Imposta di registro: legittimo l'avviso di liquidazione dell'imposta principale alle parti contrattuali
26 Aprile 2021
In tema di imposta di registro, il notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, è responsabile d'imposta ma, come stabilito dall'art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, i soggetti obbligati al pagamento del tributo restano le parti sostanziali dell'atto medesimo, alle quali, pertanto, è legittimamente notificato, in caso d'inadempimento, l'avviso di liquidazione.
È quanto emerge dall'ordinanza 10329/21 del 20 aprile con cui la Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.
Il Modello unico informatico e la liquidazione dell'imposta principale. Sul punto si ricorda che l'art. 3-bis del richiamato d.lgs. 463/1997 prevede, al comma 2, che «Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione nonché le domande di annotazione e di voltura catastale, relative agli atti per i quali è attivata la procedura telematica, sono presentate su modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria…». E il successivo comma 3 stabilisce che «In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione…». Per quanto concerne le procedure relative al controllo della regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte svolto dagli uffici territorialmente competenti, l'articolo 3-ter del medesimo d.lgs. dispone che «Gli uffici controllano la regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta [principale] versata. Il pagamento è effettuato, da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, lettera b)… (ossia i notai), entro quindici giorni dalla data della suindicata notifica…». La notifica effettuata entro i termini stabiliti di 60 giorni dalla presentazione del modello unico informatico è diretta al notaio responsabile della registrazione e consente una modalità di pagamento celere nel termine di quindici giorni (entro il quale il notaio deve ottemperare), senza applicazione di sanzioni e interessi. L'Amministrazione finanziaria, con la circolare 6/2003, al paragrafo 3, ha precisato che «L'imposta richiesta dall'ufficio [entro 60 giorni dalla presentazione del modello informatico], in quanto diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione è principale (articolo 42, comma 1, del Testo Unico…)».
Il caso concreto. La Suprema Corte decide nel merito rigettando l'originario ricorso della società, che dunque pagherà quasi 59 mila euro a titolo di imposte di registro, ipotecaria e catastale sulla compravendita immobiliare. Ribaltato l'esito dei gradi di merito secondo cui sarebbe il notaio, in quanto ufficiale rogante, l'unico soggetto obbligato alla registrazione e dunque al versamento dei tributi. Il Mui, il modello unico informatico, costituisce soltanto un'applicazione meramente strumentale, tecnologica ed evolutiva della registrazione dell'atto e della riscossione delle imposte, il tutto per semplificare le procedure. Ma non muta la responsabilità giuridica del notaio nel versamento dei tributi. Né cambia la regola generale secondo cui la responsabilità solidale del pubblico ufficiale è limitata all'imposta principale, lasciando fuori la suppletiva e la complementare: la prima è quella applicata al momento della registrazione oppure chiesta dall'ufficio per errori o omissioni in sede di autoliquidazione nella procedura telematica; la seconda è quella che corregge errori o omissioni dell'ufficio; la terza l'imposta applicata negli altri casi. Il notaio è quindi responsabile solo per l'imposta principale seppur con le seguente precisazione: in tema di imposta principale di registro il notaio è sì il responsabile di imposta ma ciò non toglie che possano essere chiamati a risponderne, come coobbligati solidali, anche le parti sostanziali dell'atto rogato. In tal senso si è infatti espressa la Cassazione con l'ordinanza 5016/2015 secondo cui in tema di imposta di registro, il notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del d.lgs. n. 463/1997, è responsabile d'imposta ma, come stabilito dall'art. 57 del d.P.R. n. 131/1986, i soggetti obbligati al pagamento del tributo restano le parti sostanziali dell'atto medesimo (che è espressione della loro capacità contributiva), alle quali, pertanto, è legittimamente notificato, in caso d'inadempimento, l'avviso di liquidazione (cfr. anche Cass. 15627/2019 e 12257/2017).
Il vincolo di solidarietà fra i contraenti resta anche se il notaio non provvede a versare le imposte: il professionista non agisce come delegato alla riscossione o esattore per conto dello Stato, ma in base a un rapporto negoziale con il contribuente e dunque l'eventuale danno da comportamento scorretto non riguarda il rapporto fra il privato e l'amministrazione finanziaria.
Nella specie, dunque, hanno sbagliato i Giudici del merito a ritenere che i contraenti esenti da responsabilità per il pagamento delle imposte (supplementari) di registro, ipotecaria e catastale, attribuendo tra l'altro al notaio l'impropria qualificazione di sostituto d'imposta.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it |