A quali condizioni si può procedere al licenziamento collettivo presso una singola sede produttiva dell’azienda?

La Redazione
07 Ottobre 2020

Il licenziamento collettivo per riduzione del personale può essere limitato agli addetti ad un dato reparto o settore se ricorrono esigenze oggettive dal punto di vista tecnico-produttivo...

Il licenziamento collettivo per riduzione del personale può essere limitato agli addetti ad un dato reparto o settore se ricorrono esigenze oggettive dal punto di vista tecnico-produttivo, le quali devono essere coerenti con le indicazioni oggetto della comunicazione di cui all'art. 4, comma 3, l. n. 223/1991, essendo onere del datore di lavoro la dimostrazione del fatto che giustifica l'ambito più ristretto nel quale è stata operata la scelta.

Questo il contenuto dell'ordinanza della Suprema Corte n. 21306/20, depositata il 5 ottobre.

La Corte d'appello di Napoli riformava in sede di reclamo la decisione emessa in prima istanza, dichiarando illegittimo il licenziamento collettivo intimato da una società ad un dipendente impiegato presso una delle unità produttive, conseguendone la condanna della società alla reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria.
Avverso tale pronuncia, propone ricorso per cassazione la società, lamentando, tra i diversi motivi, il fatto che la Corte avesse ritenuto non dimostrata l'infungibilità dei lavoratori licenziati senza consentire di provare le circostanze di fatto da essa dedotte.

La Corte di cassazione dichiara infondati tutti i motivi di ricorso, rilevando che in materia di licenziamento collettivo per riduzione del personale, la platea dei lavoratori interessati «può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive, tuttavia è necessario che queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui all'art. 4, terzo comma, l. n. 223/1991 ed è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata».

In tal senso, gli Ermellini evidenziano che nella comunicazione ex art. 4, il datore di lavoro deve indicare le ragioni che limitano il licenziamento ai dipendenti di una data unità o settore e le ragioni per cui non si possa ovviare mediante il trasferimento degli stessi ad unità produttive vicine, allo scopo di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare la necessità effettiva di tali licenziamenti. Nel caso in cui all'interno della comunicazione si faccia un generico riferimento alla situazione complessiva dell'azienda, senza specificare le unità produttive da eliminare, i licenziamenti intimati non sono legittimi a causa della violazione dell'obbligo di specifica indicazione delle esigenze oggettive dell'azienda.


Va, dunque, applicato al caso di specie il principio secondo cui la comparazione dei lavoratori non deve per forza interessare il complesso aziendale per intero, ma può avvenire solo all'interno di un'unità produttiva a condizione che sia giustificato da ragioni tecnico-produttive ed organizzative, le quali devono escludersi nel caso in cui i lavoratori da licenziare siano idonei ad occupare posizioni lavorative di colleghi impegnati in altri reparti o sedi.


Ciò posto, nel caso di specie non erano state comunicate, all'apertura della procedura, le specifiche condizioni in cui lavoravano gli addetti delle altre sedi, elemento indispensabile a consentire un effettivo controllo sindacale circa la decisione di mobilità, non rispettando per questo il contenuto della comunicazione oggetto dell'art. 4, l. n. 223/1991.

Di conseguenza, la Corte di cassazione rigetta il ricorso.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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