Nell'assegno per i figli minori può ritenersi incluso anche il costo sostenuto per le cure psicoterapeutiche?

Paola Silvia Colombo
30 Luglio 2021

In sede di separazione l'assegno di mantenimento per il figlio è comprensivo anche delle somme versate dalla madre negli anni precedenti per le sedure psicoterapeutiche?

In sede di separazione giudiziale, il contributo al mantenimento disposto in favore della figlia minore (€ 400,00) può ritenersi comprensivo delle spese mensili sostenute per le sedute psicoterapeutiche partecipate dalla minore già da quattro anni prima della separazione (costo mensile sedute pari ad € 280,00 da ripartirsi al 50% tra i genitori)?

Secondo la Cassazione, nel concetto di ‘‘spese ordinarie'' rientrano le spese destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del minore (a esempio il vitto, l'abbigliamento, i medicinali da banco, le spese di trasporto urbano etc.), mentre le spese ‘‘straordinarie'' si riferiscono agli esborsi necessari per fronteggiare eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, esigenze che non rientrano nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità (Cfr. Cass. civ., n. 7672/1999; Cass. civ., n. 6201/2009).

Sono, dunque, da considerarsi straordinarie le spese collegate a eventi eccezionali della vita dei figli, quelle che servono per soddisfare le esigenze saltuarie e imprevedibili degli stessi e quelle che, per la loro rilevanza e la loro imprevedibilità, esulano dall'ordinario regime di vita della prole.

Tale impostazione è stata recepita anche dalla giurisprudenza di merito grazie soprattutto a specifici Protocolli che sono stati adottati dai diversi Tribunali italiani sulla base delle linee guida del Consiglio Nazionale Forense.

Ad esempio, il Protocollo del Tribunale di Milano inserisce espressamente le spese mediche (e, quindi, a mio parere, i trattamenti psicoterapeutici) nell'elenco delle spese da considerarsi straordinarie precisando che per spese “extra assegno” debbano intendersi tutte quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale)e che conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al loro pagamento nella percentuale stabilita da un eventuale accordo o disposta con provvedimento del Giudice.

A mio avviso, dunque, le spese relative alla psicoterapia intrapresa dalla minore sono da considerarsi a tutti gli effetti come spese straordinarie e, quindi, non rientranti nel contributo mensile di mantenimento.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.