Procedimento di adottabilità del figlio minore, genitori biologici e adeguata difesa tecnica

28 Aprile 2021

L'ordinanza della Suprema Corte si interroga sulla possibilità per il Tribunale per i minorenni di nominare in primo grado un solo difensore di ufficio ad entrambi i genitori del figlio minore per il quale è stata aperta la procedura di adottabilità, posto che la posizione dei predetti, deve ritenersi in conflitto potenziale.
Massima

Nel corso del procedimento civile per la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, la posizione di ciascun genitore risulta, per sé stessa, potenzialmente diversa da quella dell'altro, e determina una situazione di conflitto astratto e potenziale. Il Tribunale, in assenza della nomina di un difensore di fiducia, deve quindi procedere alla nomina di due distinti difensori d'ufficio, a pena di nullità della sentenza e delle attività processuali svolte nel contraddittorio con un unico difensore, essendo costui portatore della difesa di due posizioni in conflitto.

Il caso

Nel giudizio di primo grado instaurato dinanzi al Tribunale per i Minorenni per la pronuncia di adottabilità di un minore, i due genitori biologici erano stati assistiti da un unico difensore di ufficio, all'uopo nominato a norma dell'art. 10 comma 2 l. n. 184/1983, come modificato dalla legge n. 149/2001; il procedimento si concludeva per la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità del minore. Nel giudizio di appello uno dei genitori si era costituito a mezzo di un difensore di fiducia, eccependo la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza di adottabilità, perché, nonostante la manifesta incompatibilità tra le due posizioni genitoriali, nel precedente grado di giudizio entrambi i genitori erano stati rappresentati ed assistiti legalmente da un medesimo difensore.

La pronuncia di primo grado veniva confermata nel merito dalla Corte d'Appello, che, quanto all'eccezione di nullità del giudizio di primo grado, argomentava che, a fronte dell'oggetto della causa - riguardante l'accertamento dei presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore - l'eventuale indagine in ordine alle relazioni endo-familiari aveva natura solo incidentale; e che l'eccezione difensiva rivestiva natura meramente formale, non essendo stata dedotta in quella sede alcuna concreta lesione del diritto di difesa delle singole posizioni, derivata dalla pretesa situazione di incompatibilità dell'unico difensore d'ufficio nominato in loro favore.

Con il ricorso in Cassazione, nel secondo motivo, veniva riproposta dal difensore di fiducia di uno dei genitori, l'eccezione di nullità del giudizio di primo grado per incompatibilità del difensore d'ufficio rispetto alle posizioni dei due genitori, per violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 24 della Costituzione e violazione e falsa applicazione di una norma di legge. La Suprema Corte, ritenendone la fondatezza, accoglieva il motivo ritenendo assorbiti tutti gli altri. Annullava quindi la sentenza per nullità degli atti di primo grado, e disponeva il rinvio alla Corte d'Appello territoriale, per la rinnovazione degli atti a norma dell'art. 354 e 356 c.p.c. e non al giudice di primo grado. In merito all'individuazione del giudice di rinvio, argomentava che la trasmissione degli atti al Tribunale per i minorenni, non appariva coerente con le esigenze di speditezza connesse al procedimento diretto alla dichiarazione di adottabilità di un minore. La remissione al primo giudice inoltre doveva ritenersi preclusa dalla tassatività, e non estensibilità per analogia, delle ipotesi di nullità indicate nel citato art. 354 c.p.c. (così Cass. 7 maggio 2019 n. 12020 in tema di nullità della sentenza per omessa nomina del difensore d'ufficio del curatore speciale del minore).

La questione

La pronuncia della Suprema Corte affronta il tema della rappresentanza legale dei genitori nella procedura di adottabilità del figlio e della pienezza del contraddittorio nell'ambito di un giudizio, che com'è noto, incide pesantemente sulla sfera familiare, determinando, in caso di accoglimento del ricorso proposto dal Pubblico Ministero minorile, il definitivo allontanamento del minore, dichiarato in stato di abbandono morale e materiale, dalla sua famiglia biologica e l'interruzione ex lege di ogni legame familiare. Trattasi di decisione che va ad incidere da un lato sul diritto del minore di vivere con la sua famiglia naturale, riconosciuto oltre che dalla normativa interna, l'art. 1 della legge n. 184 statuisce «Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia», e dall'art. 8 della Cedu, e, per converso, sul diritto di entrambi i genitori a mantenere con il figlio il rapporto biologico ed il vincolo familiare.

Il thema decidendum è dunque quello dell'effettivo esercizio del diritto di difesa da parte di entrambi i genitori biologici, nella procedura in cui rivestono il ruolo di parti necessarie, cui la legge speciale, nota come legge adozione - ma oggi rubricata significativamente come «diritto del minore ad una famiglia» - riconosce l'esercizio di una serie di facoltà e di diritti quali quelli indicati dall'art. 10 comma 2 ultima parte.

Il principio di diritto viene affermato in parallelo con il diritto del minore a poter contare sulla figura di un tutore legale e/o di un curatore speciale, oltremodo valorizzata nel procedimento di adottabilità ed in tutti i procedimenti minorili, ivi compreso quello di volontaria giurisdizione ex artt. 330 e segg. c.c. Si tratta di figure a cui la legge attribuisce l'esercizio di poteri e facoltà quali quelle di introdurre nel giudizio elementi di prova, di sicuro rilievo per chi dovrà assumere la decisione finale sullo stato di abbandono del minore.

Le soluzioni giuridiche

La Corte con la pronuncia in esame, in termini generali, ha ribadito che nel caso di unico difensore d'ufficio per più parti, quello che rileva non è il conflitto d'interessi attuale ed effettivo, bensì anche l'ipotesi in cui il conflitto si prospetti come meramente virtuale. Tale valutazione va effettuata in astratto e con un giudizio ex ante, anziché in concreto ed a posteriori, tenuto conto della materia del contendere dedotta nel giudizio di adottabilità. Nell'ipotesi in cui i genitori naturali del minore siano stati rappresentati da un solo difensore, la loro costituzione in giudizio risulta dunque viziata e la relativa nullità, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile anche d'ufficio.

Quanto poi alla tipicità del giudizio di adottabilità evidenzia la Corte che in detto procedimento i genitori hanno una legittimazione autonoma, connessa ad una serie di poteri, facoltà e diritti processuali che consente di affermare che gli stessi hanno la veste di parti necessarie e formali dell'intero procedimento civile.

Inoltre, la posizione del singolo genitore del minore - di cui si discute la sussistenza dello stato di abbandono morale e materiale, quale presupposto per la dichiarazione di adottabilità - appare del tutto autonoma rispetto a quella dell'altro, essendo ciascuno di loro - pur nella interdipendenza del rapporto di coppia, laddove ancora sussistente - distinta ed espressione di istanze connotate da una diversa genitorialità, quella materna e quella paternità appunto. Le due posizioni sono potenzialmente confliggenti tra loro, come è dato cogliere da quanto accade abitualmente nella vita sociale, e come spesso emerge dall'attività istruttoria che viene effettuata dal giudice minorile ai sensi dell'art. 10 e 12 l. n. 184/1983 dopo l'apertura del procedimento per l'adottabilità.

È necessario dunque che le due figure genitoriali vengano rappresentate da altrettanti difensori d'ufficio, che, in modo del tutto autonomo, possano rappresentare al Tribunale per i minorenni sia la loro capacità genitoriali e le loro esigenze di sostegno da parte dei servizi sociosanitari del territorio, sia quella preminente del figlio minore a continuare a vivere nella sua famiglia biologica.

Osservazioni

La pronuncia in esame pone l'accento sulla natura del procedimento civile di adottabilità e sulla necessità della pienezza del contraddittorio e dell'esercizio del diritto di difesa, come affermato dall'art. 24 Cost., da parte di entrambi i genitori biologici del minore.

Il diritto dei genitori a poter fruire di assistenza legale trova la sua affermazione di principio nell'art. 8 comma 4 l. n. 184/1983 che statuisce che il procedimento sin dall'inizio deve svolgersi con l'assistenza legale del minore e dei genitori e degli altri parenti di cui al comma 2 dell'art. 10, come modificato dalla legge n. 149/2001.

La previsione della nomina del difensore di ufficio per i genitori del minore, spesso soggetti fragili in ragione del loro vissuto e del disagio socioeconomico, di cui si pone in dubbio la capacità di cura nei confronti dei figli, nell'impianto normativo, ha una grande valenza di principio, oltre che processuale. Il difensore nominato d'ufficio, laddove sussistono le condizioni reddituali previsti dalla legge, può esercitare anche a mezzo del gratuito patrocinio, cui nella prassi si ricorre molto di frequente.

I soggetti adulti, attraverso il loro difensore, possono partecipare agli accertamenti disposti dal Tribunale per i Minorenni, presentare istanze anche istruttorie, prendere visione ed estrarre copia degli atti, esercitare dunque una serie di facoltà di tipo probatorio idonee ad incidere sulla decisione finale del giudice minorile.

Ma il ruolo del difensore di ufficio di entrambi i genitori può rivelarsi di grande ausilio anche nel caso in cui il giudice minorile rivolga al padre e alla madre del minore delle prescrizioni quale quella di collaborare con i servizi sociosanitari del territorio, che vengono delegati ad apprestare misure di sostegno al nucleo familiare, finalizzate all'avvio di un percorso di riabilitazione della loro capacità genitoriale, intesa come capacità di accudimento, di cura e psicoaffettiva verso il figlio minore, oltre che di sostegno di tipo economico.

Le declinazioni dell'attività difensiva da svolgere nel procedimento di adottabilità, riportano peraltro alla necessaria preparazione tecnica e specialistica degli avvocati che esercitano nel settore del diritto minorile e di famiglia, che richiede un percorso di idonea formazione e di specializzazione.

La necessità di considerare distintamente e separatamente la posizione di ciascuno dei genitori del minore di cui dovrà decidersi lo stato di adottabilità, nella pratica, si rileva molto frequente, ove si consideri che spesso i genitori al momento dell'apertura della procedura non costituiscono più una coppia, ma vivono separati e presentano problematiche e forme di disagio sociale di diversa gravità e natura, che meritano un vaglio autonomo da parte del giudice.

Inoltre, in molti casi i due genitori rispondono in modo diverso agli interventi di sostegno assistenziale predisposti a loro favore, offrono una diversa disponibilità a collaborare per il recupero della loro ‘genitorialità', manifestando dunque un diverso interesse a mantenere saldo il legame familiare con il figlio.

La figura del difensore d'ufficio prevista nel giudizio di adottabilità è stata mutuata dall'analoga figura prevista per il processo penale, per meglio tutelare gli interessi dei genitori che appaiono in una posizione di particolare fragilità, tuttavia detta figura deve ritenersi allo stato non del tutto ‘definita' nei suoi poteri.

È certo che a questi spetta la notifica della sentenza del Tribunale per i Minorenni che pronuncia lo stato di adottabilità del minore (così Cass. civ. ord. 6 giugno 2013, n. 14368), con la conseguenza che la notificazione della sentenza è idonea a far decorrere i termini per l'impugnazione a norma dell'art. 17 l. n. 184/1983.

Ma la funzione di garanzia del difensore d'ufficio dei genitori, sembra esaurirsi nel giudizio di primo grado. Invero, diversamente da quanto accade nel processo penale in cui si riconosce al difensore d'ufficio dell'imputato il potere di impugnazione, nel giudizio di adozione, il difensore di ufficio dei genitori non può impugnare la sentenza di primo grado, posto che a norma dell'art. 17 citata legge, il potere di impugnazione è rimesso al Pubblico Ministero e alle parti, ossia ai genitori e altri congiunti, oltre che al legale rappresentante del minore. Trattandosi della tutela di un diritto personalissimo come quello dell'essere genitore, per adire la Corte d'appello è necessario quindi che il genitore nomini un difensore di fiducia che, munito di procura speciale, possa proporre appello avverso la sentenza di adottabilità del figlio minore.

La sentenza della Suprema Corte non si sofferma sulla necessità che il Tribunale per i Minorenni, con il decreto di apertura della procedura di adottabilità, proceda alla nomina di un difensore d'ufficio, diverso da quello dei genitori, anche per i parenti entro il quarto grado che abbiano avuto rapporti significativi con il minore, parimenti menzionati nell'art. 10 comma 2 l. n. 184/1983. Si tratta di un tema che nella prassi procedimentale assume frequente rilievo, atteso che i nonni paterni e materni e le altre figure parentali menzionati dalla norma, non di rado sono portatori di istanze autonome rispetto a quelle dei genitori, e si propongono al giudice minorile come possibili affidatari del minorenne di cui si discute l'adottabilità. In ordine al ruolo dei nonni e degli ascendenti nella procedura di adottabilità non può che operarsi il richiamo a quanto previsto dall'art. 317-bis c.c., per stigmatizzare l'importanza data dal legislatore e dalla Corte di Giustizia europea, al mantenimento del vincolo familiare tra tali figure parentali e la persona di minore età.

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