Rimane efficace l'ordinanza, emessa validamente nel procedimento di separazione, ma non notificata al resistente non comparso?
07 Ottobre 2020
L'ordinanza presidenziale, emessa in udienza, ai sensi degli artt. 708 e 709 c.p.c. e, poi, non notificata nel termine perentorio al resistente non comparso, nell'eventualità in cui il giudizio di separazione si estingua per mancata comparizione delle parti, rimane efficace, ai sensi dell'art. 189 disp. att. c.p.c.?
Ai sensi dell'art. 189, disp. att. c.p.c., l'ordinanza con la quale il presidente del tribunale emette i provvedimenti di cui all'art. 708 c.p.c. costituisce titolo esecutivo, conservando la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo. In caso di estinzione del giudizio, potrà, comunque sia, essere sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi. È pacifico, quindi, che qualora il giudizio di separazione dovesse estinguersi, l'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., continui a essere efficace. Il problema affrontato nel quesito riguarda, infatti, il caso in cui l'ordinanza, emessa validamente nel procedimento di separazione, non sia stata notificata al resistente non comparso. In questo caso, non ritengo che l'ordinanza perda la sua validità ed efficacia a causa della mancata notifica. A mio avviso, infatti, la notificazione del provvedimento è funzionale solo alla regolare instaurazione del contraddittorio successivo all'udienza presidenziale e, quindi, non intacca l'ultrattività del provvedimento presidenziale. Quindi, alla luce di quanto sopra esposto e considerata la funzione ultrattiva dell'ordinanza presidenziale ex 189, disp. att. c.p.c., la quale è orientata proprio a garantire una regolamentazione dei rapporti tra i membri della famiglia separata, ritengo che tale provvedimento rimanga efficace anche in questo caso. |