La madre in difficoltà economica non sempre ha diritto agli alimenti dal figlio

Giulio Montalcini
01 Giugno 2020

Ai fini della prova della sussistenza dello stato di bisogno l'alimentando è tenuto solamente a dimostrare di versare in una condizione di generica difficoltà economica, o deve provare sul punto l'assenza di mezzi idonei a soddisfare le minime esigenze per condurre una vita dignitosa?
Massima

Il presupposto dell'accertamento dello stato di bisogno non coincide con la difficoltà economica del beneficiario, ma richiede la preventiva verifica in concreto della mancata disponibilità in capo allo stesso di mezzi sufficienti per condurre una vita dignitosa, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga. Il diritto agli alimenti è altresì legato alla prova dell'impossibilità in capo al richiedente di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa.

Il caso

Una Signora conviene in giudizio il figlio residente all'estero, affinché sia dichiarato obbligato ai sensi dell'art. 433 c.c. ss. a versarle un assegno alimentare mensile di Euro 500,00, stanti il dedotto stato di bisogno della madre, la quale si era dichiarata in gravi difficoltà economiche in seguito alla morte della di lei sorella, che fino ad allora aveva provveduto al suo sostentamento, e l'impossibilità di svolgere attività lavorativa in ragione di una grave patologia.

Il figlio rimaneva contumace.

La causa era istruita mediante il deposito da parte dell'attrice delle proprie dichiarazioni dei redditi, dalle quali era emersa, in effetti, la titolarità di una pensione d'invalidità pari a Euro 3.688,00 annui, quale unica fonte di reddito, e di documentazione medica attestante un'invalidità pari al 74%.

Il Tribunale di Agrigento rigetta la domanda per carenza di prova dello stato di bisogno della richiedente e delle capacità reddituali del convenuto.

La questione

All'esame del Tribunale di Agrigento si è posto il presente quesito: se, ai fini della prova della sussistenza dello stato di bisogno ex art. 438, comma 1, c.c., l'alimentando sia tenuto solamente a dimostrare di versare in una condizione di generica difficoltà economica, ovvero debba provare sul punto l'assenza di mezzi idonei a soddisfare le minime esigenze per condurre una vita dignitosa.

Le soluzioni giuridiche

In tema di diritto agli alimenti, l'art. 438 comma 1, c.c. subordina il riconoscimento giudiziale della misura alla sussistenza in capo al richiedente di uno “stato di bisogno e dell'impossibilità”, da parte del medesimo, “di provvedere al proprio mantenimento”, in quanto incapace di produrre reddito.

L'art. 438, I comma,c.c. individua i cd. requisiti oggettivi di accesso alla prestazione alimentare, per contrapporli al requisito soggettivo, anch'esso necessario per accedere agli alimenti, del rapporto di parentela o di riconoscenza, espressione del principio di solidarietà in ambito familiare di derivazione costituzionale (v. artt. 29 e ss. Cost.).

Entrambi i presupposti oggettivi delineano, pertanto, una situazione di fatto e di diritto in capo al richiedente, di pressoché totaleindigenza, ovvero di incapacità patrimoniale attuale e potenziale di procurarsi mezzi idonei alla conduzione di una vita dignitosa, ferma comunque l'eventualità per l'alimentando e per l'obbligato di vedere mutata la propria condizione economica in futuro dando luogo all'ipotesi, prevista all'art. 440 c.c., di eventuale riduzione, cessazione o aumento della misura.

Nell'ambito dell'oggetto dell'obbligazione alimentare, che è di tipo alternativo sui generis (M.Sesta, Manuale di diritto di famiglia, VIII edizione), l'obbligato ha facoltà di versare all'alimentando un importo, in forma di assegno periodico, ovvero di mettere a disposizione la propria abitazione per ospitarlo e mantenerlo, anche se permane in capo al Giudice il potere di decidere una diversa tipologia di somministrazione della prestazione (v. art. 443, comma 1e 2, c.c.)

Nella valutazione della sussistenza dello stato di bisogno assume particolare rilevanza l'assenza di cespiti patrimoniali, sia mobiliari che immobiliari, all'interno del patrimonio dell'avente diritto, di tal che l'alimentando non sia in grado, come detto, di adempiere ai primari bisogni vitali, così soffrendo di una compromissione della propria dignità.

Per tale ragione, la sentenza in esame, richiamandosi a un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza, ha elencato una serie di beni, la cui assenza è dirimente ai fini della riconoscibilità del presupposto dello stato di bisogno: il vitto, l'abitazione, il vestiario e le cure mediche.

La decisione del tribunale, appare, peraltro, parzialmente conforme a quella effettuata dal Tribunale di Vicenza, in un altro caso di diritto agli alimenti, laddove ha posto in particolare rilievo la presenza, all'interno del patrimonio della richiedente, di un diritto di proprietà o di un usufrutto su un bene immobile.

Nel caso di specie, dall'istruttoria di causa era emerso che un bene immobile, peraltro sito nella medesima via di residenza della ricorrente, la quale conduceva ivi un immobile in locazione, fosse caduto nella successione della di lei madre. La titolarità dello stesso risultava incerta, in quanto parte attrice non aveva fornito in proposito alcun chiarimento.

In base a un ragionamento presuntivo, il tribunale ha ritenuto che tale bene fosse da includere nel patrimonio della richiedente, la quale, avrebbe, dunque, avuto facoltà di lasciare l'immobile condotto in locazione per trasferirsi nella casa della defunta madre, così evitando di investire tutti i proventi derivanti dalla pensione d'invalidità.

Nondimeno ha assunto rilevanza nella decisione del giudice, la mancanza della prova delle capacità reddituali del figlio residente in Belgio e chiamato a corrispondere gli alimenti, di cui la madre aveva ammesso di aver perso ogni traccia, non essendo a conoscenza dell'occupazione svolta, delle sue condizioni di salute e/o familiari.

L'art. 438, comma 2, c.c. precisa, infatti, che l'importo assegnato all'alimentando debba essere proporzionato alle capacità reddituali del richiedente e dell'obbligato.

Guida all'approfondimento

Ravot, Alimenti, in il Familiarista.it;

Fasano-Figone, La crisi delle relazioni familiari, in Famiglia, III, Milano, 2019;

Dogliotti, Doveri familiari e obbligazioni alimentari, in Trattato CICU-MESSINERO, Milano, 1994

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario