Nessun obbligo dell'amministratore di condominio di allegare all'avviso di convocazione i bilanci da approvare in assemblea

Redazione scientifica
21 Ottobre 2020

Non viola il diritto alla preventiva informazione circa i temi oggetto di discussione in assemblea condominiale la mancata allegazione all'avviso di convocazione dei bilanci da approvare, in quanto ciascun condomino può chiedere in anticipo le copie dei documenti che saranno oggetto di (eventuale) approvazione, non potendo, in caso di mancata richiesta, impugnare poi la relativa delibera di approvazione per l'omessa allegazione dei documenti contabili al suddetto avviso.

Questo il contenuto dell'ordinanza della Suprema Corte n. 21271/20, depositata il 5 ottobre.

Una società immobiliare impugnava la delibera condominiale con cui il Condominio resistente aveva provveduto ad approvare il consuntivo nel periodo compreso tra ottobre 2000 e dicembre 2001, sostenendo che tale bilancio non era stato comunicato in via preliminare all'assemblea, oltre a non prevedere il suo esonero dal pagamento delle quote ordinarie, come stabilito dell'atto di acquisto dell'immobile.

Il Giudice di primo grado respingeva il gravame, affermando che il bilancio era stato allegato alla delibera di approvazione comunicata alla ricorrente.
Adìto dalla società soccombente, il Giudice di secondo grado riformava, invece, la pronuncia, ritenendo che il bilancio doveva essere prima comunicato alla società, poiché in caso contrario si va incontro alla violazione del diritto ad essere informati circa l'oggetto dell'assemblea, il quale è un obbligo che deve essere soddisfatto in via preventiva, non successiva.
A questo punto, il Condominio propone ricorso per cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, l'avvenuta violazione dell'obbligo di informazione dei singoli relativamente alle materie da discutere, considerando che tale obbligo poteva dirsi soddisfatto con l'avviso di convocazione.

La Suprema Corte dichiara fondato il motivo prospettato dal ricorrente, rilevando preliminarmente che il bilancio consuntivo oggetto di approvazione assembleare non era stato trasmesso alla società al momento della convocazione, essendo stato comunicato solo in seguito con la delibera di approvazione.

Detto ciò, gli Ermellini rilevano che l'obbligo di informazione preventiva dei condomini circa gli argomenti oggetto di ordine del giorno dell'assemblea è finalizzato a far conoscere ai partecipanti l'oggetto essenziale di ciò che verrà esaminato, in modo tale da consentire loro di partecipare in modo consapevole tanto alla discussione quanto alla successiva deliberazione.
In tal senso, la Corte evidenzia che non si prospetta un obbligo dell'amministratore di condominio di allegare all'avviso di convocazione anche i documenti o bilanci da approvare, non essendo pregiudicato il diritto alla preventiva informazione sui temi in discussione. In ogni caso, infatti, resta in capo a ciascun condomino la facoltà di richiedere copie dei documenti oggetto dell'eventuale approvazione in anticipo e senza interferire sull'attività del condominio. Qualora tale richiesta non sia avanzata, il singolo non potrà poi invocare l'illegittimità della delibera di approvazione a causa dell'omessa allegazione dei documenti contabili all'avviso di convocazione dell'assemblea, potendo impugnarla per motivi relativi solo alle modalità di approvazione e al contenuto delle decisioni adottate.
Per le argomentazioni esposte, la Corte accoglie il ricorso.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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