Omessa notifica di un atto presupposto: la modalità di impugnazione influenza la decisione del giudice.
21 Aprile 2020
L'omissione della notifica di un atto presupposto rappresenta un vizio procedurale che implica la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta effettuata dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo caso, la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa. |