L'impugnazione della deliberazione assembleare di trasformazione in ambito societario
07 Aprile 2021
L'articolo del codice civile preso in considerazione dal quesito è stato introdotto con la, oramai non più recente, riforma del diritto societario ed ha posto un principio già presente nella disciplina della fusione e scissione, detto della «pubblicità sanante». In altri termini, come si esprime la norma, la pubblicità presso il competente Registro Imprese della deliberazione di trasformazione, preclude il rimedio reale lasciando spazio solamente a quello obbligatorio. Ciò, nella pratica, rende sostanzialmente impossibile l'impugnazione della deliberazione di trasformazione al fine di vederne caducati gli effetti, dato che questa potrà essere iscritta presso il Registro Imprese pressoché contestualmente alla sua adozione, soprattutto oggi utilizzando il procedimento telematico di trasmissione degli atti societari. La norma, certamente mal congeniata, ha inteso porre una disciplina simile a quella prevista anche in materia di fusione e di scissione, tuttavia non ha considerato il diverso procedimento nelle diverse fattispecie. Infatti, se nella fusione (o scissione) il procedimento prevede l'adozione della deliberazione di fusione (o scissione) e conseguentemente la stipulazione dell'atto di fusione (o scissione), così non è nel caso di trasformazione ove l'atto è lo stesso verbale di assemblea che delibera la trasformazione stessa. Tuttavia dobbiamo partire dal dato di fatto che una tale norma esiste. Essa è, però, norma di stretta interpretazione in quanto limita e sostanzialmente priva il socio del generale diritto all'impugnazione delle deliberazioni assembleari, potendo contare solamente su di una tutela obbligatoria e non reale. Di qui, soprattutto la dottrina, si è chiesta quale fosse l'effettivo ambito applicativo di una tale previsione. Per rispondere adeguatamente bisogna osservare, innanzitutto, che l'art. 2500-bis c.c. fa espresso riferimento al precedente art. 2500 c.c. il quale, secondo una consolidata interpretazione giurisprudenziale, si riferisce alla trasformazione di società di persone in società di capitali (sicuro indizio è la previsione della forma dell'atto pubblico prevista dall'articolo in questione), anche se non mancano pronunce che ne riconoscono un principio generale applicabile ad ogni tipo di trasformazione (lo stesso dibattito si rinviene nella dottrina). Il medesimo art. 2500 c.c. dispone anche che la trasformazione sia sottoposta alle forme di pubblicità previste per il tipo adottato: sostanzialmente l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese. Sempre a mente dell'art. 2500 c.c., la trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari prescritti dalla legge e ciò al fine di fornire ai terzi una corretta informazione circa le vicende modificative della società. A sua volta, l'art. 2500-bis c.c. prevede che una volta eseguita la pubblicità di cui all'art. 2500 c.c. («l'articolo precedente») si ha quell'effetto sanante sopra evidenziato: l'invalidità dell'atto di trasformazione non potrà più essere pronunciata, restando salvo il risarcimento del danno eventualmente spettante ai soggetti danneggiati dall'operazione. E' a questo punto che, avendo a disposizione tutti gli elementi della fattispecie, sorge la domanda se l'effetto sanante della pubblicità si applichi ad ogni tipo di trasformazione. Dal canto suo la giurisprudenza non sembra porre distinzioni applicando il disposto di cui all'art. 2500-bis c.c. in via generale e quindi per ogni tipo di trasformazione, senza porsi particolari problemi, come si evince, a contrario, dalla pronuncia del Tribunale di Campobasso, 14 giugno 2012, ove si afferma che «L'art. 2500-bis non impedisce di invalidare l'aumento di capitale deliberato dall'assemblea di una S.r.l. contestualmente alla trasformazione in S.p.a.», con ciò escludendo che si possa invocare la tutela reale per la trasformazione. Allo stesso modo Tribunale di Messina, 3 agosto 2007: «L'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di trasformazione di una società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata preclude al socio accomandatario la possibilità di impugnare la decisione di trasformazione, né tale risultato è raggiungibile attraverso il rimedio della cancellazione a termini dell'art. 2191 c.c., a ciò ostando la stabilizzazione degli effetti derivanti dalla prescritta pubblicità dell'atto di trasformazione di cui all'art. 2500-bis, c.c. Pertanto, anche in presenza di gravi anomalie procedimentali e sostanziali, il socio accomandatario potrà agire in giudizio esclusivamente per ottenere il ristoro dei danni subiti». Tuttavia, la dottrina più attenta ha manifestato alcune perplessità sulla affermata portata generale dell'art. 2500-bis c.c., ancor più se si intenda il riferimento dell'art. 2500 c.c. alla sola trasformazione cosiddetta evolutiva, cioè da società di persone a società di capitali. In effetti si è osservato che l'efficacia sanante, prevista soprattutto per la tutela dell'affidamento dei soggetti terzi, ha ragion d'essere solamente nel caso di trasformazione da società di persone a società di capitali, per il motivo che il passaggio da una struttura personalistica ad una capitalistica, con il conseguente acquisto della personalità giuridica, pur non mutando la soggettività dell'ente associativo, ne modifica profondamente la struttura ed il regime di responsabilità dei soci nei confronti dei soggetti terzi. Analoga esigenza di tutela non si rinviene, al contrario, nel caso di trasformazione da società di capitali a società di persone e neppure di trasformazione tra società di persone. Discorso analogo dovrebbe valere anche per la trasformazione fra società di capitali: ad esempio nel caso di trasformazione di S.r.l. in S.p.a. o viceversa. Qui, infatti, la tutela reale nel caso di impugnazione della deliberazione di trasformazione, non lederebbe in alcun modo l'affidamento dei soggetti terzi e neppure recherebbe danno ai soci, mantenendosi, anche a seguito dell'annullamento della deliberazione di trasformazione, una struttura capitalistica dotata di personalità giuridica. Non a caso, quindi, l'art. 2500-bis c.c. richiamerebbe la «pubblicità di cui all'articolo precedente», proprio quell'articolo che si riferirebbe, almeno per una parte della dottrina e della giurisprudenza, alla trasformazione da società di persone in società di capitali. |