COVID-19 e proroga dei termini RC Auto: quando l'accertamento medico legale (non) è necessario
09 Aprile 2020
In data 28 febbraio 2020 ero a bordo della mia vettura quando sono stato tamponato da un altro veicolo. Il giorno successivo ho provveduto a richiedere il risarcimento dei danni (materiale e biologico) alla mia Compagnia assicurativa, la quale - dopo aver periziato il veicolo e risarcito tale voce di danno - mi ha successivamente comunicato che, a causa dell'emergenza sanitaria in corso e dei provvedimenti nel frattempo assunti dal Governo, non è al momento possibile procedere con la visita medico legale sulla mia persona e che, in ogni caso, i termini di legge per la liquidazione sono stati prorogati di 60 giorni ai sensi dell'art. 125 comma 3 D.L. 18/2020. Quanto dovrò attendere per poter ottenere il risarcimento del danno biologico?
La risposta al quesito posto dal lettore impone di procedere con un'attenta esegesi dell'art. 125 comma 3 D.L. 18/2020, la cui formulazione, a dispetto dell'apparente chiarezza, lascia aperti alcuni dubbi sull'effettiva portata della disposizione. Dispone, infatti, la norma: “fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all'art. 148, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la formulazione dell'offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni”. Ebbene, occorre intanto rilevare come la disposizione faccia espresso riferimento al solo art. 148 CAP e ciò impone di verificare se la proroga dei termini possa trovare applicazione anche nella procedura d'indennizzo diretto ex art. 149 CAP (quale appunto quella attivata dal lettore). In effetti, vertendosi su di una norma di carattere eccezionale, dovremmo ritenere che la stessa non sia suscettibile di applicazione oltre i casi e i tempi in essa considerati (art. 14 Preleggi). D'altro canto, in favore dell'applicazione della proroga anche alla procedura d'indennizzo diretto potrebbe sostenersi che l'art. 148 CAP viene richiamato dalla norma in commento come un più generale riferimento normativo allo strumento dell'azione diretta (e, dunque, a prescindere dalle sue possibili articolazioni di cui agli artt. 141 e 149 CAP). In secondo luogo, occorre comprendere se l'art. 125 comma 3 D.L. 18/2020 trovi applicazione anche per i procedimenti di valutazione già pendenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge (come appunto nel caso d'interesse del lettore) o, al contrario, per le sole richieste risarcitorie pervenute all'impresa a far data dal 17 marzo 2020. In favore di tale ultima soluzione muove il principio secondo cui la legge “non dispone che per l'avvenire” (art. 11 Preleggi); nondimeno, a fronte dell'emergenza sanitaria in corso, l'impresa potrebbe necessitare di maggior tempo anche per completare l'istruttoria nell'ambito dei procedimenti già aperti e non ancora conclusi al momento dell'entrata in vigore della norma. Ebbene, pare a chi scrive che, in difetto di elementi letterali inequivocabilmente contrari (la norma si riferisce genericamente ai termini di liquidazione), possa (e debba) darsi preferenza alla seconda soluzione interpretativa, di certo più aderente alla ratio della disposizione in commento. Almeno con riguardo ai due profili appena esaminati, dunque, vi sono argomenti per ritenere che l'invocazione della proroga da parte della Compagnia assicurativa del lettore sia fondata. Resta però da indagare un ultimo aspetto, di certo il più complesso. Occorre considerare, infatti, come la proroga del termine di legge trovi applicazione “nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone”. Ad una prima lettura della norma, invero, verrebbe da chiedersi a contrario in quali casi l'accertamento non sia necessario e ciò a maggior ragione ove si consideri come l'art. 148 CAP attribuisca all'assicuratore un diritto pieno e incondizionato a sottoporre a ispezione il veicolo e/o la persona del danneggiato (tant'è che l'art. 148 comma 3 CAP sanziona l'eventuale rifiuto del danneggiato con la sospensione del termine per la liquidazione). Nondimeno, anche in ragione della ratio che sostiene l'intero impianto del D.L. 18/2020 (ovvero ridurre le occasioni di contatto e di potenziale contagio tra le persone), dovremmo ritenere che la formula “nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale” debba essere intesa “nei casi in cui sia necessario procedere con un accertamento peritale de visu”. Proprio in tal senso, dovremmo considerare come, già prima dell'insorgere dell'emergenza COVID-19, numerose Compagnie di assicurazione abbiano iniziato a sperimentare e implementare modalità di accertamento a distanza del danno al veicolo (c.d. video-perizia) che, in effetti, potrebbero ritenersi pienamente fungibili con la più tradizionale perizia in loco. A diverse conclusioni, nondimeno, dovremmo giungere con riguardo all'accertamento del danno alla persona (quale appunto il caso di interesse del nostro lettore). Ed infatti, sebbene l'impiego di strumenti per la comunicazione a distanza stia sempre più diffondendosi anche in ambito sanitario (la c.d. telemedicina), l'accertamento medico legale (che non ha propriamente finalità di cura) resta, ad oggi, pur sempre e inevitabilmente fondato sull'esame obiettivo (leggasi: diretto) da parte del perito. Nulla esclude, ovviamente, che l'impresa possa chiedere al proprio medico legale di procedere con una prima valutazione sulla base dei documenti prodotti dal danneggiato. Per l'effetto, ove questi già disponga di un verbale di pronto soccorso, il medico legale potrebbe intanto pronunciarsi sulla compatibilità tra il trauma e la dinamica del sinistro e, se del caso, procedere con una prima quantificazione del periodo di inabilità temporanea. E ancora, nulla esclude che, sulla base della documentazione resa disponibile dal danneggiato, il medico legale possa altresì procedere con una prima valutazione del danno biologico permanente (si pensi soltanto all'ipotesi in cui il danneggiato abbia patito la mutilazione di una falange della mano). In tali casi, nondimeno, la perizia documentale avrebbe un contenuto meramente interlocutorio, che, in quanto tale, potrebbe consentire all'impresa di procedere, al limite, con liquidazioni provvisorie (col conseguente diritto, per la Compagnia, di ripetere quanto pagato ove il successivo accertamento peritale de visu dovesse smentire la prima valutazione - meramente documentale - operata dal medico). Almeno con riguardo all'accertamento del danno alla persona, dunque, la proposizione normativa di cui all'art. 125 comma 3 D.L. 18/2020 risulta nei fatti capovolta, atteso che la liquidazione definitiva non potrà mai prescindere dall'esame diretto del medico legale. L'impresa, pertanto, dovrebbe poter godere a pieno titolo della proroga di legge, salvo ovviamente il caso in cui disponga di validi motivi per escludere la sussistenza di una responsabilità in capo al proprio assicurato (nella procedura di cui all'art. 148 CAP) o del veicolo antagonista (nella procedura di indennizzo diretto): in siffatta ipotesi, infatti, risulterebbe del tutto irragionevole che l'impresa possa pretendere di beneficiare della proroga di legge per poi rigettare il sinistro già in punto an (e, dunque, senza alcuna necessità di accertare il quantum). Venendo ora al caso del nostro lettore, ci troveremmo al cospetto di un comune tamponamento che, in difetto di più specifiche informazioni con riguardo alla dinamica del sinistro, potrebbe essere addebitato (quantomeno in via presuntiva) al conducente del veicolo di controparte per non aver rispettato la distanza di sicurezza di cui all'art. 149 del codice della strada. Pertanto, la visita medica si prospetta come un incombente pressoché necessario per poter procedere con una completa valutazione del sinistro (ciò lasciando in disparte l'annosa questione circa la possibilità di accertare e risarcire il tipico trauma da tamponamento altrimenti noto come colpo di frusta). Per l'effetto, in applicazione della proroga, la Compagnia assicurativa del lettore avrà a disposizione centocinquanta giorni (90 gg. + 60 gg. di proroga) decorrenti dalla ricezione della richiesta risarcitoria, fermo restando che, una volta formulato l'invito a visita medica, il termine di legge (così come sopra individuato) resterebbe a sua volta sospeso fino al giorno di svolgimento dell'esame peritale (ai sensi del già richiamato art. 148 comma 3 CAP) e, per l'effetto, la definizione del sinistro potrebbe patire un ulteriore differimento. Nel frattempo, il lettore potrebbe comunque chiedere alla propria Compagnia di sottoporre tutta la documentazione sanitaria disponibile ad un primo parere del medico legale, in modo da ottenere, ove possibile, il pagamento di un primo acconto sul risarcimento che verrà eventualmente riconosciuto all'esito della procedura liquidativa.
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