Sull'ambito di applicazione della clausola arbitrale societaria che contempli «ogni controversia fra soci»
21 Aprile 2021
Il problema non è di poco conto, infatti nella pratica, spesso, si rinviene la presenza, nelle clausole compromissorie societarie, del riferimento anche alle controversie tra i soci ed una controversia relativa al trasferimento di quote societarie è, certamente, una questione insorta fra soci, in senso ampio. Sul punto la giurisprudenza ha elaborato una precisa posizione affermando che tali clausole arbitrali, presenti negli statuti societari, non si rendono, a priori, applicabili al caso di specie. Infatti, il Tribunale di Catania, sentenza n. 3127 del 7 giugno 2016, occupandosi di una fattispecie simile, ha affermato che: «una interpretazione letterale della clausola conduce (…) alla conclusione che la stessa non possa trovare applicazione nel caso di specie, non essendo la presente controversia intercorrente tra la società e i soci, né tra i soci, dovendosi la stessa considerare estranea tanto allo statuto quanto alla gestione della società», aggiungendo pure che «Nel caso di specie (…) il contratto sociale rappresenta solo ed esclusivamente un presupposto dell'oggetto del contendere, che non consente di attrarre nel raggio di applicazione della clausola compromissoria in esso contenuta, anche controversie che traggono la loro origine in un negozio diverso». Ancora più chiara, sul punto, Cass. civ., sez. II, 31 marzo 2014, n. 7501, secondo la quale: «La clausola (…) del contratto sociale nel prevedere la devoluzione ad un collegio arbitrale di "ogni controversia fra i soci", deve (…) essere interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale (tutte) le controversie inerenti al rapporto societario e relative a pretese aventi la loro causa petendi nel medesimo contratto sociale (…) Nella specie invece il contratto sociale costituisce il presupposto storico sullo sfondo del quale si innesta l'azione proposta, ma non la causa petendi della stessa, perché l'inadempimento al preliminare di compravendita denunciato, essendo un comportamento rilevante solo sotto il profilo ricollegabile alla risoluzione dello stesso, è un fatto che non sostanzia alcun legame con gli obblighi derivanti dal contratto di società, al quale soltanto si riferisce la clausola arbitrale sottoscritta dalle medesime parti, peraltro in epoca antecedente alla stipula del preliminare in contesa» (nello stesso senso anche la precedente giurisprudenza: Cass. civ., sez. I, 25 giugno 2008, n. 17328). Pertanto, si può concludere che solo una espressa previsione nella clausola arbitrale delle controversie aventi ad oggetto il trasferimento di partecipazioni societarie la renderà applicabile anche a questa fattispecie, non essendo sufficiente un generico riferimento alle controversie fra i soci. |