Fondato l’affidamento ma non congrue le condizioni per l’esercizio del diritto di visita
04 Dicembre 2019
Anche laddove il provvedimento di collocare un minore in affido non violi la cedu, avendo predisposto una protezione bilanciata degli interessi dei ricorrenti, il diritto di visita, limitato da quattro a sei volte l'anno, si pone in contrasto con il diritto al rispetto della vita privata e familiare tutelato dall'art. 8 della stessa Convenzione. Ciò si verifica, in particolare, quando le decisioni delle autorità relative al diritto di visita si basino, in una fase molto precoce della procedura, sul paradigma che l'affidamento sarà di lunga durata e che la famiglia non si riunificherà mai. Alla luce dei positivi riscontri durante le visite, le autorità hanno l'obbligo di chiarire le ragioni per le quali sia contrario al migliore interesse del fanciullo vedere più spesso i suoi genitori. |