Sospesi gli incontri tra figlio e padre non convivente residente in un'altra regione: preferibile un periodo di convivenza continuativa
16 Aprile 2020
Il caso. Alla luce della situazione di emergenza sanitaria, l'Ente affidatario sospendeva gli incontri tra il padre, residente in Lombardia, con il figlio, collocato presso la madre in Piemonte. Avanzata dal padre la richiesta di ripristino immediato delle visite, il Procuratore Generale chiedeva che tale richiesta non venisse accolta con le modalità proposte ma che venisse consentito al minore di trascorrere con il padre l'intero periodo ricompreso tra il 25 aprile e il 1° maggio 2020.
L'esigenza di tutelare la salute del minore deve essere bilanciata con il diritto della bigenitorialità. La Corte d'Appello di Milano, pur ritenendo apprezzabile la scelta dell'Ente affidatario di sospendere i rientri del figlio presso il padre in Lombardia al fine di tutelarne la salute, ritiene che tale esigenza debba essere bilanciata con il diritto della bigenitorialità. A tal proposito, la Corte sospende gli incontri tra il minore e il padre, anche nel fine settimana, fino all'11 maggio ma dispone la possibilità per il padre di tenere presso di sé il figlio continuativamente per tutto il periodo ricompreso tra il 25 aprile e il 3 maggio 2020. |