Il difensore può comunicare via PEC l'adesione all'astensione delle udienze

Redazione scientifica
22 Gennaio 2021

Fermo restando il divieto per le parti private nel processo penale di effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze via PEC, laddove siano comunque utilizzate non si configura un'ipotesi di irricevibilità dell'atto e il giudice può comunque prenderle in considerazione...

Così si è pronunciata la Corte di cassazione con la sentenza n. 37142/20, depositata il 22 dicembre.

La Corte di appello di Milano confermava la condanna pronunciata dal Tribunale nei cofronti di un imputato per il delitto di rapina. Con il ricorso in Cassazione, la difesa dell'uomo deduceva violazione di legge e di norme processuali stabilite a pena di nullità, per aver la Corte d'appello celebrato il dibattimento nonostante l'avvocato avesse comunicato via PEC la propria adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali.

Il ricorso risulta fondato. La giurisprudenza ha infatti affermato che, fermo restando il divieto per le parti private di effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze via PEC, laddove siano comunque effettuate, non si configura un'ipotesi di irricevibilità e il giudice può prenderle in considerazione se poste alla sua attenzione. Aggiunge il Collegio che la fattispecie dell'inoltro all'autorità giudiziaria della comunicazione di adesione all'astensione proclamata dagli organismi di categoria è disciplinata dall'art. 3 del codice di auto-regolamentazione, emanato ai sensi dell'art. 2-bis della l. n. 146/1990, norma che prevede che l'atto contenente la dichiarazione di astensione sia trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del PM. La giurisprudenza ha dunque dedotto l'ammissibilità della trasmissione dell'istanza in questione anche via PEC, come avvenuto nel caso di specie.
Per questi motivi, la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.

(Fonte: www.dirittoegiustizia.it)

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