L'interesse al ricongiungimento familiare è superiore al controllo sull'immigrazione
23 Novembre 2016
Le autorità svizzere rifiutano di concedere un permesso di soggiorno al figlio di un cittadino egiziano naturalizzato svizzero. La Corte europea ha ritenuto che le autorità nazionali non hanno tenuto in debita considerazione l'interesse del minore e soprattutto alla base delle loro decisioni vi sono motivazioni piuttosto semplicistiche. Applicando i criteri stabiliti nella sua giurisprudenza, la Corte europea ritiene che l'interesse dei ricorrenti al ricongiungimento familiare supera quello pubblico dello Stato convenuto nel controllare l'ingresso degli stranieri nel suo territorio. In particolare, le autorità nazionali non sono riuscite a trovare un giusto equilibrio tra gli interessi dei richiedenti e l'interesse dello Stato né hanno superato il margine di apprezzamento a loro disposizione ai sensi della Convenzione nel campo dell'immigrazione. Secondo i giudici di Strasburgo, la Corte Suprema Federale avrebbe dovuto prendere maggiormente in considerazione il benessere del minore nel bilanciamento degli interessi in gioco, così come richiesto dalla CEDU (parr. 46 e 47) e da altri trattati internazionali, in particolare, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (parr. 27 e 28), nonché dall'art. 11 della Costituzione della Confederazione svizzera (par. 29) e dalla stessa giurisprudenza della Corte federale (parr. 32 e 34). C'è stata di conseguenza una violazione dell'art. 8 CEDU. |