Le regole in materia di incompatibilità del giudice si applicano anche al procedimento di prevenzione?
17 Agosto 2020
La Corte di Cassazione risolve alcuni dubbi interpretativi riguardanti l'applicabilità delle regole previste dal codice di procedura penale in tema di incompatibilità e il riconoscimento di quest'ultima qualora lo stesso giudice assuma provvedimenti in materia di confisca (misura di prevenzione) e sequestro (misura di prevenzione) nello stesso procedimento.
Questo il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 23605/20, depositata il 6 agosto.
La Corte d'Appello di Roma dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione avanzata dagli attuali ricorrenti ai sensi dell'art. 37 c.p.p. contro i membri del collegio del Tribunale di Reggio Calabria, che si era espresso in merito alla confisca – misura di prevenzione anticipando un giudizio nel merito circa la richiesta di dissequestro dei beni sequestrati proposta dal terzo interessato.
La Suprema Corte dichiara i ricorsi inammissibili, osservando come nonostante sul tema dell'applicabilità delle cause di incompatibilità previste dal codice di procedura penale nel procedimento di prevenzione sussista un contrasto giurisprudenziale, prevale comunque l'orientamento positivo, vista la natura giurisdizionale del procedimento di prevenzione e la sua incidenza su diritti costituzionalmente rilevanti. |