Non riscossi i crediti vantati nei confronti di enti pubblici: nessuna attenuante per l'omesso versamento dell'IVA
02 Dicembre 2020
Respinta definitivamente la tesi difensiva, che pure era stata accolta dai Giudici tributari. Legittima la cartella dell'Agenzia delle Entrate nei confronti di una società. Impossibile, secondo i magistrati della Cassazione, “giustificare” l'omesso versamento dell'IVA con una crisi di liquidità connessa alla mancata riscossione dei crediti vantati dalla società nei confronti di diversi enti pubblici.
Nessuna attenuante nella battaglia col Fisco per la società che non è riuscita a riscuotere i rilevanti crediti vantati nei confronti di diversi enti pubblici (Cassazione, ordinanza n. 27416/20, depositata il 1° dicembre).
All'origine del contenzioso c'è il controllo automatizzato operato dall'Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione dei redditi presentata dalla società per l'anno d'imposta 2012. Passaggio successivo è l'ufficializzazione della cartella di pagamento relativa ad omesso versamento dell'IVA, cartella subito impugnata dalla società, che riesce a respingere le pretese del Fisco grazie alle valutazioni dei Giudici tributari, che riconoscono la causa di forza maggiore nella crisi di liquidità subita dalla società e frutto della «mancata riscossione di rilevanti crediti vantati nei confronti di diversi enti pubblici».
Il pronunciamento dei Giudici tributari regionali viene fortemente contestato dall'Agenzia delle Entrate. Col ricorso in Cassazione la difesa erariale sostiene che in secondo grado sia stato commesso un errore clamoroso, ritenendo che «la crisi di liquidità che aveva impedito alla società contribuente di adempiere l'obbligazione tributaria del versamento dell'IVA fosse incolpevole e tale da integrare la causa di non punibilità della forza maggiore».
Ciò alla luce del principio secondo cui «in materia tributaria e fiscale, la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi, dovendo la sussistenza di tali elementi essere oggetto di idonea indagine da parte del giudice, sicché non ricorre in via automatica l'esimente in esame nel caso di mancato pagamento dovuto alla temporanea mancanza di liquidità».
Fonte: Diritto e Giustizia |