Incidente senza feriti: il conducente può rifiutarsi di essere accompagnato in ospedale per l'accertamento dello stato di ebbrezza
07 Aprile 2021
Sul tema la Corte di legittimità con la sentenza n. 10146/21, depositata il 16 marzo.
La Corte d'Appello di Bologna riformava parzialmente la sentenza di prime cure con la riduzione della pena inflitta all'imputato, all'esito di giudizio abbreviato, in relazione al reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento etilometrico a seguito di un sinistro stradale. Dalla ricostruzione della vicenda risulta che i Carabinieri intervenuti sul posto avevano infatti riscontrato sintomi di ebbrezza e avevano chiesto all'uomo di sottoporsi all'accertamento presso l'ospedale vicino, non disponendo essi della necessaria apparecchiatura. L'ospedale indirizzava però gli operanti e il soggetto presso un'altra struttura ospedaliera e questo punto l'imputato aveva rifiutato l'accertamento. La pronuncia di seconde cure è stata impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione.
Il Collegio coglie l'occasione per ricordare che «nei casi di cui all'art. 186, comma 7, c.d.s. il reato sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi non solo agli accertamenti mediante etilometro (comma 4), o a quelli conseguenti a incidenti e da eseguirsi sui conducenti sottoposti a cure mediche (comma 5), ma altresì agli accertamenti preliminari di cui al comma 3 dell'art. 186». La norma risponde alla ratio di evitare che la riottosità del conducente possa fargli evitare lo screening in base al quale possono poi essere fondati i successivi accertamenti sull'ebbrezza. Diversa ancora è l'ipotesi di accompagnamento per sottoporsi agli accertamenti di cui al comma 4 dell'art. 186 c.d.s., ipotesi espressamente contemplata dalla norma secondo cui l'espletamento dell'esame può avvenire anche tramite accompagnamento presso il più vicino ufficio o comando.
Tornando al caso di specie, la Cassazione sottolinea la peculiarità per cui l'accertamento avrebbe dovuto essere effettuato tramite prelievo di liquido biologico e non mediante etilometro come previsto dal comma 4 dell'art. 186 cit.. La vicenda non è riconducibile nemmeno al comma 5 della norma che fa riferimento al caso in cui il conducente coinvolto nel sinistro abbia bisogno di cure mediche. È dunque fondato il ricorso laddove sostiene il difetto di rilevanza penale della sua condotta in virtù del principio di tassatività e del divieto di analogia in malam partem. Per questi motivi, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
(Fonte: DirittoeGiustizia.it) |