 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56- ha ulteriormente specificato che in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, la Stazione appaltante, senza alcun onere economico a carico dell'operatore economico, assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni per l'integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie (indicandone, altresì, il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Solo in caso di inutile decorso del predetto termine- c.d. di regolarizzazione- il concorrente viene escluso dalla gara (ma per una trattazione più approfondita dell'istituto si veda la Bussola di F. Aperio Bella sul “Soccorso istruttorio”).

Attestazione e dimostrazione del requisito tra Codice del 2006 e Codice del 2016 (aggiornato al d.lgs. 19 aprile 2017)

L'autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva sono diventati regola generale anche nel settore dei pubblici appalti. Il testo originario dell'art. 41, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006 consentiva l'applicazione di tali istituti, creando incertezze interpretative sulle idonee garanzie bancarie. Per questa ragione il legislatore è intervenuto (d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152) per specificare che le idonee garanzie bancarie dovevano essere presentate già in sede di offerta (e non potevano costituire oggetto di autocertificazione).

Il concorrente era invece tenuto ad esibire solo “in un momento successivo” (non specificato in alcun modo, peraltro, dalla norma) la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni presentate sui dati di bilancio e sul fatturato (sia globale che specifico) d'impresa.

Il tutto, oggi, da ritenersi tuttavia superato: il nuovo Codice, come anticipato nell'inquadramento, ha infatti introdotto la previsione del “documento di gara unico europeo”- di cui si dirà anche nel prosieguo del presente contributo- al proprio art. 85 cit., il quale rappresenta lo strumento principale della complessiva semplificazione voluta dal Legislatore comunitario in tema di dichiarazione/ attestazione e prova/ dimostrazione dei requisiti di qualificazione.

Più in particolare, infatti, il DGUE consiste- ai sensi dell'art. 59 della direttiva 2014/24/CE- in una autodichiarazione formale aggiornata che rappresenta “prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi” in cui si attesta “che il pertinente criterio di selezione è soddisfatto, e fornisce le informazioni rilevanti come richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice”.

Quanto alla finalità del ripetuto documento, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- con propria circolare n. 3 del 18 luglio 2016 (pubblicata nella Gazz. Uff. 27 luglio 2016, n. 174), contenete le “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo”- ha avuto modo di specificare quanto segue: il DGUE consente di “semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici attraverso l'adozione di un modello autodichiarativo, previsto in modo standardizzato a livello europeo, e basato sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, destinato a sostituire i singoli moduli predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per la partecipazione ad ogni singola procedura ad evidenza pubblica”.

In evidenza- prassi ante Codice del 2016

  • Il requisito della/le (almeno due) referenza/e bancaria/e (di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 41 c.c.p.):

(i) non poteva essere attestato mediante autocertificazione dal momento che trattavasi di dichiarazione proveniente da terzi (si riteneva evidentemente più “affidabile” la certificazione rilasciata dagli istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, rispetto a quella redatta dal concorrente ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);

(ii) doveva essere materialmente presentato in sede di offerta.

  • I requisiti sui dati di bilancio e di fatturato (globale e specifico) d'impresa (di cui alla lett. b) e alla lett. c)del comma 1 dell'art. 41 c.c.p.):

(i) potevano essere attestati con dichiarazioni sottoscritte in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (mediante, quindi, lo strumento della c.d. “autocertificazione”): si riteneva che anche le predette autocertificazioni dovessero essere prodotte in sede di offerta (all'interno della busta contenente la c.d. “documentazione amministrativa”, così come richiesto- nella prassi- dalle Stazioni appaltanti nella lex specialis di gara);

(ii) quanto al limite temporale per la produzione della documentazione probatoria a conferma delle autocertificazioni, rilevavano -sino all'entrata in vigore del nuovo codice - sia i termini previsti dall'art. 48 c.c.p. (in caso di sorteggio del concorrente per la c.d. “verifica a campione”), sia i termini entro i quali, a seguito dell'intervenuta aggiudicazione, l'Amministrazione si fosse immessa nella stipulazione del contratto (“stand still”).

Il tutto, come sopra si è detto, da ritenersi attualmente superato dall'introduzione del DGUE di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 50 del 2016.

(Segue). Verifica a campione nel Codice del 2006

I requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 41, d.lgs. n. 163 del 2006 potevano essere dimostrati ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attraverso la produzione di una dichiarazione sostitutiva e comprovando il requisito solo successivamente, qualora il concorrente fosse stato dichiarato aggiudicatario o fosse stato sorteggiato per la c.d. “verifica a campione” ai sensi dell'art. 48, d.lgs. n. 163 del 2006 (procedimento oggetto di separata trattazione il quale esula, invece, dalla presente).

Peraltro, non occorreva preventivamente indicare negli atti di gara né l'attivazione della procedura di verifica né il numero di soggetti sottoposti a verifica; le sole indicazioni destinate ad essere espresse nel bando o nella lettera di invito, come sopra si è visto, riguardavano invece i mezzi di prova che gli operatori economici erano tenuti a produrre per dimostrare la veridicità di quanto dichiarato nonché i requisiti minimi di partecipazione previsti nel bando di gara ed i criteri per la valutazione degli stessi (ANAC, determinazione 15 gennaio 2014, n.1, la quale contiene le cc.dd. “linee guida” per l'applicazione dell'art. 48, d.lgs. n. 163 del 2006, nonché una esaustiva trattazione sia sull'attivazione e sulle modalità del (sub)procedimento di verifica dei requisiti che sulle relative sanzioni).

(Segue). Il “Documento di gara unico europeo” (DGUE) e i controlli sul possesso dei requisiti nel Codice del 2016 (aggiornato al d.lgs. 19 aprile 2017)

Come anticipato, il quadro normativo di cui sopra è stato recentemente superato dall'entrata in vigore del nuovo Codice: uno dei principali temi affrontati dalla riforma degli appalti pubblici, infatti, attiene proprio alla riduzione degli oneri amministrativi connessi alla necessità di produrre un considerevole numero di certificati e documenti a dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalle stazioni appaltanti.

Attualmente, l'art. 85 del d.lgs. n. 50 del 2016 ha introdotto il “Documento di gara unico europeo” (DGUE), che rappresenta una vera e propria “prova documentale preliminare”. Trattasi di un'autodichiarazione aggiornata (in formato elettronico a partire dal 18 aprile 2018) con la quale il concorrente attesta di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'art. 83 (tra i quali sono ricompresi quelli concernenti la “capacità economica e finanziaria”) e viene prodotto, per l'appunto, “in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi”.

Il Documento in esame deve essere redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea.

Si precisa, altresì, che il comma 2 dell'art. 85 statuisce che il DGUE indica l'autorità pubblica o il soggetto terzo presso il quale reperire la documentazione complementare a comprova di quanto dichiarato, nonché l'impegno dell'operatore economico a fornire all'amministrazione aggiudicatrice, ove richiesta, la suddetta documentazione.

Inoltre, ai sensi del quarto comma dell'articolo in esame, il DGUE può essere “riutilizzato” da parte degli operatori economici ancorchè già “utilizzato in una procedura d'appalto precedente”, e ciò, alla condizione che gli oo.ee. stessi “confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide”.

Con riferimento, infine, ai controlli sul possesso dei requisiti, rilevano più in particolare (anche) i commi terzo, quinto e sesto del richiamato articolo 85. Il comma quinto, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere, in ogni momento della procedura, alla verifica della veridicità di quanto dichiarato dai concorrenti nel DGUE (attraverso la richiesta “di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi”) mentre, in ogni caso, la verifica verrà eseguita nei confronti del soggetto aggiudicatario. E non più anche all'impresa che segue in graduatoria dal momento che il comma 5 dell'articolo in esame, infatti, è stato modificato in tal senso dall'art. 54 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Quanto, poi, al combinato disposto dei sopra richiamati commi terzo e quinto, dalla lettura degli stessi si evince che:

(i) se la S.A. può ottenere i documenti complementari direttamente accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici (disciplinata dal precedente art. 81 cit. e di cui al successivo paragrafo), “il DGUE riporta altresì le informazioni richieste a tale scopo, i dati di individuazione e, se del caso, la necessaria dichiarazione di consenso” (comma terzo art. 85 cit);

(ii) in deroga, poi, al quinto comma (di cui sopra si è detto), ai concorrenti non viene nemmeno più richiesto “di presentare documenti complementari o altre prove documentali” in due casi e, cioè, nel caso in cui “questi siano presenti nella banca dati di cui all'articolo 81” ovvero “qualora la stazione appaltante, avendo aggiudicato l'appalto o concluso l'accordo quadro, possieda già tali documenti” (comma sesto art. 85 cit.).

(Segue). La “Banca dati nazionale degli operatori economici” nel Codice del 2016 (aggiornato al d.lgs. 19 aprile 2017)

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi connessi alla necessità della produzione documentale, da parte dell'operatore economico, per dimostrare il possesso dei propri requisiti di partecipazione, è stata poi introdotta dal legislatore del 2016 la c.d. “Banca dati nazionale degli operatori economici”. L'art. 81 del d.lgs. 50 del 2016 stabilisce invero che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica (nonché quelli di carattere generale e tecnico- professionale) sia “acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici”. Il primo comma dell'art. 81 in commento, come noto, è stato poi modificato dall'art. 50 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, nel senso che la predetta documentazione di gara assolve, ora, alla funzione non solo di comprovare il possesso dei requisiti per la partecipazione bensì anche a quella di controllare la permanenza degli stessi “in fase di esecuzione del contratto”.

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (sentite l'ANAC e l'AGID) saranno indicati (tra gli altri elementi indicati al comma 2 dell'art. 81 cit.):

  • i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati;
  • i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione;
  • le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati.
Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, in forza dell'art. 216, comma 13, d.lgs. n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzeranno la banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC

Rileva anche il quarto e ultimo comma dell'art. 81 cit., ai sensi del quale gli esiti dell'accertamento dei requisiti generali di qualificazione (costantemente aggiornati) possono essere utilizzati anche per gare diverse con riferimento al medesimo partecipante (e nei termini di efficacia di ciascun documento).

Ad oggi, il c.d. “titolare” della Banca dati in esame è dunque il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha scelto di dare attuazione a tale mandato attraverso un percorso partecipato, superando la logica attuale, con innovazione e semplificazione rispetto a quanto avviene oggi con il sistema AVCPass.

Queste le caratteristiche principali che sono emerse dalla fase c.d. “di condivisione” (già conclusasi sin dal mese di gennaio 2017):

- massima semplificazione di reperimento e verifica delle informazioni sull'operatore economico, con la massima accuratezza e qualità del dato possibile;

- opportunità per le Imprese e gli operatori di diminuzione di tempi e costi per la partecipazione alle gare pubbliche, offrendo una pre-compilazione ed il controllo all'origine di molte informazioni del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo);

- disponibilità di archivio nel fascicolo dell'o.e. della documentazione (attestante i requisiti speciali) non soggetta a scadenza o in corso di validità per il riutilizzo in procedure differenti;

- definizione delle regole per l‘accesso e il funzionamento nonché per l'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento.

Peraltro, ad oggi non risulta essere ancora stato pubblicato il D.M. di cui sopra si è detto, disponibile, in bozza, nel sito del MIT, il quale è composto di n. 12 articoli così rubricati: art. 1- Banca dati nazionale degli operatori economici; art. 2- Definizioni; art. 3- Dati concernenti la partecipazione alle gare in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella BDOE; art. 4- Dati diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione della documentazione nella BDOE; art. 5- Acquisizione e aggiornamento dei dati per la comprova dei requisiti; art. 6- Modalità relative alla progressiva accessibilità al sistema di gestione informatica dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione; art. 7- Disposizioni per la fase transitoria per l'interoperabilità con altre banche dati; art. 8- Utenti e profili funzionali; art. 9- Modalità di accesso alla Banca dati; art. 10- Trattamento e sicurezza dei dati; Art. 11- Disposizioni finanziarie; art. 12- Entrata in vigore ed efficacia.

Le referenze bancarie tra Codice del 2006 e Codice del 2016. La copertura assicurativa contro i rischi professionali

L'art. 41 del Codice del 2006 esigeva che la dimostrazione della capacità economica e finanziaria dell'impresa concorrente fosse connotata da correttezza e puntualità nell'assolvimento dei propri impegni, nonché dall'assenza di situazioni passive con l'istituto bancario (ovvero con altri soggetti).

Le dichiarazioni in esame hanno efficacia probatoria dei requisiti economico-finanziari necessari per l'aggiudicazione di contratti pubblici sulla base del «fatto notorio che il sistema bancario eroga credito a soggetti affidabili sotto tali profili, per cui è ragionevole che un'Amministrazione aggiudicatrice, nell'esercizio della propria discrezionalità in sede di fissazione della legge di gara, ne richieda la produzione in tale sede» (Cons. St., Sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5704, Cons. St., Sez. V, 7 luglio 2015, n. 3346; Cons. St., Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2728; Cons. St., Sez. V, 17 luglio 2014, n. 3821; Cons. St., Sez. V, 22 maggio 2012, n. 2959).

Anche il d.lgs. n. 50/2016, come si è visto, contempla i mezzi di prova in esame nell'art. 86, comma 4, e nell'Allegato XII, parte I^, lett. a): si richiede al concorrente, più genericamente, di possedere “idonee dichiarazioni bancarie” e, innovando rispetto alla precedente disciplina, si fa riferimento - in termini inequivocabilmente disgiuntivi (“o”) - ad una “comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali”. Resta peraltro fermo che, in ogni caso, sia l'allegato XVII che l'art. 83, comma 4, citt., nello stabilire l'elenco delle referenze valide come mezzi di prova, specificano che è possibile utilizzare una o più di tali referenze. La scelta è quindi rimessa alla S.A., che può quindi esigere anche una pluralità di mezzi di prova, sommando diversi gruppi o diverse voci all'interno dello stesso gruppo (ad esempio, è già avvenuto che in un caso all'esame del TAR bresciano nella lex specialis di gara fossero richieste sia le dichiarazioni bancarie che la copertura assicurativa contro i rischi professionali data la particolare delicatezza e complessità delle prestazioni oggetto dell'appalto all'esame del G.A.: TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 27 febbraio 2017, n. 282). Il limite è naturalmente quello (implicito) della ragionevolezza, e dunque la S.A. dovrebbe senz'altro astenersi dal richiedere mezzi di prova ridondanti.

Infine, il comma 4, lettera b), dell'art. 83 cit. dispone che le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possano richiedere agli aspiranti concorrenti “informazioni” relative ai loro “conti annuali” (che evidenzino i rapporti “tra attività e passività”).

In evidenza

Queste le caratteristiche e la natura delle dichiarazioni bancarie evidenziate dall'ANAC (nella vigenza del Codice del 2006):

  • trattasi di “lettere di affidabilità” con cui gli istituti di credito attestano di intrattenere rapporti di affidamento bancario con l'impresa, con ciò fornendo garanzia della solidità finanziaria della stessa. Esse non hanno natura fidefacente, costituendo semplici dichiarazioni di scienza che offrono alla stazione appaltante un mero indizio della solidità economica del concorrente;
  • non possono considerarsi quale requisito rigido, dovendosi conciliare l'esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto (ANAC, parere di precontenzioso 5 agosto 2014, n. 18).
(Segue). Casistica ante e post d.lgs. n. 50 del 2016

Sul contenuto delle dichiarazioni

  • Il Consiglio di Stato ha recentemente ribadito il costante orientamento della giurisprudenza ai sensi del quale quando l'espressione “idonee referenze bancarie” viene riportata nei bandi di gara pubblica senza ulteriori precisazioni, la stessa deve essere interpretata dagli istituti bancari nel senso (lessicalmente corretto) che essi debbano riferire sulla qualità dei rapporti in atto con le società, ovvero: (i) la correttezza e la puntualitàdi queste nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto, (ii) l'assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso. Peraltro, gli istituti bancari non sono invece tenuti a «fornire elementi sulla effettiva consistenza economica e finanziaria dei concorrenti» (Cons. St., Sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 854; Cons. St., Sez. IV, 15 gennaio 2016, n. 108; TAR Lecce, Sez. III, 18 Maggio 2016, n. 829; TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 27 dicembre 2016, n. 3134; Cons. St., Sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5704; Cons. St., Sez. V, 23 febbraio 2015, n. 858; Cons. St., Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2728; Cons. St., Sez. V, 23 giugno 2008, n. 3108).
  • È stata ravvisata l'illegittimità dell'ammissione alla gara di un'impresa che aveva prodotto un'attestazione in cui l'istituto bancario si limitava a dichiarare che il soggetto «gode di buona moralità», considerata la palese difformità della dichiarazione prodotta rispetto a quanto preteso a pena di esclusione dal bando (TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 2 dicembre 2010, n. 14216).
  • L'ANAC ha avuto modo di evidenziare che, ad ogni buon conto, tutela maggiormente l'interesse pubblico alla corretta esecuzione dell'appalto «la referenza con cui un istituto di credito dichiara che il proprio cliente ha capacità economico finanziarie per far fronte agli impegni scaturenti dalla partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica, piuttosto che la referenza con cui un istituto di credito dichiara che l'operatore economico “intrattiene rapporti affidati” con l'istituto stesso». L'interesse della stazione appaltante, infatti, non èsoltanto quello di contrarre con un soggetto che sia “affidabile”in generale, bensìquello di contrarre con un soggetto che sia affidabile con specifico riferimento agli impegni che derivano dalla partecipazione alla gara bandita dall'amministrazione e dall'eventuale aggiudicazione dell'appalto (ANAC, parere di precontenzioso 20 giugno 2014, n. 135).
  • Con l'entrata in vigore del nuovo Codice, la giurisprudenza ha avuto modo di ulteriormente precisare che, ad ogni buon conto, l'esigenza di conoscere la correttezza e la puntualità degli aspiranti concorrenti nell'adempimento degli impegni assunti con il proprio istituto di credito, nonché l'assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti deve essere contemperata con il principio comunitario della massima apertura alla partecipazione di piccole e medie imprese alle procedure ad evidenza pubblica e con quello di tutela della concorrenza. Il nuovo Codice, in altri termini, ha finalmente imposto l'esigenza di equilibrare l'affidabilità dell'operatore economico aggiudicatario con il principio del favor partecipationis posto dal legislatore comunitario alla base della disciplina dei contratti pubblici: in quest'ottica, anche la giurisprudenza (aveva e, anche recentemente) ha affermato come le referenze bancarie non possano essere considerate quali “formule sacramentali”, essendo sufficienti e necessarie le indicazioni della correttezza e della puntualità dei soggetti interessati attraverso la rappresentazione della qualità dei rapporti in essere tra l'operatore economico e l'istituto bancario (T.A.R. Napoli sez. III, 27 luglio 2017, n. 3990).

Sulla presentazione di un'unica referenza bancaria da parte dell'operatore economico

  • Il Consiglio di Stato ha affermato che – ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 41, d.lgs. n. 163 del 2006 – non può (ragionevolmente) escludersi a priori una ditta che intrattenga rapporti con un solo istituto di credito: in tal caso l'offerente non può fare altro che presentare una sola referenza bancaria e la stazione appaltante non può escluderlo dalla gara se, ad esempio, un altro operatore del settore finanziario abbia attestato il possesso di un'adeguata struttura economica-finanziaria che gli consente di far fronte agli impegni conseguenti alla stipula del relativo appalto pubblico. Tratta(va)si di una fattispecie in cui l'aggiudicataria, avendo presentato una sola referenza bancaria poiché con un solo istituto bancario intratteneva rapporti, nonché un documento emesso dal titolare dell'agenzia di assicurazioni, da ritenersi idoneo a suffragare la propria capacità economica, è stata correttamente e legittimamente ammessa alla gara dalla Stazione Appaltante (Cons. St., Sez. V, 7 luglio 2015, n. 3346).
  • È stato (anche recentemente) affermato che la presentazione di due referenze bancarie non fornisce alla Stazione appaltante maggiori garanzie (circa l'effettivo possesso di un'adeguata capacità economica finanziaria delle Ditte concorrenti) rispetto alla esibizione di una sola referenza bancaria (TAR Basilicata, Sez. I, 11 ottobre 2014, n. 734; TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 18 marzo 2016, n. 536).

Del pari, il TAR del Veneto – in una fattispecie in cui, con riferimento alla richiesta di produzione di due referenze bancarie, l'operatore economico produceva una lettera di referenza ed una semplicissima dichiarazione del legale rappresentante attestante la circostanza che la ditta intratteneva rapporti lavorativi unicamente con l'istituto bancario che l'aveva rilasciata – ha recentemente affermato che la presentazione di idonee referenze bancarie da parte di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati non può considerarsi quale requisito “rigido”, stante “la necessità di contemperare l'esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto, con conseguente necessità di prevedere dei temperamenti rispetto a quelle imprese che non siano in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze indicate (Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 novembre 2013, n. 5542; TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 6 giugno 2014, n. 236)” (TAR Veneto, Sez. I, 23 marzo 2015, n. 331).

Anche il Consiglio di Stato, del resto, nel rigettare l'appello proposto avverso la pronuncia del TAR Veneto sopra richiamata, ha confermato l'indirizzo secondo cui non è applicabile la sanzione espulsiva quando la mancata presentazione della seconda referenza sia giustificata da idonea ragione ostativa e sia supplita dalla produzione di documentazione equipollente a fini dimostrativi (Cons. St., Sez. V, 16 marzo 2016, n. 1068).

Peraltro, si segnala che il T.A.R. Lazio ha recentemente considerato legittimo il provvedimento di esclusione di un operatore economico che, ai fini della dimostrazione della propria capacità economica e finanziaria, aveva presentato una sola referenza bancaria anziché le due richieste dalla lex specialis di gara (T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 26 aprile 2016, n. 269).

Sulla copertura assicurativa contro i rischi professionali

Trattasi di una vera e propria novità nell'ambito dei mezzi di prova relativi ai requisiti di partecipazione in esame.

Nella prassi formatasi dall'entrata in vigore del nuovo Codice, è stato ritenuto sufficiente, peraltro, sia dalle stazioni appaltanti che dalla giurisprudenza, richiedere all'operatore economico- a pena di esclusione- puramente e semplicemente una dichiarazione d'impegnarsi a presentare una polizza per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza.

L'adempimento vero e proprio della stipula della ripetuta polizza, del resto, produce effetti solo ed esclusivamente in capo all'aggiudicatario della procedura.

Il Giudice Amministrativo ha avuto modo di confermare e precisare che la formula normativa di cui alla lettera c) del comma 4 dell'art. 83 cit. impone che sia accertata, ancora al momento della presentazione dell'offerta, una condizione che in realtà sarà necessaria solo per lo svolgimento dell'attività.

Ora, poiché “tra più interpretazioni possibili in base alla lettera della norma deve essere preferita quella che impone il costo minore per gli operatori economici, evitando la creazione di ostacoli impropri alla partecipazione, si ritiene che il livello adeguato di copertura assicurativa possa essere raggiunto anche per gradi, e con una pluralità di strumenti negoziali. Pertanto, si deve escludere che la norma richieda necessariamente l'allegazione di un nuovo contratto di assicurazione, con un massimale già adeguato al valore dell'appalto. La produzione di un simile documento, onerosa per i concorrenti, sarebbe del tutto superflua nel corso della gara, mentre assume la massima importanza al termine della stessa, quando occorre tutelare l'interesse pubblico all'immediato avvio del servizio o della fornitura” (TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 27 Febbraio 2017, n. 282).

A livello operativo, pertanto, l'esclusione dalla gara potrà essere considerata legittima quale sanzione ragionevole e proporzionata solo quando la stazione appaltante sia esposta al rischio effettivo di selezionare un aggiudicatario non in grado di attivare immediatamente la copertura assicurativa.

Sulla applicabilità del soccorso istruttorio all'istituto in esame

L'impegno a presentare la polizza per la responsabilità civile professionale, integrando un vero e proprio elemento della domanda di partecipazione, afferente la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria, potrà essere regolarizzato attraverso il procedimento di cui al comma 9 dell'art. 83 cit..

Anche in tal caso, infatti, la giurisprudenza ha già avuto modo di sostenere che, in un caso di incompletezza della ripetuta dichiarazione dell'o.e. ad impegnarsi alla stipula della polizza, la commissione di gara “non avrebbe dovuto senz'altro escludere il controinteressato dalla procedura, ma avrebbe dovuto attivare la procedura del soccorso istruttorio … onde consentire all'interessato l'integrazione della dichiarazione” (TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 6 ottobre 2017, n. 1906).

Concludendo, rappresentando detta copertura un elemento afferente la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria al momento dell'avvio dello svolgimento della prestazione oggetto del contratto di appalto, esso stesso è, pertanto, integrabile nell'ambito del soccorso istruttorio.

I bilanci, le informazioni relative ai conti annuali degli aspiranti concorrenti ed il fatturato (globale e specifico) d'impresa tra Codice del 2006 e Codice del 2016 (post correttivo)

L'Amministrazione aggiudicatrice può discrezionalmente decidere, altresì, di avvalersi dei bilanci, o loro estratti (ovvero autocertificazione dei relativi dati), in base ai quali valutare l'effettiva capacità imprenditoriale delle imprese concorrenti. Inoltre (sia in alternativa che in aggiunta), della dichiarazione sul fatturato globale e su quello c.d. specifico (l'importo relativo, quindi, a servizi e forniture oggetto della gara) per il triennio di riferimento (“ultimi tre esercizi”).

E' di tutta evidenza che lo scopo dei due requisiti previsti dalle lettere b) e c) del ripetuto art. 41, d.lgs. n. 163 del 2006 era quello di accertare la maggiore o minore idoneità dell'impresa concorrente ad assumere l'impegno economico dell'appalto. Come già illustrato (al precedente paragrafo n. 2), il legislatore ha posto due limiti ben precisi:

- era fatto espresso divieto alla Stazione appaltante di richiedere i bilanci o gli estratti dei bilanci dell'impresa a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non ne prevedono la pubblicazione;

- erano illegittimi i criteri che fissavano limiti di accesso connessi al fatturato aziendale non sorretti da una congrua motivazione.

Anche il nuovo Codice (come parimenti anticipato nel secondo paragrafo del presente contributo) contempla i mezzi di prova in esame agli artt. 83, commi 4 e 5, e 86, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 (che rinvia all'Allegato XII, parte I^- lett. b) e lett. c)).

Per quanto riguarda più specificamente il fatturato minimo annuo, l'art. 83 (comma 5 così come modificato dall'art. 52 d. lgs.19 aprile 2017, n. 56) prevede espressamente che quello richiesto dalle stazioni appaltanti non possa superare “il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e delle forniture oggetto di affidamento”. Inoltre, ivi viene ribadito che la stazione appaltante deve indicare nei documenti di gara le ragioni della richiesta del mezzo di prova in esame.

Il requisito del fatturato viene poi analiticamente preso in considerazione nelle ipotesi di appalti divisi in lotti, in quelle di appalti basati su un accordo quadro da aggiudicarsi in seguito alla riapertura della gara, nelle ipotesi di sistemi dinamici di acquisizione (si veda il secondo paragrafo del presente contributo).

In evidenza.

  • I bilanci (o i loro estratti e/o le dichiarazioni fiscali a fini IVA) consentono alla Stazione appaltante di ricavare maggiori informazioni circa la consistenza societaria dell'impresa concorrente, dal momento che, non limitandosi a quelle relative al fatturato, verificano, ad esempio, il livello di capitalizzazione, il rapporto di indebitamento, la consistenza patrimoniale, la ripartizione dei costi e dei proventi (TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 17 maggio 2010, n. 1524).
  • Il fatturato globale “di impresa” e il volume “di affari”, sono considerati due termini sinonimi dal “Dizionario pratico dei termini tributari” (all'uopo redatto dall'Agenzia delle Entrate), dal momento che entrambi indicano l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, effettuate con riferimento a un anno solare, valido ai fini dell'IVA. Trattasi, quindi, del fatturato “globalmente” realizzato dall'operatore economico nella/e attività costituente/i l'oggetto sociale dell'impresa. (TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 11 aprile 2008, n. 1424).
(Segue). Casistica ante e post d. lgs. 50 del 2016

In passato sono sorti numerosi dubbi interpretativi relativi ai seguenti aspetti riconducibili al requisito del fatturato d'impresa:

(i) sostituzione del requisito degli “ultimi tre esercizi”, nel bando di gara, con la locuzione “ultimi tre anni”;

(ii) questione relativa all'entità del fatturato che le Stazioni appaltanti possono richiedere al fine di garantirsi in merito alla serietà ed affidabilità economica- finanziaria dei concorrenti;

(iii) interpretazione da darsi alla locuzione “servizi o forniture nel settore oggetto della gara”.

(i) sul “periodo”di riferimento: il triennio da prendere in considerazione è quello relativo ai documenti tributari e fiscali dei tre esercizi annuali antecedenti alla data di pubblicazione del bando.

  • Il Consiglio di Stato ha fatto chiarezza sin dall'anno 2008 proprio su questo specifico aspetto, evidenziando l'importanza del dato temporale, del momento, cioè, in cui viene svolto un determinato servizio e/o fornitura, ed il relativo fatturato dimostrabile solo attraverso l'approvazione del bilancio nell'anno successivo. In proposito, i giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che il termine “fatturato”, richiama un dato contabile e finanziario, piuttosto che meramente storico: il “fatturato”, ad avviso del Collegio, individua non il complesso degli affari svolti in un determinato arco di tempo, ma quello ricompreso in un determinato esercizio finanziario, e pertanto può essere determinato unicamente con riferimento ai bilanci di esercizio (i quali, come noto, costituiscono il riferimento temporale convenzionale in materia contabile e finanziaria: Cons. St., Sez. IV, 25 novembre 2008, n. 5808).
  • Ancora: per la dimostrazione della capacità economico finanziaria di cui all'art. 41, d.lgs. n.163/2006, il triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1° gennaio e ricomprende i tre anni solari antecedenti la data del bando, in quanto la norma fa riferimento alla nozione di esercizio inteso come anno solare (Cons. Stato, Sez. VI, 6 maggio 2014, n. 2306).
  • Di recente, è stato inoltre osservato che i livelli dimensionali di un fatturato pari a 25 milioni per ciascun lotto in cui era suddivisa la gara, pur se consistenti in valore assoluto, non apparirebbero “illogici o eccessivi se si tiene conto dell'ammontare complessivo dei servizi a gara (132 milioni e 186 milioni di euro) e se si evidenzia poi che il fatturato richiesto è spalmato su tre anni, e quindi richiede un fatturato annuo di poco superiore a 8 milioni di euro, ammontare non particolarmente preclusivo alla concorrenza, se si tiene conto che i limiti dimensionali per qualificare un operatore economico come “piccola impresa” arriva fino a 10 milioni di euro di fatturato annuo, anche se congiunto a numero di dipendenti (DM Attività Produttive 18 aprile 2005) (TAR Toscana, Sez. III, 6 luglio 2016, n. 1129).

(ii) sull'interpretazione secondo cui il fatturato richiesto può raggiungere la soglia del doppio del prezzo fissato a base d'asta.

  • E' stato recentemente ribadito l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui non appare irragionevole prevedere, come requisito minimo di partecipazione, un fatturato globale pari al doppio del presunto importo annuo d'appalto, al fine di comprovare la capacità economico finanziaria e l'acquisizione della necessaria esperienza da parte del concorrente (Cons. St., Sez. III, 13 gennaio 2014, n. 98; Cons. St., Sez. V, 22 settembre 2015, n. 4425).

(iii) sull'interpretazione della locuzione “servizi o forniture nel settore oggetto della gara” quali “analoghi”.

  • Il Consiglio di Stato ha sottolineato, anche di recente, che la sostituzione della precedente locuzione “servizi identici”, originariamente contenuta nella norma in esame, con il riferimento al “settore oggetto della gara”, ha senz'altro ampliato l'ambito delle tipologie di servizi che possono essere fatti valere ai fini della partecipazione alla gara. Pertanto, se il bando richiede come requisito di partecipazione un fatturato specifico relativo a precedenti servizi svolti ed inerenti l'oggetto dell'appalto, è necessario che le precedenti esperienze del concorrente siano identiche a quelle oggetto dell'appalto o quanto meno ad esse collegate secondo un ragionevole criterio di analogia o inerenza (Cons. St., Sez. V, 22 settembre 2015, n. 4425; Cons. St., Sez. V, 23 marzo 2015, n. 1568).
  • Anche di recente è stata affermata, infatti, la legittimità della delibera di indizione di una gara che richiedeva quale requisito di partecipazione l'aver svolto attività nel settore specifico delle pulizie e sanificazioni in ambito sanitario dal momento che l'affidamento oggetto della procedura all'esame del G.A. era destinato a “soddisfare le esigenze di approvvigionamento del servizio di pulizie e sanificazione di Aziende/enti sanitari regionali”. Il T.A.R. Toscana, infatti, ha ritenuto che alla luce della motivazione fornita, apparisse giustificabile che si prendesse in esame il fatturato pregresso dei concorrenti e che lo stesso guardasse “non già all'aver svolto attività di pulizia in generale, ma specifica attività di sanificazione e pulizia di ambiti sanitari pubblici o privati”. Del resto, la norma di cui all'art. 41 in allora vigente “pur formulata in termini negativi, volta al positivo vuol dire che il fatturato aziendale può essere preso a riferimento per la partecipazione a gare purchè vi sia sul punto una “congrua motivazione” (TAR Toscana, Sez. III, 6 luglio 2016, n. 1129 cit.).
Segue). Casistica post d.lgs. n. 50 del 2016

Sulla clausola del fatturato minimo annuo

E' stato recentemente affermato che detta clausola consente “la valorizzazione di importi realizzati nell'espletamento, anche singolare e non cumulativo, delle specifiche attività qualificate dalla stazione appaltante come servizi appartenenti al settore oggetto della gara” (nel caso all'esame del T.A.R. trattavasi di servizi di pulizia presso uffici, derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione). Conseguentemente, allorquando il requisito di fatturato venga richiesto per più di una attività, ivi includendo, tra le attività spendibili, anche servizi apparentemente marginali o estranei all'oggetto dell'appalto, avrebbe “l'effetto di allargare e non di restringere la platea dei possibili concorrenti” (TAR Campania, Napoli, Sez. II, 21 luglio 2017, n. 3894).

Sulle “informazioni” riguardo ai conti annuali degli oo.ee. e sui “rapporti tra attività e passività”

Tenuto conto dell'attuale criticità economica è sempre più forte l'esigenza di affidare i contratti pubblici a soggetti che dimostrino capacità economiche e finanziarie idonee a garantire l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto. In merito previsto dall'art. 83, comma 4, lett. b) del nuovo Codice, dunque, è stato osservato che non appare “sproporzionata e/o irragionevole la disposizione, contenuta nella lex specialis di gara, di condizionare la partecipazione degli operatori economici interessati alla dimostrazione del possesso del pareggio di bilancio al netto delle imposte negli ultimi tre esercizi”. Più in particolare, il G.A. ha ritenuto che la predetta disposizione fosse una legittima espressione del potere discrezionale esercitato ai sensi di legge dalla stazione appaltante. Nel caso di specie, infatti, trattavasi di una consistente posta negativa a bilancio che portava senz'altro “a dubitare della sussistenza di quei requisiti minimi di capacità economica e finanziaria necessari” per adempiere in modo regolare ed ottimale alle prestazioni oggetto dell'appalto (TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 1 marzo 2017, n. 81).

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