Vocatio in ius e mancanza o incompletezza dell'avvertimento al convenuto

Lorenzo Balestra
17 Agosto 2021

La sanzione della nullità prevista per la mancanza o incompletezza dell'avvertimento di cui all'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., si ha anche quando, senza riportarne il tenore, lo si menziona solamente?

L'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. che prevedeva, in origine, che la citazione dovesse contenere, fra l'altro, l'avvertimento che il convenuto dovesse costituirsi in termini per non incorrere nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. (chiamata di terzo, proposizione di domande riconvenzionali, eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio), è stato modificato con la novella del 2009 (l. 69/2009) con la quale è stato introdotto anche l'obbligo, o meglio l'onere se non si voglia incorrere in un'ipotesi di nullità della citazione, di menzionare anche le decadenze di cui all'art. 38 c.p.c. (anch'esso modificato, con la previsione che tali eccezioni debbano essere rilevate nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata): si tratta dell'eccezione sulla competenza per materia, valore e territorio, del giudice adito, che il convenuto deve proporre a pena di decadenza nella propria comparsa di risposta depositata nei termini previsti dal codice di rito.

La mancanza di queste menzioni produce una causa di nullità dell'atto di citazione, nullità intesa in senso processuale o, secondo alcuni, utilizzando un termine distonico, una nullità relativa in quanto sanabile secondo le regole poste dall'art. 164 c.p.c. che, se non osservate porterebbero irrimediabilmente alla cancellazione della causa dal ruolo ed alla estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 307 c.p.c.

Su questa premessa di ordine generale bisogna porsi la domanda sulla natura e sulla funzione di tali menzioni.

Innanzitutto, a parere di chi scrive, si deve considerare che l'invito e l'avvertimento, per utilizzare la terminologia codicistica, sono contenuti nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, atto che va notificato alla parte personalmente e non ad un legale.

Non a caso il n. 7 del comma 3 dell'art. 163 c.p.c. non prescrive che venga richiamato il suo contenuto sic et simpliciter ma onera la parte attrice a formulare espressamente l'invito e l'avvertimento al convenuto a costituirsi nelle forme e nei termini ivi indicati pena le decadenze ivi previste (il terzo comma prevede che «L'atto di citazione deve contenere:»).

Già questa formulazione lessicale della norma conduce ad un'interpretazione sostanziale della stessa, come norma, appunto, avente la funzione di informare direttamente il destinatario dell'atto introduttivo del giudizio richiedendo un'espressa formulazione dei termini di costituzione e delle decadenze cui potrebbe incorrere il convenuto in caso di costituzione tardiva. Ragion per cui si può, a ragione, ritenere che il semplice richiamo al contenuto del n. 7, comma 3, art. 163, c.p.c., non salvi l'atto di citazione dalla sanzione della nullità, come prevista dall'art. 164, comma 1, c.p.c. (sebbene lo stesso, come è stato osservato, riservi la nullità alla mancanza del solo avvertimento e non anche dell'invito, ma sul punto vedi la giurisprudenza sotto riportata).

Sebbene sul punto vi siano opinioni discordanti, ritengo che vada seguita l'interpretazione più rigorosa sostenuta da parte della giurisprudenza, anche se precedente alla novella del 2009 che non ha, però, spostato i termini della questione.

Con riferimento alla mancata completa indicazione dell'udienza di comparizione con l'invito a costituirsi nel termine dei venti giorni prima e con l'avvertimento delle previste decadenze, afferma: «In tema di nullità della citazione, la mancata, completa indicazione, da parte dell'attore, del giorno dell'udienza di comparizione con il contestuale invito al convenuto a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza ed a comparire dinanzi al giudice designato ex art. 168-bis con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporta le decadenze di cui all'art. 167, implica la nullità della citazione medesima, non potendosi ritenere sufficiente, all'esito della nuova formulazione del ricordato art. 163 c.p.c., il mero, generico rinvio ai termini di cui all'art. 166, necessario essendo, per converso, al fine di non depotenziare sensibilmente la funzione garantistica della norma, l'esplicita quantificazione di tali termini, onde, per potersi ritenere adempiuto l'onere corrispondente, l'avvertimento dovrà contenere anche la sostanza, se non la forma, dell'invito». (Cass. civ. sez. I, 22 luglio 2004, n. 13652).