Esecuzione della sentenza

Cristiano Gobbi
25 Maggio 2017

L'impugnazione dell'avviso di accertamento (o di altro atto emesso dalla Agenzia delle Entrate) non sospende l'esecutività del titolo. Esso infatti è idoneo per sé, ossia unilateralmente, a modificare la sfera giuridica della parte notificata. Ne deriva che, in assenza di una istanza di sospensione accolta dalla Commissione, la parte è tenuta a versare le somme richieste nella misura stabilita per legge. Una volta intervenuta la sentenza resa in primo o ulteriore grado, le regole relative alla esecuzione sono predeterminate dall'art. 68 e ss. del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Inquadramento

Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 prevede una disciplina generale in tema di riscossione dei tributi.
Al Capo IV della sezione quarta, il Legislatore è riuscito in pochi articoli (

artt. 68,

69, 69-bis e 70) a dare compiuta e perspicua regolamentazione alla esecuzione della sentenza.

Nel recente intervento di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, si è poi introdotta una parità di previsione in relazione al rimborso dei tributi versati in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza di primo grado, parimenti disponendo l'esecutorietà immediata della parte di sentenza avente ad oggetto la condanna alla refusione delle spese di lite del grado.

Si è giunti così al rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente e ad una sostanziale parità di tutte le parti in causa.

La riscossione frazionata

Anche in deroga a quanto previsto dalle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle Commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato con le modalità previste dall'art. 68, e cioè:

a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;

b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;

c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale;

c-bis). per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.

Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) e c bis) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.

La regola di cui al primo comma è stata interessata recentemente da una notevole modifica.

A seguito infatti di quanto disposto dall'

art. 29 del

d.l.

31 maggio 2010, n. 78

convertito dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122

, gli avvisi di accertamento notificati a partire dal primo luglio 2011 dall'Agenzia ed aventi ad oggetto le imposte sul reddito e l'IVA, relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007, nonché i successivi atti da notificare al contribuente con la rideterminazione degli importi dovuti anche a norma dell'art. 68 diventano esecutivi e costituiscono titolo esecutivo allo spirare del sessantesimo giorno dalla notifica.

Ancorché il disposto dell'art. 68 sia stato tante volte sussunto nell'ambito dell'istituto della esecutività della sentenza, risulta più corretto correlare la riscossione frazionata del tributo con l'atto di imposizione impugnato, condizionato quanto ad esecutorietà, dal provvedimento giudiziale.

In merito invece alle sentenze favorevoli al contribuente la novella recata dall'

art. 9 d.lgs. del 24 settembre 2015, n. 156

all'art. 69 rappresenta una delle novità più attese della recentissima modifica del rito tributario.

In precedenza la rubrica dell'art. 69 era diversa e faceva riferimento alla condanna dell'Ufficio al rimborso. Ora la rubrica fa riferimento alla esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente.

La norma dispone che le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2), d.lgs. n. 546/1992 sono immediatamente esecutive.

Tuttavia il pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia.

Con il decreto ministeriale 6 febbraio 2017, n. 22, il Ministero dell'Economia ha normato le modalità di concessione delle garanzie in presenza di sentenze tributarie immediatamente esecutive anche se non definitive. A seguito dell'entrata in vigore del decreto dispiega, finalmente, piena efficacia il disposto previsto dal novellato art. 69.

Il decreto si occupa in particolare del contenuto e dei soggetti abilitati al rilascio della garanzia, in riferimento non solo alla questione avente ad oggetto il pagamento da parte dell'ente impositore di somme superiori a 10.000,00 euro (diverse dalle spese di lite) ma anche alla sospensione dell'atto ovvero di sentenza sfavorevole al contribuente; alla sospensione avente ad oggetto risorse proprie tradizionali nonché IVA all'importazione e la richiesta di misure cautelari da parte dell'Ente impositore (ipoteca e sequestro conservativo).

Se la Commissione subordina il pagamento da parte dell'Ufficio di somme superiore a 10.000,00 euro (diverse dalle spese di lite) la garanzia è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello di passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del nono mese successivo a quello dell'estinzione del processo.

Laddove vi sia un provvedimento di sospensione ovvero una sentenza sfavorevole al contribuente, la garanzia, se richiesta, è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello in cui è depositato il provvedimento che conclude la fase di giudizio nel corso del quale è stata emessa la misura cautelare.

Qualora la sentenza sia di accoglimento della domanda del contribuente, la garanzia cessa immediatamente. Nel caso, invece, di rigetto della domanda del contribuente, entro la fine del nono mese successivo a quello del deposito della sentenza, l'ente impositore potrà escutere la garanzia, salvo il previo adempimento delle parte.

I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio.

Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta

In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l'ottemperanza.

L'obbligo ottemperabile. Presupposti processuali. L'atto di mora

L'art. 70 dispone che l'esecuzione forzata può aver luogo in virtù di una sentenza di condanna munita della formula esecutiva.

L'art. 69 al primo comma stabilisce altresì che le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relative alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, 2° co., sono immediatamente esecutive. A seguito del mancato pagamento delle somme previste dalla sentenza il contribuente può chiedere l'ottemperanza a norma dell'art. 70.

L'art. 70, 1° co., detta quale condicio iuris per l'ottemperabilità della sentenza che essa stabilisca un obbligo nei confronti della amministrazione: la strada del giudizio di ottemperanza rimane preclusa laddove un tale requisito non sia individuabile.

Il giudizio di ottemperanza deve accordare alla parte tutte le utilità che le sono dovute conformemente agli obblighi nascenti dalla sentenza e dalla volontà della legge sostanziale, che ben può far derivare dall'evento-giudicato obblighi consequenziali.

In tali ipotesi (in cui è sussumibile anche il rimborso d'ufficio degli interessi sui tributi corrisposti in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale ex art. 68, 2° co.) il giudice dell'ottemperanza è tenuto a non solo a dar vigore agli effetti direttamente discendenti dalla sentenza, ripristinando l'integrità della sfera giuridica del ricorrente, ma anche a quelli consequenziali che si impongono anche in assenza di una precisa statuizione giudiziale.

La legittima proposizione del ricorso per ottemperanza dipende dalla presenza di alcuni presupposti tassativamente previsti dall'art. 70.

In primo luogo la sentenza ottemperanda, alla quale vanno parificati tutti i provvedimenti giurisdizionali suscettibili di costituire cosa giudicata, deve essere stata pronunciata, giusta il richiamo attuato dal primo comma, da una Commissione tributaria.

Alle decisioni emesse dagli organi di giustizia tributaria devono parificarsi le sentenze di merito emesse dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell'

art. 384, 2° co.,

c.p.c.

In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 69, 5° co., alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale

Infine vi deve essere una inerzia da parte del soggetto obbligato a dare attuazione al giudicato che si protragga per oltre trenta giorni dalla messa in mora ovvero dalla scadenza del diverso termine, previsto dalle singole leggi d'imposta, entro il quale è prescritto l'adempimento.

Opportunamente il secondo comma dell'art. 70 precisa che il ricorso rimane proponibile fino a quando l'obbligo non sia estinto.

Il soggetto interessato è legittimato a proporre l'istanza fintanto l'adempimento non sia completo: anche qualora vi sia il compimento di atti meramente preliminari o prodromici.

In tali ipotesi, gli eventuali atti difformi si profilano nulli anche in difetto di una tempestiva impugnazione.

A norma dell'art. 70, 2° co., il ricorso è proponibile solo successivamente alla scadenza del termine entro il quale la legge prescrive l'adempimento dell'obbligo portato dalla sentenza (cd. mora ex se) o, in mancanza di tale termine, decorsi trenta giorni dallo messa in mora, a mezzo di ufficiale giudiziario, dell'Ufficio, dell'Ente locale o dell'Agente della Riscossione.

In termini più generali si esprime l'

art. 14 del

d.l.

31 dicembre 1996, n. 669

che prescrive l'adempimento dell'obbligo posto a carico dell'amministrazione in centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

Negli altri casi, e cioè ove manchi un termine legale per l'adempimento dell'obbligo derivante dal giudicato, l'art. 70, 2° co., riprendendo quanto previsto dall'

art. 90, 2° co., del R.D. 17 agosto 1907, n. 642

in tema di giudizio amministrativo di ottemperanza espressamente prevede l'onere della parte, preliminarmente al giudizio di ottemperanza, di procedere alla messa in mora dell'Ufficio, o dell'Ente locale, a mezzo di ufficiale giudiziario.

Nelle ipotesi previste dall'ultimo alinea del secondo comma dell'articolo in commento, l'inadempimento che legittima il ricorso per ottemperanza ha luogo soltanto alla scadenza del termine di trenta giorni dalla notificazione della diffida ad adempiere.

In caso di istanza depositata prima del decorso del termine assegnato per l'adempimento si configura una ipotesi di temporanea improcedibilità del ricorso.

L'atto di messa in mora ha natura sostanziale preprocessuale e deve contenere l'avvertimento che in caso di inadempimento dell'obbligo scaturente dal giudicato si procederà mediante giudizio di ottemperanza.

Legittimazione attiva e passive

Il primo comma dell'articolo 70 prevede che « ;la parte che vi ha interesse ;» possa richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza passata in giudicato.

Con questa locuzione è evidente che il Legislatore abbia inteso ampliare la platea di coloro che sono legittimati ad invocare lo strumento dell'ottemperanza.

La legittimazione attiva non è attribuita soltanto alle parti formali che hanno preso parte al giudizio cui fa capo la sentenza e che risultano essere destinatari di un certo comportamento imposto all'Amministrazione, ma altresì alle parti sostanziali, ossia a quei soggetti che pur non essendo stati parti in causa, rientrano nella previsione di cui all'

art. 2909 c.c.

Ed infatti poiché l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti i loro eredi o aventi causa, anche questi possono invocare la tutela in esame.

La parte per proporre la domanda di attuazione del giudicato deve, sensi dell'

art. 100

c.p.c.

, avervi interesse.

Fino al momento della totale soddisfazione della pretesa, l'esperita esecuzione forzata non impedisce di configurare in capo all'interessato l'interesse all'attuazione del giudicato.

In merito invece alla legittimazione passiva la questione si presenta di pronta evidenza.

La lettera della legge è assai chiara, nei continui richiami all'adempimento (art. 70, 2° co.), alla comunicazione del ricorso (art. 70, 4° co.) e all'instaurazione del contraddittorio (art. 70, 7° co.), nel radicare la legittimazione passiva in capo non più soltanto all'Ufficio fiscale e all'Ente locale, ma anche all'agente della riscossione.

Commissione competente

Il criterio dettato per determinare la competenza territoriale ha eminente carattere soggettivo.

Proprio l'art. 70, 1° co., è assai chiaro nel configurare la competenza della Commissione provinciale in sede di ottemperanza esclusivamente nel caso in cui sia passata in giudicato una sentenza da essa pronunciata.

Ed è evidente che ciò può verificarsi nell'ipotesi in cui la sentenza di primo grado non sia stata impugnata ovvero l'appello si sia concluso con una sentenza di rito, ossia con una declaratoria di inammissibilità o di estinzione dell'appello medesimo (che costituisce in ogni caso un giudicato formale).

Con ciò che, negli indicati casi, il merito delle questioni controverse non viene affatto esaminato, essendo sufficiente per la definizione del giudizio di appello una causa pregiudiziale.

Ne consegue che il quesito tante volte posto in dottrina, e variamente apprezzato, circa la competenza in caso di mera conferma della sentenza di primo grado da parte della Commissione regionale, sia facilmente risolvibile.

Se infatti il criterio discretivo a cui occorre far riferimento risulta essere quello dello specifico accertamento effettuato dal giudice dell'impugnazione della situazione giuridica controversa, allora, anche in caso di conferma della sentenza di primo grado, la sentenza di secondo grado non può non considerarsi sostitutiva di quella precedente.

Da ciò deriva che fatte salve le ipotesi in cui il procedimento di secondo grado si concluda con una sentenza di rito e per la cui attuazione è competente la Commissione provinciale, le altre fattispecie processuali, dando luogo ad un giudicato sostanziale, invocano la competenza della Commissione regionale, giacché la sentenza emessa in secondo grado si sostituisce a quella emessa in primo grado che risulta superata proprio per effetto delle valutazioni operate da un altro giudice ed esplicitate nella necessaria motivazione.

Nella fattispecie in cui avverso la sentenza della Commissione regionale sia stato proposto ricorso per Cassazione, competente per il giudizio di ottemperanza sarà la stessa Commissione regionale, salvo soltanto il caso in cui la Corte cassi la sentenza con rinvio alla Commissione provinciale e questa accolga il ricorso (e la relativa sentenza non venga appellata o questo si concluda con una sentenza di rito).

Rimane da esaminare il caso in cui la sentenza di appello accanto alla declaratoria di inammissibilità o estinzione pronunci altresì sulla refusione delle spese di lite di grado.

Si deve ritenere che il capo della sentenza contenente la condanna alle spese assuma il valore di giudicato sostanziale e costituisca titolo esecutivo autonomo, poiché mentre lascia ferma e totalmente integra la sentenza di primo grado (che non viene esaminata a seguito della rilevata inammissibilità o estinzione), esprime l'unico fatto nuovo che appartiene al giudice di appello, appunto la condanna alle spese.

Sicché in caso di mancata attuazione volontaria della sentenza di appello sarà inevitabile dar luogo a due diversi giudizi di ottemperanza.

Il precetto relativo alla refusione delle spese dovrà essere fatto valere in sede di ottemperanza dinanzi alla Commissione regionale, mentre gli obblighi derivanti dalla sentenza di merito di primo grado saranno prospettati dinanzi alla Commissione provinciale.

Qualora infine il giudizio sia introdotto dinanzi ad una Commissione tributaria incompetente, troverà applicazione la disciplina generale di cui all'articolo 5 del decreto.

Introduzione del ricorso: caratteristiche

Il ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza trova la propria regolamentazione all'art. 70, 1°, 2° e 3° co., del decreto.

La domanda deve introdursi, non tramite notifica alla controparte, ma mediante ricorso da depositarsi in doppio originale nella segreteria della Commissione tributaria competente.

Nulla disponendo a tal riguardo, giusta la regola generale, il ricorso ha da essere sottoscritto da un difensore.

Si ritiene necessario il rilascio di un nuovo mandato laddove il difensore non sia stato munito di una procura estesa a tutto il procedimento « ;in ogni sua fase e grado ;».

Nel caso in cui il ricorso non riporti la firma del difensore il ricorso deve intendersi inammissibile.

Il ricorso deve essere intestato al Presidente della Commissione adita e contenere, oltre alla richiesta di attuazione degli obblighi derivanti dal giudicato, la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione.

Devono essere indicati inoltre gli estremi del comando giudiziale di cui si chiede l'esecuzione.

L'ultimo alinea del 2° co. stabilisce che il ricorso possa essere proposto fino a quando l'obbligo dell'Ufficio o dell'Ente locale non sia estinto.

Il termine di decadenza quindi va computato in base al principio della prescrizione del diritto di cui all'

art.

2953 c.c.

, sicché l'amministrazione non può opporre i termini prescrizionali previsti dalle singole leggi d'imposta.

In assenza del richiamo espresso degli articoli 27 e 28, competente a pronunciarsi sulla inammissibilità del ricorso è non già il Presidente della sezione ma il Collegio.

Il terzo comma precisa infine che, unitamente al ricorso, deve essere depositato l'originale ovvero la copia autentica dell'atto di messa in mora.

Il ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza presenta nei suoi elementi obbligatori peculiari caratteri che lo distinguono per la maggiore essenzialità dei contenuti dagli altri ricorsi previsti dalla normativa processual-tributaria.

Viene patrocinata la tesi per cui il ricorso per ottemperanza sia unicamente caratterizzato dal petitum non anche dalla causa petendi.

La domanda di ottemperanza infatti, non avanzando nuove questioni giuridiche e risolvendosi anzi nella richiesta di esecuzione del comando definitivo totalmente o parzialmente inevaso, non presenterebbe altri elementi individuativi.

Deve notarsi tuttavia che, anche in questo caso, la causa petendi attua la funzione di specificare il petitum, dispiegando la ragione della domanda, ossia il diritto sostanziale affermato.

Il soggetto istante, in relazione ai motivi di ricorso, è tenuto a dimettere nella parte narrativa del ricorso una sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione.

Non rimane preclusa al ricorrente la possibilità di censurare l'adempimento come posto in essere dall'Ufficio; così come lo stesso ha la facoltà di chiedere la precisazione del contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza ineseguita.

In ogni caso anche l'indicazione errata o inesatta del petitum, come degli atti esecutivi necessari all'esecuzione, non pregiudica in alcun modo i diritti del contribuente, salvo sempre il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Comunicazione del ricorso e osservazioni dell'Ente impositore. Trattazione

In ragione del carattere eminentemente esecutivo del giudizio di ottemperanza il ricorso, prima ancora di essere comunicato alla controparte, deve essere depositato in doppio originale presso la segreteria del giudice competente.

Incombe su tale segreteria, nelle forme di cui all'art. 16 del decreto, l'obbligo di comunicare, con giusta sollecitudine, uno dei due originali all'Ufficio o all'Ente locale.

Avvenuta la comunicazione, l'Ufficio può, a norma del quinto comma, costituirsi in giudizio, trasmettendo, entro venti giorni, le proprie osservazioni alla Commissione, allegando, laddove sia possibile, la documentazione dell'eventuale adempimento.

Tale costituzione si palesa affatto informale e non vi è ragione alcuna per opinare che la trasmissione delle osservazioni e dei relativi documenti debba essere accompagnata o sostituita da un rituale deposito del fascicolo a norma dell'art. 23.

Trascorso il termine concesso all'Ufficio per la comunicazione delle osservazioni, il Presidente della Commissione tributaria adita assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza.

In tale deliberazione il Presidente della sezione assegnataria è vincolato dai termini previsti dal sesto comma che impongono un lasso temporale massimo di 90 giorni tra il deposito del ricorso e la data di trattazione di esso.

Diversamente da questo termine palesemente ordinatorio, l'ultimo parte del comma sesto, laddove impone al medesimo organo di comunicare alle parti la data di udienza almeno dieci giorni liberi prima, fissa un limite perentorio la cui violazione, riverberandosi sul principio del contraddittorio, determina la nullità degli atti processuali successivi.

In tale fase, il contraddittorio tra le parti, presenta caratteri propri che lo differenziano fortemente da quello che origina nelle fasi di merito.

Esclusivamente in relazione alla deduzione di fatti estintivi e modificativi il collegio sente le parti in contraddittorio.

L'art. 70, 6° co., dispone che l'udienza di trattazione della causa avvenga in camera di consiglio.

Diversamente rispetto alla regola generale prevista dall'art. 33, la stessa si svolge con la presenza delle parti, che, sentite in contraddittorio e assistite come per legge, sono in grado di esporre le proprie ragioni.

Data l'incontestabile specialità della norma non può ammettersi l'istanza di discussione in pubblica udienza, nemmeno a fronte della concorde volontà delle parti.

La trattazione come prevista dall'art. 70, risulta poi incompatibile con l'esame preliminare del ricorso da parte del Presidente di sezione ex art. 27 del decreto.

Il collegio, ancorché il settimo comma sia chiaramente finalizzato a contenere la trattazione della causa in un'unica udienza, può, al fine di avvalersi dei propri poteri istruttori, ordinare il rinvio della trattazione ad altra camera di consiglio.

In una parola la Commissione prima di pronunciare la sentenza con la quale vengono disposti i provvedimenti indispensabili all'attuazione del giudicato può adottare provvedimenti di tipo ordinatorio e istruttorio limitati quest'ultimi, quoad obiectum, agli obblighi risultanti dal dispositivo e della relativa motivazione.

Per il pagamento di somme dell'importo fino a ventimila euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso è deciso dalla Commissione in composizione monocratica

La Commissione qualora ritenga fondato il ricorso, per superare l'illegittima inerzia della amministrazione e dare concreta esecuzione alla sentenza passata in giudicato, può discrezionalmente optare per una delle tre possibilità offerte dall'art. 70, 7° co.

Sicché, ove la Commissione ritenga ammissibile il ricorso e di minore complessità i provvedimenti omessi, la stessa può procedere direttamente alla loro adozione in luogo dell'Ufficio o dell'Ente locale, nel rispetto delle forme amministrative previste.

Negli altri casi, e cioè dinanzi a fattispecie connotate da un maggior grado di complessità, la Commissione può limitarsi a fissare i criteri di attuazione ed i relativi termini, per poi delegare uno dei propri membri perché provveda all'emissione degli atti necessari, o nominare un commissario, investendolo del potere di adottare i provvedimenti ineseguiti nell'ambito dei criteri e dei termini stabiliti dalla Commissione.

Nella prassi si riscontra un indirizzo consueto che si sostanzia nella concessione di un ulteriore termine al soggetto passivo e nella contestuale nomina di un commissario ad acta incaricato dell'attuazione della sentenza ottemperanda in difetto della puntuale esecuzione da parte dell'amministrazione.

Il giudizio di ottemperanza prevede tra l'altro una fase incidentale finalizzata alla nomina di un commissario ad acta (« ;Il collegio, se lo ritiene opportuno, può () nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi ;»).

Il commissario, che generalmente viene individuato nell'ambito della medesima amministrazione inadempiente, si suole generalmente definire, sotto un punto di vista funzionale, collaboratore o ausiliare della Commissione tributaria.

Intervenendo nell'azione amministrativa, il commissario è, in senso oggettivo, un organo straordinario dell'amministrazione.

In tal guisa lo stesso si presenta quale centro di competenze esterno all'amministrazione, che opera quale strumento di imputazione all'amministrazione sostituita di determinate fattispecie che in ogni caso non possono ritenersi veri e propri atti amministrativi.

Da un punto di vista soggettivo, gli atti del commissario esprimono una volontà del tutto autonoma dall'amministrazione, venendo imputati all'Ufficio giudiziario nell'ambito della complessiva attività giurisdizionale, o più esattamente, esecutiva.

Detto altrimenti l'attività del commissario è la stessa che il giudice dell'ottemperanza avrebbe potuto svolgere direttamente (ovvero che avrebbe potuto svolgere mediante il componente delegato) con la conseguenza che essa seppure presenti il contenuto e la forma degli atti amministrativi, ciò non di meno assume la natura giuridica degli atti giurisdizionali impugnabili davanti alla stessa Commissione che ha proceduto alla nomina.

Il commissario ad acta

Il provvedimento con il quale la Commissione nomina il Commissario ad acta ha natura di sentenza.

Come premesso, per un verso il commissario esperisce una attività del tutto simile a quella che avrebbe potuto essere azionata dal giudice dell'ottemperanza, per l'altro, egli utilizza tutti i poteri esercitabili dall'amministrazione sostituita per giungere all'esatto adempimento del decisum.

Il commissario gode nell'adempimento del proprio incarico di un necessario margine di autonomia e discrezionalità, finalizzato in ogni caso ad individuare i mezzi più idonei ad assicurare l'esecuzione della sentenza ineseguita.

Il collegio conserva poteri di controllo e di sostituzione nei confronti del commissario.

La Commissione tributaria che ha proceduto alla nomina è competente in merito alle possibili contestazioni avanzate nei confronti dell'attività del commissario: è infatti il giudizio di ottemperanza la sede per sfogare tutte le censure avverso gli atti commissariali tanto da parte dell'Amministrazione che da parte del contribuente; fermo restando che il commissario non è legittimato a contraddire.

L'ordinanza di chiusura del procedimento

Come già anticipato, la Commissione dichiara chiuso il procedimento di ottemperanza con ordinanza (non quindi con sentenza) allorché accerti l'esecuzione dei provvedimenti adottati con la sentenza.

La funzione a cui è orientata l'ordinanza non è solo l'accertamento della effettività e della legittimità della esecuzione della sentenza (al fine di valutare la rispondenza della attività esecutiva alle statuizioni promananti dalla sentenza di merito e di ottemperanza), ma altresì quella di segnare il momento conclusivo del procedimento.

Per il tramite dell'ordinanza, il Collegio si pronuncia sulle spese della fase esecutiva.

L'ordinanza di cui all'art. 70, 8° co., va considerata sentenza in senso sostanziale, impugnabile per cassazione ai sensi dell'

art. 111 della Costituzione

, configurandosi quale provvedimento avente carattere decisorio (anche in relazione alla pronuncia sulle spese processuali) in quanto diretto a risolvere il contraddittorio tra le parti e suscettibile di passare in giudicato perché non soggetto ad ulteriori mezzi di impugnazione.

Riferimenti

Normativi:

Art. 68,

69, 69-bis e 70 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Decreto ministeriale 6 febbraio 2017, n. 22

Giurisprudenza:

Cassazione civile, sez. trib., sentenza 14 settembre 2016, n. 18027

Cassazione civile, sez. trib., sentenza 29 luglio 2016, n. 15827

Cassazione civile, sez. trib., sentenza 9 agosto 2016, n. 16740

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