Limiti e problematiche alla deduzione degli interessi passivi. Quali interessi e quale ROL
26 Maggio 2020
Introduzione
Il D.Lgs. n. 142 del 29/11/2018, che recepisce la Direttiva 2016/1164/CE (integrata e modificata dalla Direttiva 2017/952/CE, c.d. “Direttiva Atad”), all'art. 1 è intervenuto sulla disciplina della deducibilità degli interessi passivi, modificando sostanzialmente l'art. 96 del TUIR.
Le principali novità, previste a partire dal periodo di imposta 2019 sono:
Primo passaggio: la differenza tra interessi attivi e passivi
L'art. 96, c. 1 del TUIR dispone quanto segue: «Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza dell'ammontare complessivo: a) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta; b) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 6». Si aggiunge il comma 3 che dispone: «La disciplina del presente articolo si applica agli interessi passivi e agli interessi attivi, nonché agli oneri finanziari e ai proventi finanziari ad essi assimilati, che sono qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa, e per i quali tale qualificazione è confermata dalle disposizioni emanate .…., e che derivano da un'operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa». La domanda che ci si pone è, quindi, quali sono gli interessi attivi e passivi da considerare?
Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati La prima considerazione è che la norma rinvia ai principi contabili. Il documento n. 12 dell'OIC include alla voce "C17) Interessi e altri oneri finanziari", a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di oneri finanziari, suddivisi per omogeneità:
la voce comprende anche gli interessi ed altri oneri finanziari capitalizzati. In ipotesi di contributi di enti pubblici o di privati che riducono gli interessi sui finanziamenti l'importo dei contributi è portato a riduzione della voce C17, se conseguito nel medesimo esercizio in cui vengono contabilizzati gli interessi passivi; se conseguito in esercizi successivi, va iscritto alla voce C16d);
Dettagli sugli interessi passivi La lettera a) partecipa totalmente al LQD e comprende tutti gli interessi passivi, ivi inclusi quelli di "cash pooling". L'art. 96 previgente escludeva gli «gli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale», che dal 2019 risultano inclusi, unitamente a quelli su depositi cauzionali. Sono da includere nel LQD le commissioni passive su finanziamenti come le commissioni per utilizzo della linea di credito concordata. Più difficile è stabilire se sono da includere le penali per sconfinamenti, che alcune banche addebitano in cifra fissa, altre in percentuale, quali gli utilizzi del fido oltre la misura concordata, in quanto alcuni autori ravvedono in esse la natura risarcitoria dell'addebito e non la componente finanziaria. Benché nulla sia specificato, non dovrebbero rientrare nel LQD gli interessi relativi ad imposte e tasse (es. interessi per ritardato, omesso o insufficiente versamento delle imposte, per iscrizioni a ruolo, ecc.), i quali sono di norma sempre deducibili - ad eccezione degli interessi dell'1% per il versamento dell'IVA trimestrale per opzione, che sono indeducibili per legge (art. 66 c. 11 DL 331/93 conv. in L. 427/93) -, almeno se si ritiene (come sostenuto nella Circ. Assonime n. 46/2009) che tali interessi non derivano da un rapporto avente causa finanziaria. Gli interessi considerati sono computati come risultanti dal bilancio e, quindi, secondo il criterio di competenza, criterio che vale anche fiscalmente, ad eccezione che per gli interessi di mora che, invece, vanno imputati nell'esercizio in cui sono corrisposti (art. 109 c. 7 DPR 917/86). Se fossero computati nel conteggio di competenza e non dell'incasso, potrebbero risultare deducibili nel periodo di competenza in base all'art. 96 e nuovamente deducibili nel periodo del pagamento in base all'art. 109, c. 7, con conseguente doppia deduzione. Ne sovviene che, anche se non scritto, vadano considerati nel LQD solo nell'esercizio in cui risultano pagati. Per specifica disposizione non rientrano nel LQD gli interessi regolati da alcune norme specifiche, quali, brevemente quelli riferiti a immobili-patrimonio, operazioni infragruppo tra imprese italiane ed estere, corrisposti a soci di società cooperative e relativi a prestiti utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine. Infine, non va dimenticato:
Gli oneri, il costo ammortizzato e le differenze Per quanto concerne la lettera b) e c) si evidenziano alcune problematiche sui “costi di transazione”, quali, a titolo esemplificativo, “[…] le spese di istruttoria, l'imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, gli oneri di perizia dell'immobile, le commissioni dovute a intermediari finanziari […]”, “addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali alla voce C17) Interessi e altri oneri finanziari”, anche in base al documento OIC 19 (paragrafi 45 e 70). Il criterio del costo ammortizzato, basato sul calcolo del tasso effettivo di interesse, determina la trasformazione dei costi di transazione (in passato imputati tra gli oneri pluriennali e ammortizzati) in oneri finanziari "spalmati" per la durata del mutuo proprio come se fossero componenti aggiuntive degli interessi. Il citato principio contabile OIC 19, anche per coloro che non adottano il criterio del costo ammortizzato, non ammette più l'ammortamento dei costi di transazione. Più specificamente, al n. 57, in riferimento proprio a tali soggetti statuisce che i “costi di transazione (…) sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell'attivo dello stato patrimoniale”; al successivo n. 70, si afferma che “i costi di transazione iniziali rilevati tra i risconti attivi sono addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali”. Da quanto sopra, sembra ritenersi, che almeno a conto economico, sia per chi adotta il criterio del costo ammortizzato, sia per chi non lo utilizza, non vi siano sostanziali differenze. Secondo la Norma 207 dell'ADC di Milano, invece, in estrema sintesi, se tali oneri sono computati tra gli oneri finanziari, in applicazione del criterio del costo ammortizzato, sono da computare nel LQD, diversamente, sono da escludere, con conseguente convenienza fiscale. Più precisamente la stessa sostiene che per le società di capitali che redigono il bilancio in forma abbreviata, nonché per le micro-imprese «dal punto di vista fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, tale riclassificazione contabile, a integrazione degli oneri finanziari, non assume … rilevanza ai fini dell'applicazione dell'articolo 96 del TUIR, così che tali “costi di transazione” non soggiacciono ai limiti di deducibilità ivi previsti. Ciò in quanto la riclassificazione contabile tra gli oneri finanziari non risulta anche confermata dalle disposizioni fiscali di attuazione del cd. principio di derivazione rafforzata. Poiché la determinazione degli interessi non è frutto del procedimento di attualizzazione del debito, , …., tali componenti di costo non rientrano – per espressa previsione normativa – nell'ambito di applicazione dell'articolo 96 del TUIR. ... Ad analoghe conclusioni si giunge, infine, con riguardo alle società di maggiori dimensioni che redigono il bilancio in forma “estesa”, ove deroghino all'obbligo di applicazione del criterio del costo ammortizzato». È giusto ricordare che in dottrina vi sono teorie contrapposte. In particolare, viene sostenuto che per le società che applicano la derivazione rafforzata, l'imputazione a bilancio tra gli oneri finanziari determina, a pieno titolo, la qualificazione dei costi sopra citati come oneri finanziari, con conseguente rilevanza ai fini del LQD. Sempre con riferimento alla lettera b), vanno considerati gli "sconti cassa", in quanto inseriti dal documento contabile 1 interpretativo del documento 12 OIC tra gli oneri finanziari di cui alla voce C 17 del conto economico. In passato, tuttavia, vi era una tesi negativa enunciata dall'agenzia delle Entrate (MAP 28 maggio 2009), sulla base della considerazione che tali oneri rappresentano componenti derivanti da rapporti commerciali e non finanziari, ma ormai tale distinzione pare decaduta.
Dettagli sulle operazioni finanziarie Per quanto riguarda gli elementi indicati alla lettera d), vanno inclusi nel LQD gli oneri che, pur derivando da strumenti finanziari, in base alla corretta applicazione dei principi contabili ed in base alle norme fiscali, sono deducibili in capo, all'erogante. Non rientrano nel LQD, a titolo esemplificativo, gli interessi (Rel. illustrativa al D.Lgs. 142/2018):
Gli interessi attivi Sono da computare nel LQD:
Per i soggetti operanti con la pubblica amministrazione, sono rilevanti anche gli interessi legali di mora previsti dalla normativa di riferimento (art. 5 D.Lgs. 231/2002). Gli interessi di mora attivi per il ritardato pagamento di debiti pecuniari, come quelli passivi, dovrebbero rilevare ai fini dell'art. 96 del Tuir nel periodo di imposta dell'incasso. In merito agli interessi attivi sui prestiti ai dipendenti, la Circ. AE 23/06/2010, n, 38/E afferma al par. 1.2: che vanno computate ai fini del LQD, se derivano da «una messa a disposizione di una provvista di denaro per la quale sussiste l'obbligo di restituzione e in relazione alla quale è prevista una specifica remunerazione».
Nella nuova versione della norma, diversamente rispetto al passato, le voci sono da computare a valore fiscale, cioè nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa. Ne segue che il ROL è calcolato come differenziale tra il valore e i costi della produzione delle lettere A) e B) dell'articolo 2425 cod. civ., assunti a valore fiscale, con esclusione delle voci relative:
Il ROL viene, pertanto ad essere influenzato:
Un meccanismo come quello descritto, da un punto di vista operativo, comporterà il calcolo degli interessi passivi deducibili solo dopo aver effettuato tutte le altre variazioni fiscali in aumento e in diminuzioni previste dal TUIR. Inoltre, è stato eliminato il riferimento ai componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, che, tuttavia rimangono esclusi in base alla dall' art. 13-bis, c. 4, D.L. 30/12/2016, n. 244. Oltre alle rettifiche sopra esposte, vanno considerate ulteriori rettifiche, fiscali e contabili.
Periodo transitorio - Rettifiche fiscali Per evitare situazioni di doppia imposizione, non si tiene conto dei costi e dei proventi, rinviati fiscalmente, nei periodi di imposta precedenti, in esercizi successivi, per norma di legge, rilevanti fiscalmente nel periodo di imposta 2019 e successivi. Pertanto, un costo non dedotto nel 2018 ed imputato tra le variazioni in diminuzione nel 2019 (ad esempio sul valore delle rimanenze), determina una rettifica in aumento del ROL.
Periodo transitorio - Rettifiche contabili L'art. 13 D.Lgs. 142/2018 stabilisce che non si deve tener conto dei componenti positivi o negativi che hanno già concorso a formare il ROL del 2018 o degli esercizi precedenti e che si manifestano contabilmente nei conti economici successivi al 2018, andando a costituire una rettifica con segno opposto di voci rilevate nei conti economici precedenti, anche se non rilevanti fiscalmente. A tale proposito, la Relazione illustrativa cita l'esempio di un fondo rischi iscritto nel 2018 rilevante nel “ROL 2018” e che nel 2019 viene chiuso in quanto eccedente, con conseguente iscrizione di una sopravvenienza attiva. Ai fini fiscali la sopravvenienza non è imponibile, in quanto l'accantonamento non è stato dedotto nel 2018. Tale accantonamento (iscritto tra i costi per servizi), tuttavia, ha ridotto il ROL nel 2018, per cui la sopravvenienza attiva, benché non imponibile va considerata nella determinazione del ROL fiscale nel 2019. Si può ritenere, analogamente, che vadano considerati anche gli ammortamenti extracontabili delle immobilizzazioni immateriali cancellate dall'attivo a seguito della riforma dei bilanci 2016 (costi per ricerca e pubblicità)
Conclusioni - Il calcolo della quota deducibile
In ciascun periodo d'imposta, gli interessi passivi del periodo di imposta, insieme all'eccedenza dei periodi di imposta precedenti (di seguito "INT passivi") sono interamente deducibili fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta e di quelli riportati da periodi d'imposta precedenti (di seguito "INT attivi"). Se gli "INT attivi" sono superiori agli "INT passivi", l'eccedenza è riportabile nei periodi successivi senza limitazioni. Se gli "INT attivi" sono inferiori agli "INT passivi", l'eventuale eccedenza di seguito "INT eccedenti", va confrontata con il 30% del ROL del periodo d'imposta e di quello riportato da periodi d'imposta precedenti (di seguito “R30”):
Periodo transitorio - Eccedenza di “ROL 2018” Il ROL contabile eccedente che risulta dalla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta 2018 (di seguito "ROL 2018") è utilizzabile solo per dedurre interessi passivi di prestiti accesi prima del 17/06/2016 (di seguito "INT 2016") e fino a loro capienza. In assenza di “INT 2016”, il “ROL 2018” è inutilizzabile per gli “INT eccedenti”.
Ciò significa che gli interessi di tali prestiti possono in alternativa: a) essere tenuti nel LQD e vengono computati nel conteggio di cui al paragrafo successivo; in tal caso il “ROL 2018” viene perso; b) essere separati da tutti gli altri oneri finanziari e confrontati con il “ROL 2018”. Questa scelta va manifestata nella compilazione del modello dichiarativo e può essere fatta ogni anno, in base alla convenienza. Per effettuare la scelta occorre considerare l'ipotesi in cui “R30” (es. 100) sia superiore agli "INT eccedenti" (es. 60). Se gli "INT 2016" (es. 30) non sono inclusi tra gli "INT eccedenti", allora essi vanno a ridurre il “ROL 2018” (es. 40) e ne segue un riporto di “R30” per 40 e di “ROL 2018” per 10. Qualora gli "INT 2016" fossero inclusi tra gli "INT eccedenti", si avrebbe il riporto di “R30” per 10 e di “ROL 2018” per 40. La somma dell'eccedenza ROL totale è sempre 50, ma il “ROL 2018” può essere riportato senza limiti di tempo, mentre il “R30” per cinque anni. La scelta b) può essere opportuna laddove l'importo del “ROL 2018”, che è riportabile senza limiti di tempo, è inferiore all'importo totale degli "INT 2016" complessivamente dovuti, in base al piano di ammortamento del prestito, nel periodo di imposta e in quelli successivi, in quanto diversamente potrebbe perdersi. Per i prestiti la cui durata o il cui importo sono variati successivamente a tale data la regola sopra esposta si applica unicamente agli interessi passivi corrispondenti alla durata e all'importo esistenti al 17/06/2016 (Rel. illustrativa D.Lgs. 142/2018).
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