Ricorso in Cassazione e attestazioni di conformità per le notifiche a mezzo PEC

28 Luglio 2021

Come devono avvenire le attestazioni di conformità per le notifiche a mezzo PEC del ricorso, e della sentenza (che il ricorrente ha ricevuto via PEC)?

Le attestazioni di conformità per le notifiche a mezzo PEC del ricorso, e della sentenza (che il ricorrente ha ricevuto tramite posta elettronica certificata) sono ritenute indispensabili ai fini dell'ammissibilità e della procedibilità del ricorso: come devono avvenire tali attestazioni di conformità?

Se con il cartaceo avveniva in calce di tali atti, con il telematico quale è la modalità operativa? Al riguardo, vi è una sezione nel percorso del deposito dedicato alle "attestazioni", come avviene per i depositi telematici dei gradi di merito?

Le attestazioni di conformità in Cassazione seguono le stesse regole dettate per i gradi precedenti dagli articoli 16-bis comma 9-bis, 16-decies e 16-undecies del d.l. 179/2012. Tuttavia è opportuno evidenziare che tali attestazioni potranno riguardare o gli atti e i provvedimenti dei gradi precedenti oppure gli atti e provvedimenti formati in origine su supporto cartaceo.

Infatti, non è al momento possibile estrapolare ed attestare atti e provvedimenti dal fascicolo telematico di Cassazione, in quanto il PCT in Cassazione non rientra tra quelli per cui l'art. 16-bis prevede l'obbligatorietà.

Vigendo, tuttavia, le stesse regole degli altri procedimenti civili, l'attestazione potrà essere redatta in calce al pdf, oppure su documento informatico separato, dove sarà necessario apporre una breve descrizione ed il nome del file dell'atto o provvedimento attestato.

Attualmente la funzione per redigere l'attestazione di conformità in automatico non è ancora disponibile, nei software di redazione, in quanto gli schemi xsd della Cassazione ancora non prevedono l'allegato specifico attestazione di conformità. Quindi, laddove si scelga di redigere l'attestazione su documento informatico separato, si dovrà redigere l'attestazione di conformità autonomamente, inserendola come allegato semplice. In quest'ultimo caso sarà possibile effettuare un'unica attestazione per tutti gli atti e provvedimenti di cui si attesta la conformità.

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