Violazione degli obblighi incombenti ai sindaci ed esonero dalla responsabilità
14 Agosto 2020
Ai fini dell'esonero dalla responsabilità in capo ai sindaci è necessario che gli stessi – gravati dal relativo onere probatorio a fronte dell'allegazione dell'inerzia e della prova del fatto illecito gestorio da parte dell'attore – abbiano esercitato o tentato di esercitare l'intera gamma dei poteri istruttori ed impeditivi affidatigli dalla legge, fino alla denuncia all'autorità giudiziaria civile e penale, in mancanza delle quali, concorrono nell'illecito civile commesso dagli amministratori della società per omesso esercizio dei poteri-doveri di controllo loro attribuiti per legge. Nel caso di specie, il capitale sociale è sempre stato nelle mani dei componenti della stessa famiglia, che ne ha espresso costantemente pure gli amministratori, e gli stessi hanno posto in essere operazioni in riguardanti la cessione dei principali asset societari e l'esborso di consistenti liquidità, sulle quali è totalmente mancato il controllo dei sindaci. |