Procura generica qualificabile come procura speciale

Cesare Trapuzzano
30 Giugno 2020

L'aspetto affrontato dalla pronuncia di legittimità in commento riguarda il tema dell'ammissibilità del ricorso in Cassazione, ai sensi dell'art. 365 c.p.c., allorché la procura a margine o in calce sia del tutto generica.
Massima

La procura apposta a margine del ricorso per cassazione, contenente espressioni generiche, che tuttavia non escludono univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, deve - nel dubbio - ritenersi “speciale”, in applicazione del principio di conservazione dell'atto giuridico, di cui è espressione, in materia processuale, l'art. 159 c.p.c.

Il caso

In un giudizio di opposizione alla stima in materia espropriativa la Corte d'appello di Messina provvedeva alla determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione legittima, in favore dei proprietari dei terreni interessati dall'intervento ablatorio e a carico del Comune di Terme Vigliatore. Il suddetto Comune proponeva ricorso in cassazione, lamentando: con il primo motivo, sia la violazione e falsa applicazione dell'art. 54, commi 3 e 4, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (T.U. in materia edilizia), in connessione con l'art. 3, sia l'omesso esame di fatto decisivo rappresentato dall'ascrivibilità o meno di una delle posizioni indicate dall'art. 54 alla Cooperativa edilizia per l'identificazione dei contraddittori necessari del giudizio; con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 2, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, nonché l'omesso esame di fatto decisivo, rappresentato dalle risultanze emerse, relative ai parametri di valore dei terreni.

Nel controricorso con motivi incidentali i controricorrenti eccepivano, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso in cassazione, per difetto di una valida procura speciale, essendo la procura a margine del ricorso del tutto generica. In proposito, essa riportava la seguente espressione: «mi rappresenti e difenda con tutte le facoltà di legge nel presente giudizio».

La questione

L'aspetto affrontato dalla pronuncia di legittimità in commento riguarda il tema dell'ammissibilità del ricorso in Cassazione, ai sensi dell'art. 365 c.p.c., allorché la procura a margine o in calce sia del tutto generica. In particolare, occorre chiedersi se, a fronte di una siffatta genericità, insita nel fatto che il mandato si limiti ad indicare la rappresentanza e difesa in giudizio con tutte le facoltà di legge, senza nulla indicare in ordine alla specifica attinenza del potere rappresentativo conferito al giudizio di cassazione, e segnatamente alla proposizione dell'impugnativa di legittimità, con la spendita dello ius postulandi, ugualmente il requisito della procura speciale possa considerarsi assolto, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali e di raggiungimento dello scopo ex art. 159, comma 3, c.p.c. E ciò attraverso un'operazione di complessiva valutazione della procura, anche in relazione al contenuto dell'atto cui esso accede, ossia del ricorso in cassazione e, in specie, dell'intestazione di tale ricorso.

Le soluzioni giuridiche

Con la sentenza in commento, la Corte di cassazione, prima sezione civile, ha respinto l'eccezione pregiudiziale sollevata dai controricorrenti. E ciò facendo riferimento ai precedenti della Corte (Cass. civ., 1 marzo 2003, n. 13443; Cass. civ.,18 luglio 2002, n. 10443), secondo cui la procura a ricorrere per cassazione, apposta, a margine del ricorso, con espressioni generiche, ma che, tuttavia, non escludono univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, deve - nel dubbio - ritenersi “speciale” e non generica; ciò in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell'atto giuridico, di cui è espressione, in materia processuale, l'art. 159 c.p.c. Quindi, si è ritenuto che la procura apposta a margine del ricorso per cassazione, ancorché conferita con formulazione generica, non rende inammissibile il suddetto ricorso, in quanto l'inscindibile collegamento con l'atto cui accede vale a determinarne la specialità, pur in mancanza di un espresso riferimento alla sentenza da impugnare e al giudizio di cassazione. Per l'effetto, la Corte regolatrice ha rilevato che, nel caso di specie, la procura a margine del ricorso per cassazione, riferita «al presente giudizio» ed espressamente richiamata nell'intestazione del ricorso medesimo, risultava idonea a soddisfare il requisito della specialità posto dal citato art. 365 c.p.c.

Ha escluso, inoltre, che fosse ravvisabile un motivo d'inammissibilità del ricorso per difetto di indicazione della data della procura a margine del ricorso medesimo, in quanto l'art. 83, comma 3, c.p.c., nell'attribuire alla parte la facoltà di apporre la procura in calce o a margine di specifici e tipici atti del processo - ed in ragione di tale speciale modalità - dà fondamento alla presunzione che il mandato così conferito abbia effettiva attinenza al grado o alla fase del giudizio cui l'atto che lo contiene inerisce; la procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso, costituendo corpo unico con l'atto cui si riferisce, non solo garantisce il requisito della specialità del mandato al difensore, ma prende data da quella del ricorso e quindi ne garantisce la posteriorità rispetto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, cui il testo del ricorso faccia espresso riferimento (Cass. civ., 7 marzo 2001, n. 3314; Cass. civ.,9 febbraio 2001, n. 1861). D'altronde, ha aggiunto la Corte, l'anteriorità del rilascio della procura, rispetto alla notificazione dell'atto, può essere desunta anche da elementi intrinseci e assolutamente univoci, quali il riferimento fatto nell'intestazione del ricorso all'avvenuto conferimento “a margine” della procura medesima e all'elezione del domicilio in Roma (Cass. civ.,Sez. Un., 29 novembre 2000, n. 1234).

Osservazioni

Ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., la procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione ovvero nella memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato, che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La procura speciale, ai sensi dell'art. 83, comma 4, c.p.c., si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa. Con precipuo riguardo al ricorso per cassazione, l'art. 365 c.p.c. dispone che esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale. Cosicché una procura non espressamente riferita al ricorso per cassazione all'esito della pronuncia che si intende impugnare renderebbe il ricorso medesimo inammissibile.

Il tema trattato dalla sentenza in commento concerne appunto i termini della specialità della procura rilasciata “in calce” o “a margine” del ricorso in cassazione e, in specie, se sia necessario che essa contenga l'espresso riferimento all'atto o al procedimento per i quali viene conferita. A prima vista, la risposta sembra essere ovvia: poiché “speciale” è solo la procura che faccia riferimento ad una o più liti determinate, quella “in calce” o “a margine”, che non contenga neppure un generico richiamo del processo cui inerisce l'atto, non potrebbe definirsi tale e dunque non abiliterebbe il difensore ad esercitare nel processo i poteri della parte; cosa che, di norma, è indispensabile perché possa dirsi realizzata, sotto il profilo strumentale o tecnico, la garanzia della difesa ex art. 24, comma 2, Cost.

Nondimeno, la decisione della Corte di cassazione giunge alla conclusione che, nonostante la obiettiva genericità della procura, a tale carenza possa porsi rimedio, alla luce di una lettura complessiva dell'atto cui essa accede, lettura che consenta di sanare le lacune evidenti della sua formulazione, nel senso di ritenere, anche oltre la lettera del mandato, che esso sia stato conferito all'esito della pubblicazione della pronuncia impugnata, e prima della notifica del ricorso in cassazione, con specifico riferimento al giudizio di legittimità. Ciò sempre che il contenuto del ricorso permetta giustappunto di giungere a siffatta conclusione e non contenga, invece, specifiche ed inequivocabili espressioni da cui sia ricavabile il contrario. La ponderazione in merito alla sanabilità del conferimento non circostanziato dello ius postulandi si fonda sulla considerazione, già risalente ad altri precedenti della Corte regolatrice, secondo cui la procura a ricorrere per cassazione, apposta, a margine del ricorso, con espressioni generiche, ma che, tuttavia, non escludono univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, deve - nel dubbio - ritenersi “speciale” e non generica, in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell'atto giuridico, di cui è espressione, in materia processuale, l'art. 159 c.p.c. (Cass. civ., 12 settembre 2003, n. 13443; Cass. civ., 24 aprile 2003, n. 6526; Cass. civ., 25 novembre 2002, n. 16580; Cass. civ., 15 ottobre 2002, n. 14654; Cass. civ., 18 luglio 2002, n. 10443). Una diversa conclusione, che si appunti sulla valutazione isolata e rigida del tenore testuale della procura, amplierebbe a dismisura le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi per cassazione, anche qualora emerga, con sufficiente chiarezza e in chiave logica, che la parte ha inteso conferire il mandato difensivo per proporre ricorso di legittimità avverso la pronuncia impugnata, accentuando così un utilizzo strumentale e improprio dell'arma dell'inammissibilità, per perseguire in realtà uno scopo deflattivo dell'ingente mole di ricorsi pendenti in cassazione, come è accaduto in un recente passato, ossia prima che si formasse la consolidata giurisprudenza ora in esame. E ciò senza che sia necessario contemplare, a cura del legislatore, come pure è stato suggerito dalla più avveduta dottrina, la figura del mandato presunto o del mandato orale.

Al riguardo, si rammenta che il requisito della specialità della procura, stabilito per il giudizio di cassazione dall'art. 365 c.p.c., assolve all'esigenza che la volontà della parte di impugnare la sentenza attraverso il ricorso per cassazione si formi tenendo conto della decisione oggetto del ricorso e, perciò, dopo che questa è stata pronunciata e con specifico riferimento ad essa. Ne consegue che la procura apposta a margine del ricorso per cassazione, e conferente il mandato difensivo “nel presente giudizio innanzi alla Corte di cassazione”, soddisfa quella esigenza, laddove l'intestazione del ricorso indichi la sentenza oggetto dell'impugnazione, e ove dalla considerazione della data di notificazione del ricorso stesso emerga, in relazione alla data della sentenza, che la procura, proprio in quanto apposta sul ricorso, è stata conferita successivamente alla pronuncia della sentenza (Cass. civ., 1 marzo 2003, n. 3069; Cass. civ., 20 febbraio 1999, n. 1430).

Sicché, pur essendo il ricorso per cassazione, in difetto del rilascio di procura ad hoc, inammissibile, con la conseguenza che rimane preclusa ogni possibilità di successiva sanatoria o regolarizzazione, il requisito della specialità è comunque soddisfatto tutte le volte in cui la procura sia apposta in calce o a margine del ricorso o del controricorso, e ciò indipendentemente dal tenore delle espressioni utilizzate nell'atto, giacché il contesto unitario è idoneo a far presumere, sia la riferibilità della procura medesima al giudizio cui l'atto accede, sia la posteriorità del rilascio della stessa rispetto alla sentenza impugnata, salvo che dal contesto dell'atto processuale risulti il contrario. La specialità della procura può essere dunque desunta dalla sua “contestualità” con l'atto cui accede: quando atto e procura formano un “corpo unico”, non v'è motivo di dubitare che la procura sia stata conferita per quell'atto e per quel processo, anche se dalla stessa non sono ricavabili elementi testuali di riferimento (Cass. civ., 16 maggio 1997, n. 4330; Cass. civ., 13 maggio 1997, n. 4168; Cass. civ., 2 maggio 1997, n. 3791; Cass. civ., 15 aprile 1997, nn. 3237 e 3238; Cass. civ., 15 aprile 1997, n. 3224; Cass. civ., 28 marzo 1997, n. 2791; Cass. civ., 17 marzo 1997, n. 2350; Cass. civ., 17 febbraio 1997, n. 1441; Cass. civ., 24 gennaio 1997, n. 751; Cass. civ., 8 gennaio 1997, n. 84; Cass. civ., 27 maggio 1996, n. 4866; Cass. civ., 13 giugno 1995, n. 6635; Cass. civ., Sez. Un., 13 giugno 1995, n. 444; Cass. civ., Sez. Un., 22 novembre 1994, n. 9869). Nel caso in cui la procura sia rilasciata in calce o a margine del ricorso per cassazione, pertanto, la Suprema Corte ritiene che - in applicazione del principio interpretativo di conservazione degli atti giuridici ex art. 1367 c.c., di cui, per gli atti processuali, è espressione l'art. 159 c.p.c. - non sia esclusa la specifica volontà della parte di impugnare la sentenza in cassazione. Tanto accade, a titolo meramente esemplificativo, anche qualora: a) siano utilizzate espressioni generiche (già Cass. civ., 27 gennaio 2009, n. 1954; Cass. civ., 4 giugno 2008, n. 14793); b) la procura sia rilasciata mediante timbro apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione (Cass. civ., 11 settembre 2014, n. 19169); c) siano usate formule abitualmente adottate per il giudizio di merito, con il sovrabbondante riferimento a poteri e facoltà rapportabili solo a quest'ultimo (Cass. civ., 1 settembre 2014, n. 18468; Cass. civ., 17 dicembre 2009, n. 26504; Cass. civ., 21 maggio 2007, n. 11741; Cass. civ.,31 marzo 2007, n. 8060); d) ricorra un errore materiale, facilmente riconoscibile, circa gli estremi della sentenza impugnata (Cass. civ., 14 settembre 2011, n. 18781; Cass. civ.,9 maggio 2007, n. 10539); e) la procura difetti dell'indicazione della data del rilascio (Cass. civ., 25 luglio 2006, n. 16907; Cass. civ., 24 marzo 2006, n. 6687; Cass. civ.,2 dicembre 2005, n. 26233).

Il limite all'operatività di detta presunzione ricorre solo nel caso, piuttosto improbabile, che dal mandato ad litem, unito materialmente al ricorso per cassazione, si possa evincere una espressa volontà del conferente di segno diverso (Cass. civ., 19 ottobre 2006, n. 22496; Cass. civ., 7 luglio 2006, n. 15607; Cass. civ., 20 giugno 2006, n. 14281).

Guida all'approfondimento
  • M. Acone, La procura speciale alle liti tra tiepidezza del legislatore e i contrasti nella Corte, in Corr. giur., 1997, 10, 1159 (nota a sentenza);
  • Id., Realtà e trasfigurazione della procura speciale alle liti, in Corr. giur., 1998, 10, 1178 (nota a sentenza);
  • G. Anania, Procura alle liti - Procura speciale e principio di conservazione degli atti, in Giur. it., 2015, 3, 620 (nota a sentenza);
  • C.M. Barone, La procura speciale alle liti tra disinformazione e falsi problemi, in Foro it., 1995, I, 3431;
  • F. Cipriani – G. Costantino – A. Proto Pisani – G. Verde, L'infinita historia della procura speciale, in Foro it., 1995, I, 3437.
Sommario