Deposito delle note effettuato dopo le ore 12 dell'ultimo giorno utile e art. 84 del d.l. n. 18/2020
21 Maggio 2020
In un contezioso tra una privata cittadina e un Comune per la demolizione di un muro ritenuto abusivo, il Consiglio di Stato, in via pregiudiziale, ha dichiarato tardive le note d'udienza depositate da tutte le parti.
Il Consiglio di Stato ricorda che il comma 4 dell'art. 4 dell'allegato 2 al d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.), come modificato dall'art. 7, d.l. n. 168/ 2016, prevede che è possibile depositare telematicamente gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la RAC, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo.
Rileva il Collegio che tale norma va interpretata nel senso che nel PAT il deposito è possibile fino alle ore 24:00, ma, se effettuato l'ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dalla legge (art. 73, c. 1, c.p.a. o art. 84, c. 5, d.l. n. 18/2020), ove avvenga oltre le ore 12:00, ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche, si considera come effettuato il giorno successivo, ed è dunque tardivo (Cons. Stato, sez. VI, 2 ottobre 2019, n. 6621). Poiché nel caso in esame tutte le parti hanno depositato le proprie note d'udienza per la camera di consiglio oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno utile il Collegio non ne ha tenuto conto ai fini della decisione poiché le note sono state prodotte in violazione dei termini a difesa stabiliti dal sopradetto art. 84. |