Notificazioni a mezzo posta ai tempi del COVID-19, ai sensi dell'art. 108, comma 1-bis, decreto Cura Italia

Sergio Matteini Chiari
19 Ottobre 2020

La questione è consistita nello stabilire se fossero applicabili alla fattispecie (notificazione eseguita a mezzo posta) i disposti della legge n. 27/2020 in punto di determinazione del dies a quo ai fini della compiuta giacenza.
Massima

La notificazione del decreto ingiuntivo eseguita a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per compiuta giacenza nel termine ordinario di dieci giorni dalla spedizione del CAD ove, osservato ogni altro disposto in materia, tale termine sia già decorso prima del 30 aprile 2020, data di entrata in vigore della legge n. 27 del 2020, di conversione del d.l. n. 18 del 2020.

Il caso

ZZZ chiedeva al competente tribunale la dichiarazione di esecutività di un decreto ingiuntivo dopo avere provveduto alla notifica dello stesso ed avere constatato la mancata opposizione nei termini da parte dell'intimato.

Il tribunale accoglieva l'istanza sul rilievo che la notificazione del decreto ingiuntivo eseguita a mezzo posta doveva ritenersi perfezionata per compiuta giacenza anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 27/2020, di conversione del d.l. n. 18/2020.

La questione

La questione è consistita nello stabilire se fossero applicabili alla fattispecie (notificazione eseguita a mezzo posta) i disposti della legge n. 27/2020 in punto di determinazione del dies a quo ai fini della compiuta giacenza.

Le soluzioni giuridiche

Il tribunale, con il decreto in commento, ha accolto l'istanza di dichiarazione di esecutività di un decreto ingiuntivo sul rilievo che la relativa notificazione, eseguita a mezzo posta, doveva ritenersi perfezionata per compiuta giacenza anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 27/2020, di conversione del d.l. n. 18/2020.

Il tribunale ha affermato che, pur essendo vero che il comma 1-bis, introdotto dalla legge di conversione nell'art. 108 d.l. n. 18/2020, prevedeva che il dies a quo della compiuta giacenza fosse da identificare nel 30 aprile 2020, tale previsione fosse da intendere riferita «alle notificazioni per le quali il termine di compiuta giacenza era pendente alla data del 18.03.2020 (data, secondo il tribunale, di entrata in vigore del d.l. n. 18/2020, da fissare, invece, nel 17/3/2020 – n.d.r.), compresa quindi quella in esame», tuttavia la stessa doveva ritenersi inapplicabile giacché, avendo la legge di conversione previsto una nuova modalità di effettuazione delle notifiche a mezzo posta rispetto a quella previgente, disciplinata dal primo comma dell'art. 108 d.l. cit., «essa non può che valere per le notifiche effettuate a decorrere dal 30.04.2020».

Il tribunale ha, altresì, rilevato che, in ogni caso, la nuova disposizione appariva inapplicabile sotto il profilo pratico, comportando «un'inattuabile restituzione agli uffici postali di provenienza, da parte dei mittenti, dei plichi già loro restituiti al termine della compiuta giacenza, verificatasi prima della sua entrata in vigore, per consentirne il ritiro da parte dei rispettivi destinatari».

Osservazioni

i) La materia delle notificazioni a mezzo posta in costanza dell'emergenza da COVID è stata disciplinata da più fonti normative, succedutesi nel tempo.

L'art. 108, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17/3/2020, assunta a sua finalità quella di contenere la diffusione della pandemia e assicurare tutela sia ai lavoratori del servizio postale sia ai destinatari, dettava norme uniformi, valevoli sia per la consegna della posta ordinaria (art. 3, secondo comma, d.lgs. n. 261 del 1999) sia per le notificazioni a mezzo del servizio postale (legge n. 890 del 1982 e art. 201 d.lgs. n. 285 del 1992), disponendo che gli operatori postali, dalla data di entrata in vigore del d.l. (17/3/2020) e sino al 30 giugno successivo, dovevano provvedere alle seguenti attività: a) consegna previo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro (richiamo sottinteso agli artt. 139 e ss. c.p.c., per le parti di interesse in materia), senza raccoglierne la firma; b) successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro; c) apposizione della propria firma sui documenti di consegna (a.r. etc.); d) attestazione sui medesimi documenti delle modalità di recapito.

ii) Lo stesso art. 108d.l. n. 18/2020, nella versione introdotta dalla legge di conversione del suddetto d.l. (legge 24 aprile 2020, n. 27 – pubblicata unitamente al testo coordinato nella G.U. n. 110 del 29/4/2020 – S.O. n. 16), in vigore dal 29/4/2020, prevedeva distinte modalità di consegna per la posta ordinaria e per la notificazione a mezzo posta.

Per la posta ordinaria veniva mantenuto il sistema descritto sub i). Per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta di cui alla legge n. 890 del 1982 e all'art. 201 del Codice della strada veniva, invece, disposto (con introduzione nella norma del comma 1-bis) che gli operatori postali dovevano provvedere alla consegna con la procedura ordinaria di firma di cui all'art. 7 della legge n. 890 del 1982, oppure, con procedura «straordinaria», con il deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata o di altro atto che necessitasse di firma per la consegna e che il ritiro dovesse avvenire secondo le indicazioni previste nell'avviso di ricevimento [con riguardo a tale prescritto, deve annotarsi che che l'a.r. è lo strumento di prova del perfezionamento del procedimento notificatorio e non è destinato a contenere «indicazioni», semmai da inserire nella comunicazione di avvenuto deposito (CAD) di cui all'art. 8, quarto comma, della legge n. 890 del 1982n.d.r.].

Nella sua ultima parte, il comma 1-bis dettava che la compiuta giacenza presso gli uffici postali doveva iniziare a decorrere dal 30 aprile 2020.

iii) Con l'art. 46 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio, pubblicato nella G.U. n. 128 del 19/5/2020 – S.O. n. 21), vigente dal 19/5/2000, l'art. 108 d.l. n. 18/2020 subiva ulteriori modificazioni. In particolare, veniva abrogato il comma 1-bis e venivano nuovamente rese uniformi, per quanto inerente alle modalità, le attività di consegna della posta ordinaria e quelle di notificazione di atti a mezzo posta, con protrazione di tale previsione sino al 31 luglio 2020; veniva, inoltre, aggiunta una clausola di salvezza: «Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza».

Nessuna modifica al testo dell'art. 46 d.l. n. 18/2020 veniva apportata dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (pubblicata nella G.U. n. 180 del 18/7/2020 unitamente al testo coordinato ed in vigore dalla data testè detta).

iv) La notifica in questione risulta essere stata eseguita allorché era vigente il testo dell'art. 108 introdotto dal d.l. n. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia), non ancora modificato dalla legge di conversione.

Stando a ciò che si evince dal testo del provvedimento in commento, alla data del «18.03.2020», data di entrata in vigore (da fissare, peraltro, nel 17/3/2020 - n.d.r.) del d.l. n. 18/2020., il termine per la compiuta giacenza era pendente; era stato, cioè, dato corso agli adempimenti di cui all'art. 8, quarto comma, legge n. 890 del 1982, ma si era in attesa del decorso del termine di dieci giorni dall'invio della raccomandata cd. informativa.

Dal che è lecito indurre che all'atto dell'entrata in vigore (29/4/2020) della legge n. 27/2020, di conversione del suddetto d.l., il termine di giacenza era stato ampiamente superato e non era suscettibile di nuova decorrenza, conseguendone l'inapplicabilità della novella disposizione (comma 1-bis) introdotta nell'art. 108 d.l. n. 18/2020, da ritenere operativa con riguardo alle notifiche effettuate a decorrere dal 30/4/2020 ed a quelle non ancora perfezionatesi in tale data, in ragione della pendenza del termine di giacenza – categoria nella quale non rientra quella di specie.

v) Un cenno sulla «compiuta giacenza».

Ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge n. 890 del 1982, la notifica a mezzo posta, ove l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata (informativa) con avviso di ricevimento (a.r.), contenente l'avviso della tentata notifica e del deposito (cd. CAD) del piego presso l'ufficio postale (sul tema, in giurisprudenza, si vedano, ex multis, Cass. civ., sez. VI, ord. 10 marzo 2017, n. 6242 e Cass. civ., sez. I, ord. 6 luglio 2020, n. 13917).

Identica previsione (in tal caso, peraltro, lo strumento da utilizzare è la raccomandata semplice: cd. CAN) è recata dall'art. 139, comma 4, c.p.c. nei casi in cui l'atto da notificare sia stato consegnato al portiere dello stabile con l'abitazione del destinatario o ad un vicino di casa di quest'ultimo e non a persona di famiglia o addetta alla casa o che sia al suo servizio.

Nei casi sin qui considerati, ai fini del perfezionamento della notifica, non è richiesta la ricezione della raccomandata informativa, essendo sufficiente la sua sola spedizione (v., ex multis, Cass. civ., sez. III, ord. 7 giugno 2018, n. 14722), dovendo ritenersi che l'a.r. di cui all'art. 8 della legge n. 890 del 1982 sia semplicemente, ed eventualmente, chiamato ad «assistere» l'assunto di effettività e ritualità della notifica nei casi in cui sia proposta eccezione in proposito.

Va rilevato che, per ciò che concerne la notifica nel caso di irreperibilità del destinatario (art. 140 c.p.c.), la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della legge n. 890/1982 - attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa.

La diversa disciplina fra l'ipotesi testè considerata e quelle descritte precedentemente trova ragione nella evidente diversità fenomenica contemplata dalle norme in comparazione - nell'un caso essendo stata eseguita la consegna dell'atto a persona abilitata e riceverlo, nell'altro difettando del tutto la materiale consegna dell'atto notificando - cui consegue la diversità degli adempimenti necessari al perfezionamento delle rispettive fattispecie notificatorie, nella prima ipotesi costituiti dalla sola «spedizione» della raccomandata, nell'altra occorrendo un quid pluris inteso a compensare il maggior deficit di conoscibilità, costituito dalla effettiva ricezione della raccomandata, ovvero, in assenza di ricezione, dal decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento (v., ex multis, pressoché in termini, Cass. civ., sez. V, ord. 21 febbraio 2019, n. 5077 e Cass. civ., sez. lav., ord. 20 giugno 2019, n. 16601; Cass. civ., sez. II, 4 marzo 2020, n. 6089).

L'omessa spedizione della raccomandata informativa costituisce un vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto dal notificante all'ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario (v. Cass. civ., Sez. Un., 31 luglio 2017, n. 18992, relativa ad un caso di mancata spedizione della raccomandata nei casi di consegna dell'atto da notificare al portiere o ad un vicino di casa del destinatario (art. 139, comma 4, c.p.c.).

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