Mantenimento del figlio: la nonna garantisce per il padre inadempiente, la madre può agire direttamente nei suoi confronti?

Paola Silvia Colombo
11 Agosto 2021

Nel caso in cui la nonna garantisca per il mantenimento del nipote e il padre non adempia, la madre può agire direttamente nei confronti della nonna?

Giudizio ex art. 337-bis c.c. contenzioso introdotto dalla madre, si costituisce il padre e interviene la nonna paterna chiedendo il rilascio della casa familiare di sua proprietà e concessa in comodato gratuito ai genitori. Dopo la comparizione delle parti queste trovano un accordo, nel quale si prevede espressamente che l'obbligazione del padre di versare alla madre un contributo per il figlio è garantita da una fideiussione della nonna paterna. Il padre dopo qualche mese diviene inadempiente, la madre invia un sollecito alla nonna come previsto nel contrato di fideiussione, ma la nonna non dà riscontro. La madre deve rivolgersi all'autorità giudiziaria e chiedere un'ingiunzione di pagamento nei confronti della nonna (ricorso per ingiunzione) immediatamente esecutiva, oppure può notificarle direttamente un atto di precetto?

La fideiussione è un contratto con il quale una parte, il fideiussore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui, impegnandosi personalmente verso il creditore.

Il creditore dell'obbligazione principale diviene, dunque, a tutti gli effetti, creditore nel rapporto fideiussorio nel momento di conclusione del contratto con il fideiussore, circostanza nella quale vi è l'accettazione della garanzia che quest'ultimo gli offre.

Nel caso di specie, tale rapporto si inserisce in un procedimento ex art. 337-bis c.c. nel quale le parti, una volta raggiunto l'accordo, hanno sottoscritto sia il verbale di udienza (al quale sono state allegate le conclusioni congiunte) sia il contratto di fideiussione. Il tutto è stato regolarmente omologato dal Tribunale nonché munito di formula esecutiva.

L'esistenza del rapporto fideiussorio è stata, quindi, a tutti gli effetti consacrata in un titolo esecutivo. Pertanto, in virtù del titolo e della struttura della obbligazione fideiussoria, ritengo che il creditore potrà procedere contro il fideiussore, notificando atto di precetto direttamente a quest'ultimo.

Superflua sarebbe la richiesta di un decreto ingiuntivo, in quanto duplicherebbe i titoli.

Sarei comunque dell'opinione di articolare, nell'atto di intimazione, l'esistenza del rapporto sottostante l'obbligazione di pagamento da parte della nonna paterna in modo da rendere esplicite le ragioni per cui si sta agendo nei confronti del terzo.

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