Riesame delle misure cautelari e richiesta di trattazione nel periodo emergenziale
02 Dicembre 2020
Se la richiesta di riesame è stata avanzata in periodo non emergenziale e quindi prima dell'entrata in vigore del primo decreto COVID (8 marzo 2020), la richiesta di trattazione deve essere avanzata prima che sia disposto il rinvio previsto ex lege perché nel momento in cui lo stesso viene disposto trova applicazione la sospensione di tutti i termini procedurali ora indicati al d.l. n. 18/2020, art. 83, comma 2, per tutto il tempo del rinvio del procedimento.
Se la richiesta di riesame è fatta in periodo emergenziale la richiesta espressa di trattazione in periodo COVID deve essere fatta con l'istanza di riesame perché altrimenti trova applicazione la sospensione ex lege di tutti i termini d.l. n. 18 citato, ex art. 83, comma 9. È evidente che se con l'istanza di riesame viene espressamente formulata richiesta di trattazione non trovando applicazione la normativa emergenziale si riespandono tutte le disposizioni codicistiche. È il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 33648/20, depositata il 27 novembre. Il Tribunale della libertà di Brescia respingeva l'appello proposto nell'interesse di un indagato, sottoposto a misura cautelare in carcere, avverso l'ordinanza del GIP emessa in data 8 maggio 2020. La difesa ha proposto ricorso per cassazione in relazione alla normativa emergenziale COVID-19 e, in particolare, per la violazione delle norme in tema di rinvio d'ufficio e trattamento dei procedimenti nei confronti dei detenuti che ne avessero fatto richiesta. Lamenta il ricorso il vizio di motivazione perché il procedimento non era stato deciso entro il termine perentorio di 10 giorni.
Riepilogando la disciplina dettata dai d.l. nn. 11, 18 e 22/2020, il Collegio sottolinea come «dalla lettura delle suddette norme risulta pertanto che disposto il c.d. blocco normativo delle udienze nel periodo 9 marzo-15 aprile 2020 (poi esteso sino all'11 maggio), tutti i procedimenti già fissati all'interno di tali date dovevano essere rinviati; durante tale periodo rimanevano sospesi anche i termini per la trattazione del procedimento di riesame e, quindi, anche il termine perentorio di caducazione del provvedimento impositivo di cui all'art. 309 c.p.p., commi 9 e 10». Veniva comunque fatta salva la possibilità di formulare richiesta espressa di trattazione in modo da far venire meno il c.d. blocco normativo. Tale richiesta deve però collocarsi in un preciso movimento temporale. Sul tema la pronuncia n. 25015/20 della medesima Corte di legittimità ha precisato che «la richiesta di trattazione del procedimento, prevista dal d.l. 8 marzo 2020, n. 11, art. 2, comma 2, lett. g), n. 2, non può ritenersi implicita nella mera presentazione della richiesta di riesame durante il periodo di vigenza della sospensione, essendo a tal fine necessario che la parte, anche tramite il patrocinatore, chieda che si proceda alla trattazione in modo espresso e contestualmente alla proposizione del ricorso ex art. 309 c.p.p.».
In conclusione, se la richiesta di riesame è stata proposta in periodo emergenziale COVID-19 (e cioè dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 11/2020) la richiesta espressa di trattazione deve essere fatta con la stessa istanza di riesame. In tale caso, non trovando applicazione la normativa emergenziale e la sospensione di tutti i termini processuali, si riespandono tutte le disposizioni codicistiche con conseguente applicazione dei termini perentori previsti anche per la trattazione e definizione dei procedimenti di riesame. In assenza di una richiesta espressa contenuta nella istanza di riesame ex art. 309 c.p.p., opera il c.d. blocco delle udienze con conseguente trattazione soltanto dopo la cessazione del periodo di sospensione. Nel diverso caso in cui la richiesta di riesame sia stata avanzata in periodo non emergenziale (prima dell'8 marzo 2020) e l'istante abbia avanzato l'istanza ex art. 309 c.p.p., senza che alcuna norma prevedesse ancora la sospensione dei procedimenti, deve ritenersi che la richiesta di trattazione deve essere avanzata prima che sia disposto il rinvio previsto ex lege perché nel momento in cui viene disposto il rinvio trova applicazione la sospensione di tutti i termini procedurali ora indicati al d.l. n. 18/2020, art. 83, comma 2, per tutto il tempo del rinvio del procedimento. In conclusione, il ricorso risulta infondato non essendo stata formulata espressa richiesta di trattazione al momento della richiesta di riesame avanzata il 9 marzo 2020. La Cassazione rigetta dunque il ricorso.
Fonte: Diritto e Giustizia |