Assistenza finanziaria senza autorizzazione dell’assemblea straordinaria: l’operazione non è nulla, ma inefficace
24 Febbraio 2021
Qualora una società abbia concesso assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie senza preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 2358, comma 2, c.c., l'operazione negoziale non è nulla, bensì solo inefficace.
L'autorizzazione dell'assemblea costituisce un limite legale al potere di rappresentanza degli amministratori, previsto dalla legge per prevenire un duplice rischio: da un canto l'insorgenza di un credito societario di incerta realizzazione per la presumibile difficoltà di recupero del finanziamento concesso a tal fine; d'altro canto il mutamento della compagine azionaria ‘orchestrato' dagli amministratori per accrescere il proprio potere personale. Operando in violazione di un limite imposto dalla legge al suo potere rappresentativo, l'organo amministrativo non fa altro che agire alla maniera di un rappresentante senza potere (falsus procurator), sicché l'atto compiuto in tale qualità è valido ma inefficace. |