Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 279/2020, il decreto Ristori bis prevede importanti misure per far fronte alle esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'ambito della giustizia. Oggetto delle nuove disposizioni del decreto sono, in particolare, i giudizi penali di appello, la sospensione dei termini di prescrizione, le prove orali dell'esame di abilitazione forense e il differimento dell'entrata in vigore della nuova class action.
Licenziato dal Governo lo scorso 6 novembre 2020, il d.l. n. 149/2020, meglio conosciuto come decreto Ristori bis, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2020, n. 279.
Il decreto, oltre a prevedere ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, introduce importanti disposizioni che riguardano il settore giustizia. Vediamo quali.
Giudizi penali di appello. L'art. 23 del decreto Ristori bis prevede che dalla sua entrata in vigore e fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1 d.l. n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 35/2020, «fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire».
I commi 2, 3 e 4 dell'articolo ne individuano le modalità:
- entro il decimo giorno precedente l'udienza, il PM formula le sue conclusioni che trasmette alla cancelleria della corte d'appello per via telematica ex art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili con provvedimento del DGSIA;
- la cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica ex art. 24 d.l. n. 137/2020;
- la corte d'appello procede alla deliberazione con le modalità di cui all'art 23, comma 9, d.l. n. 137/2020 e il dispositivo della decisione viene comunicato alle parti;
- la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal PM o dal difensore entro il termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte d'appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2 dell'articolo;
- entro lo stesso termine perentorio di 15 giorni e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza.
Sono esclusi dall'applicazione di tale articolo i procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro il termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, mentre per i procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno alla data di entrata in vigore del decreto, in deroga a quanto previsto dal comma 4, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza è formulata entro il termine perentorio di 5 giorni dall'entrata in vigore.
Sospensione dei termini di prescrizione. L'art. 24 dispone la sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonché la sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati.
In particolare:
- «i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l'udienza è rinviata per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute. Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti dall'art. 303 c.p.p.»;
- nei casi di cui sopra, l'udienza non può essere differita oltre il 60° giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini previsti dall'art. 303 c.p.p., al tempo della restrizione aumentato di 60 giorni;
- nel computo dei termini di cui all'art. 304, comma 6, c.p.p., salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1;
- con riferimento ai procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati, il corso dei termini di cui all'art. 15, commi 2 e 6, d.lgs. n. 109/2006 «è sospeso durante il tempo in cui il procedimento disciplinare è rinviato per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra persona citata a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19».
Esame avvocato ed elezioni degli ordini professionali. Con particolare riguardo al concorso notarile e all'esame di abilitazione forense, l'art. 25 del decreto Risotri bis sopprime il termine del 30 settembre 2020 previsto dall'art. 254, comma 3, d.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020, come data fino a quando sarebbe stato possibile autorizzare, per le prove orali, lo svolgimento con modalità di collegamento da remoto. Sarà, pertanto, legittima la modalità a distanza delle suddette prove anche oltre tale data.
Per quanto riguarda, invece, il rinnovo degli organi collegiali degli Ordini e dei Collegi professionali, nazionali e territoriali, questo potrà avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche, purché nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto.
Sarà compito del Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio stabilire, con proprio regolamento da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi.
Class action: differita l'entrata in vigore. Infine, all'art. 26, il decreto Ristori bis prevede il differimento dell'entrata in vigore della nuova class action. La data originariamente prevista per il 19 novembre 2020 viene infatti differita di 6 mesi.
Fonte: Diritto e Giustizia