I fenomeni naturali come caso fortuito e la loro incidenza sulla responsabilità del custode

Giuseppe Davide Giagnotti
08 Marzo 2021

Un evento meteorologico, anche di notevole intensità, può essere qualificato come caso fortuito, solo se provvisto dei due requisiti dell'eccezionalità ed imprevedibilità, da intendersi, rispettivamente, il primo, come obiettiva inverosimiglianza dell'evento ed il secondo come una sensibile deviazione dalla normale frequenza statistica, atta a rendere quel dato evento, per l'appunto, un'eccezione. Pertanto, se un fenomeno naturale ha una sua cadenza ricorrente, persino saltuaria o infrequente, esso non può essere definito eccezionale ed imprevedibile, proprio perché detta cadenza, per quanto irregolare, non ne esclude la prevedibilità, in base alla comune esperienza.

Questo è quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, con la sentenza n. 5422/21, depositata il 26 febbraio.

Il fatto.

La vicenda processuale era stata innescata da una richiesta di risarcimento danni, avanzata dalla proprietaria di un fondo agricolo, che si era allagato a causa dell'esondazione dell'alveo di un canale idrico, sottoposto alla sorveglianza e manutenzione del Consorzio di bonifica del Volturno.

La richiesta risarcitoria, originariamente rivolta, ex art. 2051 c.c., nei confronti della Regione Campania, che a sua volta chiamava in causa il Consorzio di bonifica del Volturno ed il Comune di Cicciano, veniva integralmente accolta dal Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli, che liquidava i danni, in via equitativa.

La sentenza di primo grado era poi impugnata innanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche di Napoli, che, tuttavia, ritenendo sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c., in capo alla Regione e al Consorzio, la confermava.

Contro tale ultima pronuncia, il Consorzio di bonifica del Volturno presentava ricorso innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Gli eventi naturali eccezionali ed imprevedibili.

I Giudici della Suprema Corte si sono pronunciati, in primo luogo, sul motivo di ricorso concernente la mancata considerazione del carattere di eccezionalità degli eventi meteorici, da cui era scaturita l'esondazione e sulla loro valenza di caso fortuito, al fine di escludere la responsabilità dell'ente custode.

La Corte, a tal proposito, ha richiamato un principio ormai consolidato, ma ancora occasionalmente dibattuto, secondo il quale, affinché un evento meteorologico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo, ex art. 2051 c.c. e quindi essere qualificato come caso fortuito, dev'essere necessariamente provvisto dei due requisiti dell'eccezionalità ed imprevedibilità (sentenze n. 30521/2019, 2482/2018 e 18856/2017).

L'imprevedibilità è da intendersi come obiettiva inverosimiglianza dell'evento, mentre l'eccezionalità come una sensibile deviazione dalla normale frequenza statistica, atta a rendere un singolo evento, per l'appunto, un'eccezione.

Pertanto, se un dato fenomeno naturale ha una sua cadenza ricorrente, persino saltuaria o infrequente, esso non può essere definito eccezionale ed imprevedibile, proprio perché detta cadenza, per quanto irregolare, non ne esclude la prevedibilità, in base alla comune esperienza (sentenza n. 2482/2018).

L'attribuzione del carattere di fortuito, in definitiva, si pone come risultato di un'indagine obiettiva, fondata sull'esame di dati scientifici di stampo statistico, che facciano specifico riferimento al conteso geografico in cui esso si è verificato ed in cui è localizzata la cosa oggetto di custodia.

Le ragioni della liquidazione equitativa del danno.

La Suprema Corte, in un secondo momento, ha affrontato anche il diverso profilo della liquidazione equitativa dei danni, anch'esso oggetto di specifica contestazione, da parte dei soccombenti, che avevano censurato la scelta dei giudici di merito di farvi ricorso laddove, a loro dire, sarebbe stato doveroso ed agevole, per parte l'attrice, compierne una stima esatta ed analitica.

La Corte di Cassazione, in proposito, ha chiarito che il ricorso, da parte del Giudice, alla liquidazione equitativa del danno è legittimo quando sia impossibile o estremamente difficile operare una sua esatta quantificazione e laddove tale scelta sia adeguatamente motivata, essa si sottrae al sindacato di legittimità.

È quindi necessario, affinché la decisione del Giudice di merito non assuma i caratteri della mera arbitrarietà, che egli indichi analiticamente i criteri seguiti per determinare l'entità del risarcimento e che dia conto di aver considerato gli elementi acquisiti al processo come fattori costituitivi nel processo di liquidazione equitativa del danno.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la scelta del Tribunale di dare adeguatamente conto del processo logico, attraverso il quale esso è giunto alla liquidazione equitativa e dei criteri assunti alla base del procedimento valutativo, come ad esempio la consulenza tecnica e le fotografie allegate dalle parti.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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