Deposito delle note effettuato dopo le ore 12 dell'ultimo giorno utile e art. 84 del d.l. n. 18/2020

Redazione scientifica
21 Maggio 2020

Il deposito con il PAT è possibile fino alle ore 24:00, ma, se effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dalla legge (ossia dall'art. 73, c. 1, c.p.a. o dall'art. 84 c. 5, d.l. n. 18/2020), ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche, si considera effettuato il giorno successivo.

In un contezioso tra una privata cittadina e un Comune per la demolizione di un muro ritenuto abusivo, il Consiglio di Stato, in via pregiudiziale, ha dichiarato tardive le note d'udienza depositate da tutte le parti.
Infatti, ha osservato il Collegio, l'art. 84, c. 5, d.l. n. 18/2020 stabilisce che successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020, in deroga alle previsioni del c.p.a., tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale che pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Inoltre, è previsto che le parti possono presentare brevi note fino a 2 giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Tale norma, avente carattere speciale, si riferisce sia alle udienze camerali che a quelle pubbliche, per cui deve ritenersi che il termine per il deposito di brevi note ivi stabilito non subisca il dimezzamento disposto dall'art. 87, c. 3, del c.p.a. per i giudizi da trattare in camera di consiglio.

Il Consiglio di Stato ricorda che il comma 4 dell'art. 4 dell'allegato 2 al d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.), come modificato dall'art. 7, d.l. n. 168/ 2016, prevede che è possibile depositare telematicamente gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la RAC, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo.

Rileva il Collegio che tale norma va interpretata nel senso che nel PAT il deposito è possibile fino alle ore 24:00, ma, se effettuato l'ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dalla legge (art. 73, c. 1, c.p.a. o art. 84, c. 5, d.l. n. 18/2020), ove avvenga oltre le ore 12:00, ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche, si considera come effettuato il giorno successivo, ed è dunque tardivo (Cons. Stato, sez. VI, 2 ottobre 2019, n. 6621).

Poiché nel caso in esame tutte le parti hanno depositato le proprie note d'udienza per la camera di consiglio oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno utile il Collegio non ne ha tenuto conto ai fini della decisione poiché le note sono state prodotte in violazione dei termini a difesa stabiliti dal sopradetto art. 84.