Nessun interrogatorio di garanzia per la misura cautelare disposta su appello del P.M.
31 Luglio 2020
Le Sezioni Unite (26 marzo 2020, dep. 5 giugno 2020, n. 17274) si sono pronunciate sulla questione relativa alla necessità di effettuare l'interrogatorio di garanzia a seguito dell'applicazione di una misura cautelare disposta in sede di appello avviato dal p.m. dopo il rigetto della sua richiesta da parte del giudice delle indagini preliminari.
Il Supremo Collegio ha risolto negativamente il contrasto emerso nella giurisprudenza delle sezioni singole. Se, per le ragioni qui di seguito esposte, la conclusione si può condividere, non tutto il percorso motivazionale appare adeguato a sorreggere la decisione, in particolare in quella parte in cui si fa riferimento alla propria giurisprudenza in quelle situazioni nelle quali la soluzione nel senso dell'esclusione dall'interrogatorio appare problematica e non scontata.
Il dato di partenza del ragionamento a supporto della conclusione (negativa) che si vuole proporre muove dal dato formale per il quale l'art. 294 c.p.p. si estrinseca solo successivamente all'applicazione della misura, ove il giudice non vi abbia proceduto precedentemente nelle due situazioni espressamente previste: art. 294, comma 1, c.p.p. ove non vi abbia proceduto nell'udienza di convalida (pur con i possibili limiti in punto di garanzia per la difesa) e art. 302 c.p.p. La conclusione è rafforzata dalle diverse espressioni “permangono” (art. 294 c.p.p.) e sussistono (art. 302 c.p.p.). Per queste stesse ragioni l'art. 294 c.p.p. non dovrebbe operare nei casi di cui agli artt. 289, comma 2, c.p.p. e 47 d.lgs. n. 231 del 2001. Ci sono, peraltro, ulteriori elementi, spesso trascurati, nella procedura qui considerata che la differenziano da quella “ordinaria” di cui si dovrebbe tener conto. In primo luogo, eccezione dell'eccezione, l'efficacia del provvedimento emesso dal tribunale dell'appello è sospeso in caso di ricorso per cassazione da parte dell'imputato fino alla decisione del Supremo Collegio, sia che il gravame del P.M. sia completamente accolto, sia che lo sia parzialmente (arresti domiciliari invece del carcere). In secondo luogo, rispetto al provvedimento del tribunale d'appello, l'art. 309 c.p.p., esclude espressamente la possibilità del riesame da parte dell'imputato, a voler sottolineare la diversità degli itinerari anche se inerenti la misura applicata (la prima). Va sottolineato come la conclusione di un eventuale interrogatorio si prospetterebbe anche nel caso in cui la richiesta del P.M. fosse stata accolta solo parzialmente (arresti domiciliari invece del carcere) con la conseguenza che il soggetto sarebbe stato interrogato (ex art. 294 c.p.p.), conoscerebbe il materiale d'accusa completo (ex art. 293 c.p.p.) e potrebbe aver attivato il riesame, con tutte le possibili implicazioni di procedimenti paralleli ancorché sfalsati nei tempi (riesame dell'imputato e appello del P.M.).
In questo contesto, l'argomento “forte” per escludere l'interrogatorio di garanzia è costituito dal fatto che la difesa ha potuto esercitare i diritti difensivi davanti al tribunale nella piena consapevolezza degli elementi addotti dall'accusa e che l'imputato ha potuto dipendenti anche personalmente. Ancorché il dato non sia risolutivo, ma neppure marginale, potendo dipendere anche da una carenza normativa, tuttavia difficilmente superabile per tutte le considerazioni sin qui formulate, resterebbe da chiarire quale soggetto o quale organo dovrebbe dar corso all'interrogatorio (di garanzia). Non, certamente, la Corte di cassazione: neppure il tribunale della libertà subito dopo la propria decisione ovvero dopo la decisione del Supremo Collegio confermativo della misura. Problematico si prospetterebbe anche l'interrogatorio da parte del giudice che ha rigettato la misura cautelare e che si troverebbe a valutare una decisione, non solo del tribunale della libertà, ma addirittura del Supremo Collegio, che si è pronunciato in senso contrario alla propria decisione. |