5 giorni per la richiesta di trattazione orale delle udienze penali di febbraio in Cassazione
21 Gennaio 2021
La Corte di Cassazione ha fornito delle linee guida sull'organizzazione delle udienze penali fissate nel periodo compreso tra il 1° e l'8 febbraio 2021 alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 2/2021 che ha esteso l'ambito di applicazione dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 fino al 30 aprile 2021, senza però prevedere alcuna disposizione transitoria.
'operatività dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, che disciplina lo svolgimento dei procedimenti pendenti in Cassazione e che prevede la trattazione senza la partecipazione delle parti quale regola generale, limitando la celebrazione dell'udienza partecipata ai soli casi in cui la discussione orale sia stata richiesta da una delle parti nel termine di 25 giorni prima dell'udienza fissata, è stata estesa fino al 30 aprile 2021 da parte dell'art. 1, comma 1, d.l. n. 2/2021.
La Corte di Cassazione ha voluto affrontare i problemi di coordinamento tra il d.l. n. 2/2021 e il d.l. n. 137/2020. In particolare, considerando che la richiesta di discussione orale deve essere presentata nel termine di 25 giorni prima dell'udienza fissa e che il d.l. n. 2/2021 è entrato in vigore il 14 gennaio 2021, emerge che a tale data erano già scaduti i termini per richiedere la trattazione orale per i ricorsi fissati alle udienze comprese fra l'1 febbraio 2021 (primo giorno successivo alla fine del regime emergenziale previsto dal d.l. n. 137/2020) e l'8 febbraio 2021 (giorno coincidente con la scadenza del termine di 25 giorni a decorrere dall'entrata in vigore del d.l. n. 2/2021).
Per tali casi, le linee guida precisano che «con riferimento alle udienze penali fissate tra l'l e 1'8 febbraio 2021, le richieste di discussione orale possono essere presentate dalle parti entro il termine di cinque giorni liberi prima dell'udienza. Il suddetto termine coincide con quello che il D.L. n. 137/2020 concede alla parte per il deposito di memorie, una volta ricevuta la comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale».
Le linee guida integrano quelle dettate con il decreto in data 19 novembre 2020 e verranno aggiornate in ragione dell'evolversi del quadro normativo e degli elementi emergenti dalla loro concreta applicazione.
Fonte: Diritto e Giustizia |