Chi deve provare il mancato godimento delle ferie?

08 Maggio 2020

Costituendo un “fatto negativo”, può ritenersi gravante in capo al lavoratore l'onere di provare il mancato godimento delle ferie al fine di ottenere l'indennità sostitutiva delle stesse?In linea con l'orientamento giurisprudenziale sul punto, porre in capo al datore l'onere di provare l'espletamento dell'attività lavorativa in eccedenza, rispetto alla durata del periodo effettivo di lavoro annuale, realizzerebbe un'indebita inversione dell'onere probatorio...

Costituendo un “fatto negativo”, può ritenersi gravante in capo al lavoratore l'onere di provare il mancato godimento delle ferie al fine di ottenere l'indennità sostitutiva delle stesse?

In linea con l'orientamento giurisprudenziale sul punto, porre in capo al datore l'onere di provare l'espletamento dell'attività lavorativa in eccedenza, rispetto alla durata del periodo effettivo di lavoro annuale, realizzerebbe un'indebita inversione dell'onere probatorio. Ai sensi dell'art. 2697 c.c., infatti, gli elementi costitutivi dei diritti fatti valere in giudizio debbono essere allegati e dimostrati da chi li rivendica. Ne consegue che ove il lavoratore agisca per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, lo stesso avrà l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, ciò configurando un fatto costitutivo del diritto all'indennità suddetta.

Quest'ultima, si rammenta, configura un emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione a lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore, e per il quale il medesimo ha diritto alla retribuzione. Si evidenzia, inoltre, che solo qualora tale prova abbia avuto un esito positivo la parte datoriale sarà tenuta a dimostrare l'avvenuto adempimento delle relative obbligazioni.

Cfr.: Cass., sez. lav., 6 aprile 2020, n. 7696.

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