Per l’iscrizione della nomina di nuovo amministratore serve prova della sua accettazione
01 Febbraio 2021
Non può essere accolta la richiesta di iscrizione nel registro delle imprese dell'avvenuta nomina di nuovo amministratore, formulata dall'amministratore dimissionario, in mancanza di verbale di assemblea che ha deliberato la nomina e di documentazione attestante l'accettazione della nomina da parte del nuovo amministratore. Nel caso di società amministrata da un amministratore unico, il dimissionario deve attendere che l'ufficio sia stato accettato dal suo sostituto, nominato dall'assemblea che lo stesso amministratore rinunziante, ancora nella pienezza dei suoi poteri, è tenuto a convocare, non potendosi in questo caso applicare l'ultimo comma dell'art. 2386 c.c., che affida la convocazione al collegio sindacale quando la cessazione dall'incarico è già avvenuta. Tale principio si può ricavare dal disposto dell'art. 2385, comma 2 c.c., in base al quale la cessazione degli amministratori ha efficacia solo dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. |