Il super-bonus per le “Onlus parziali”

14 Ottobre 2021

Con Circolare 30/E del 22 dicembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla possibilità per le ONLUS di usufruire della detrazione del 110% (c.d. Superbonus); in tale documento, però, non è stato chiarito se tale agevolazione possa essere usufruita anche dalle c.d. “ONLUS parziali” degli enti religiosi, dal momento che quest'ultimi soggetti non sono elencati tra i beneficiari: la risposta affermativa arriva dalla risposta a interpello n, 615/2021.
Premessa

Con la Circolare 30/E del 22 dicembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla possibilità per le ONLUS di usufruire della detrazione del 110% (c.d. Superbonus). In tale documento, però, non è stato chiarito se tale agevolazione possa essere usufruita anche dalle c.d. “ONLUS parziali” degli enti religiosi, dal momento che quest'ultimi soggetti non sono elencati tra i beneficiari.

Con la risposta ad interpello del 20 settembre 2021, n. 615, l'Agenzia delle Entrate ha dato risposta positiva.

Prima di esaminare tale conclusione, è opportuno soffermarsi brevemente sulla relativa normativa.

Inquadramento generale

Si ricorda, brevemente, che, al fine di incentivare gli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico e di adeguamento sismico del patrimonio immobiliare italiano, il legislatore ha introdotto, con il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77), l'articolo 119, il quale prevede una nuova maxi detrazione pari al 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi di riqualificazione energetica (ivi inclusa l'installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) ed adeguamento sismico degli edifici (ivi compresi gli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni), c.d. interventi “trainanti”, indicati alle lettere a), b) e c) del primo comma; mentre il successivo secondo comma prevede che l'aliquota del 110% si applichi “anche a tutti gli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 […] a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1 […]”.

Inoltre, l'art. 1, comma 66, lettere a) e f) della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha modificato l'arco temporale di sostenimento delle spese, ai fini dell'applicazione dell'art. 119 del decreto Rilancio. Tali termini sono stati da ultimo modificati dal d.l. n. 59 del 2021, convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101. Per effetto di tali modifiche, attualmente il Superbonus spetta per le spese sostenute, per l'immobile unifamiliare, fino al 30 giugno 2022 e, per gli interventi realizzati dai condomini, spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 (per quanto riguarda gli interventi edilizi su un edificio di proprietà con massimo quattro unità immobiliari bisogna poi ricordare che, se per fine giugno 2022 i lavori avranno raggiunto almeno il 60% del progetto totale, la scadenza potrà essere allungata fino al 31 dicembre 2022). La proroga del superbonus 110% per gli Iacp è fissata al 30 giugno 2023, data che slitta al 31 dicembre 2023 qualora a giugno sia stato realizzato più del 60% dei lavori.

In ogni caso, si fa presente che le nuove disposizioni (Superbonus 110) si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “Ecobonus”) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. “Sismabonus”), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

Infine, si ricorda che il primo comma dell'art. 121 d.l. n. 34 del 2020 ha stabilito che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 119 sopra citato, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

- per la cessione di un credito d'imposta, di pari ammontare, con facoltà anche di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

I soggetti beneficiari: le Onlus

La lettera d-bis) del comma 9 dell'art. 119 annovera, tra i soggetti beneficiari della detrazione di cui al primo comma dello stesso articolo, le “organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 […]”, c.d. Onlus.

Come previsto dal comma 9 del citato art. 10, gli enti religiosi possono essere considerati Onlus (c.d. Onlus parziale) limitatamente all'esercizio di alcune attività previste dalla normativa, ma devono tenere una contabilità separata nella quale sono imputati esclusivamente i costi ed i ricavi relativi alle suddette attività svolte.

La sopra richiamata disposizione introduce due eccezioni al principio sancito alla lett. c), comma 1, del medesimo articolo 10, secondo il quale è vietato alle Onlus di svolgere attività diverse da quelle relative ai dodici settori tassativamente elencati alla lett. a), comma 1, dello stesso articolo.

Come precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate (Circolare del 26 giugno 1998, n. 168), gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese hanno facoltà di svolgere anche attività non riconducibili fra quelle proprie dei settori elencati dall'art. 10, comma 1, lett. a) e di configurarsi come Onlus solo parzialmente cioè limitatamente alle attività svolte nell'esclusivo perseguimento di finalità sociale nei settori espressamente indicati nell'anzidetta disposizione.

Ciò comporta che i soggetti di cui trattasi possono accedere al regime tributario previsto in favore delle Onlus dagli artt. 12 ss. d.lgs. n. 460 del 1997 limitatamente ai settori di cui al comma 1, lett. a), articolo 10 menzionato a condizione che:

- per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'art. 20-bis del decreto d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25, comma 1 del d.lgs. n. 460 del 1997;

- siano rispettati i requisiti statutari e i vincoli imposti dall'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, ferme restando le deroghe previste dal comma 7 dello stesso articolo 10;

- adempiano all'onere della comunicazione, di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 460 del 1997, per l'iscrizione nell'anagrafe delle Onlus.

Si deve precisare che molte volte queste attività vengono svolte, utilizzando immobili di proprietà dell'ente religioso che non sono iscritti, per diverse ragioni, nella contabilità separata della ONLUS.

Dal momento che gli enti religiosi non sono indicati tra i soggetti che possono usufruire della detrazione del 110%, ma le ONLUS rientrano in tale fattispecie, è sorto il dubbio se e come si possa usufruire di tale agevolazione.

Prima, però di procedere, si ritiene necessario soffermarsi sui chiarimenti forniti a livello generale dall'Agenzia delle Entrate relativamente alle ONLUS.

I principali chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in merito al “superbonus” per le Onlus

Nel punto 2.1.1 della Circolare 30/E del 2020, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'ambito soggettivo di applicazione del Superbonus è disciplinato dall'art. 119, comma 9 del decreto Rilancio, che, alla lettera d-bis), include tra i beneficiari, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

In particolare, è stato specificato che tale norma non prevede alcuna limitazione espressa relativamente alla tipologia di immobili e, si ritiene che il beneficio spetti per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull'intero edificio o sulle unità immobiliari.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, inoltre, per tali soggetti, non opera la limitazione indicata nella citata Circolare n. 24/E del 2020 per le persone fisiche, in ordine all'applicazione del Superbonus agli interventi realizzati sugli immobili “residenziali”. Nella circolare, l'Agenzia precisa che tale limitazione è funzionale solo ad escludere per le persone fisiche la possibilità di applicare il Superbonus agli immobili destinati all'esercizio dell'attività di impresa o professionale, come espressamente previsto dall'art. 119, comma 9, lettera b) per le sole «persone fisiche». Non opera neppure la limitazione contenuta nel successivo comma 10, in merito alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Pertanto, per le ONLUS, non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull'intero edificio o sulle singole unità immobiliari (cfr. risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2021, n. 206).

Ad esempio, una fondazione iscritta all'anagrafe delle ONLUS può beneficiare del superbonus per gli interventi effettuati sugli immobili abitativi e strumentali a vario titolo posseduti (piena proprietà, nuda proprietà e proprietà superficiaria) (cfr. risposta ad interpello dell'Agenzia Entrate del 28 gennaio 2021, n. 64).

E' stato chiarito che il Superbonus spetta anche con riferimento ad interventi realizzati su edifici composti anche da più unità immobiliari di proprietà di un'unica ONLUS.

A tal proposito, è stato specificato, prima delle recenti modifiche normative di cui di seguito, che l'individuazione del tetto massimo di spesa agevolabile va effettuata anche per tali soggetti, al pari di ogni altro destinatario dell'agevolazione, applicando le regole contenute nell'art. 119, ovvero tenendo conto della "natura" degli immobili e del "tipo di intervento" da realizzare. Pertanto, nel caso di un edificio costituito da diverse unità distintamente accatastate di proprietà dei suddetti soggetti si applicheranno i limiti di spesa previsti per gli edifici in condominio, mentre nel caso di edificio unico quelli previsti per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti (cfr. risposte a interpello n. 249, 250 e 448).

A questo punto, è necessario ricordare che il nuovo comma 10-bis (comma inserito dall'art. 33, comma 1, lett. b), d.l. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108) dell'art. 119, d.l. 34/2020, prevede una nuova modalità di calcolo per la determinazione dei massimali di spesa applicabili alle unità immobiliari su cui vengano eseguiti interventi rientranti nella disciplina del Superbonus 110% qualora vengano effettuati su unità immobiliari accatastate in categoria B/1, B/2 e D/4 posseduti a titolo di “proprietà', nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito” dai soggetti identificati alla lettera d-bis del comma 9, art. 119, d.l. 34/2020, ossia dalle “ONLUS di cui all'art. 10 d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, dalle OdV iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle APS iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383”.

La nuova modalità di calcolo è soggetta ad alcune condizioni identificate dallo stesso comma 10-bis, in particolare, i soggetti di cui al precedente paragrafo:

- devono svolgere “attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali”;

- non prevedono “alcun compenso o indennità di carica” per i propri membri del CdA;

- sono in possesso di immobili B/1, B/2 e D/4, in proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito registrato prima del 1° giugno 2021.

La nuova modalità di calcolo prevede che i massimali degli interventi – trainanti e trainati – identificati dai commi da 1 a 8 dell'art. 119 del d.l. 34/2020, siano modulati dall'applicazione di un coefficiente ricavato confrontando la superficie dell'unità immobiliare oggetto degli interventi con la superficie media di un'unità immobiliare abitativa come ricavata dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall' Osservatorio sul Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.

La relazione illustrativa al decreto-legge in commento, in merito alla modifica oggetto di analisi riporta che:

“si aggiunge il comma 10-bis al comma 10 dell'art. 119 al fine di rendere più equo il trattamento riservato alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale in ordine alle modalità applicative delle detrazioni previste. Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all'articolo 10, del decreto legislativo n. 460/1997) in generale e in particolare le Fondazioni, che si occupano dei servizi socio-sanitari-assistenziali, esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni.

In riferimento ai molteplici servizi, che vengono erogati alla collettività e specificatamente alle persone con fragilità (Centro Diurno Integrato, Residenza Sanitaria Assistenziale, Poliambulatori, Servizi Sanitari e assistenziali, ecc. ecc.), le norme e gli standard funzionali impongono la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate. Attualmente, i complessi edilizi in esame sono collocati, a seconda della situazione pregressa o dell'orientamento delle diverse Direzioni provinciali dell'Agenzia delle Entrate, in categoria D/4 (Case di cura ed ospedali - con fine di lucro), oppure in Categoria B/1 (Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme), oppure in Categoria B/2 (Case di cura ed ospedali - senza fine di lucro). Di fatto, interi immobili o addirittura estesi complessi edilizi sono individuati quale singola unità immobiliare.

Nel contesto dell'applicazione dei benefici fiscali derivanti dal decreto Rilancio (decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazione con la legge n. 77/2020), le Fondazioni ONLUS, che si occupano dei servizi socio-sanitari-assistenziali, sono fortemente penalizzate in quanto comparate ad una singola unità residenziale, con conseguenti limiti di detrazione del tutto insufficienti a consentire alcun tipo di intervento.

Al fine di rendere più equo il trattamento delle Fondazioni ONLUS, si prospetta di considerare i complessi immobiliari adibiti alle attività socio-sanitarie-assistenziali quali edifici virtuali, costituiti da un numero convenzionale di "unità immobiliari", calcolato suddividendo la superficie complessiva dei vari piani, compresi gli spazi comuni e quelli adibiti a servizi, con la superficie rappresentativa di un'unità immobiliare tipo, avente una superficie di 110mq. Così facendo, mutuando il trattamento già riconosciuto dal Decreto Rilancio ai "condomini", alle Fondazioni ONLUS potrebbe essere estesa e riconosciuta la possibilità di ottenere i benefici delle detrazioni fiscali di entità ragguagliata al numero di unità immobiliari virtuali, aventi una superficie di 110 mq.”

Relativamente agli enti religiosi, l'Agenzia delle Entrate, occupandosi del caso di una parrocchia, ha stabilito che gli stessi possono beneficiare del superbonus del 110% soltanto se rientrano fra i soggetti espressamente indicati dall'art. 119 del d.l. n. 34/2020 (e più precisamente fra le Onlus, ODV e APS previste dalla lett. d-bis del comma 9).

Diversamente, tali enti (gli enti religiosi), se non hanno la qualifica di ONLUS, potranno beneficiare del Superbonus solo per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora partecipino alla ripartizione delle spese in qualità di condomino (cfr. risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate del 7 gennaio 2021, n. 14).

Infine, per completezza di esposizione, si ricorda che, con riferimento alle cooperative sociali di produzione e lavoro a mutualità prevalente, considerate ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8, d.lgs. n. 460/1997, è stato precisato che è in ogni caso necessario operare una sommaria ricostruzione delle agevolazioni fiscali di cui gode una società cooperativa al fine di determinare se la stessa abbia diritto a fruire del Superbonus ed, in particolare, se possa esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, dal momento che possono accedere al Superbonus tutti i soggetti passivi che "astrattamente" possono essere titolari della predetta detrazione, indipendentemente dalle peculiari modalità di tassazione del reddito (cfr. risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate del 15 aprile 2021, n. 253).

Infatti, come precisato dall'Agenzia delle Entrate, se tali soggetti rientrano tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi di cui al citato art. 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, non potranno beneficiare del Superbonus, né potrà esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione, in una delle modalità alternative previste dall'articolo 121 del decreto Rilancio. Tale esclusione non applica, ad esempio, se vengono percepiti redditi di capitale assoggettati a ritenuta a titolo di imposta sulla base della disciplina applicabile alle società cooperative quali soggetti esenti da IRES (cfr. risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate del 27 luglio 2021, n. 517).

E' evidente che tali restrizioni non dovrebbero applicarsi alle ONLUS che determinano il reddito secondo quanto previsto dall'art. 150 del TUIR, anche se i proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Del resto, al contrario delle cooperative, che sono titolari di un reddito esente, i soggetti ex art. 150 sono titolari di reddito imponibile alla cui formazione però non concorrono determinati proventi.

Infatti, come precisato numerose volte dall'Agenzia delle Entrate per le persone fisiche residenti all'estero (da ultimo, con risposta ad interpello del 27 luglio 2021, n. 513), non è precluso l'accesso al Superbonus al soggetto che è privo di redditi imponibili in detto Paese, ma, se proprietario di una casa in Italia, è titolare del relativo reddito fondiario. In mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, tale soggetto potrà optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative previste dall'art. 121 del decreto Rilancio.

La detrazione del 110% e le Onlus parziali

Come si è esposto precedentemente, gli enti religiosi possono svolgere, con delle particolarità, le attività previste per le ONLUS, tenendo una contabilità separata.

Nell'istanza di interpello in esame (risposta n. 615 del 2021), una congregazione religiosa, svolgendo attività sociali attraverso un ramo parziale “ONLUS”, possiede degli immobili e, nel corso dell'istruttoria, è stato precisato che alcune di tali unità sono utilizzate dal solo ramo, ma tali immobili non risultano iscritti nella contabilità separata.

E' stato richiesto se le spese sostenute per i lavori effettuati sugli immobili utilizzati dal ramo ONLUS possono godere del “superbonus” e come può essere documentato questo utilizzo, dal momento che gli immobili non sono iscritti nella contabilità separata.

L'Agenzia delle Entrate ha risposto affermativamente, sostenendo che l'Ente Istante essendo iscritto, nell'anagrafe delle Onlus e che utilizza gli immobili oggetto di intervento nell'ambito del ramo Onlus per il perseguimento delle finalità sociali e nei settori espressamente indicati dal citato articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, tenendo una contabilità separata ai sensi dell'art. 20-bis del del d.P.R. n. 600 del 1973, può usufruire dei benefici previsti dagli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio.

Inoltre, dal momento che dalla predetta contabilizzazione dovrebbe risultare che le unità immobiliari oggetto dei descritti interventi agevolati sono utilizzate esclusivamente per la parte afferente al ramo, non occorre stipulare un comodato d'uso gratuito (in questo caso tra la Provincia stessa, proprietaria dell'immobile, ed il ramo “Onlus” che non ha iscritto nella contabilità separata gli immobili), né fornire una dichiarazione sostitutiva da parte dell'Istante.

In merito a tale conclusione, si possono effettuare le seguenti considerazioni.

Con riferimento al fatto che non è necessario stipulare un accordo per l'utilizzo dell'immobile, e considerato che il “ramo” ONLUS fa parte della stessa Provincia religiosa e, quindi, non si è di fronte all'utilizzo di immobili di terzi, tale situazione potrebbe essere assimilata a quella di un immobile appartenente alla stessa famiglia (nel caso specifico, la Provincia e il “ramo” ONLUS).

In tale caso, l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020, a pag. 11, facendo riferimento ad un immobile di proprietà di un membro di una famiglia (nel caso specifico, la Provincia), ma utilizzato anche da altri familiari (nel caso specifico, il ramo “ONLUS”), ha ritenuto non necessario la stipula di un contratto di comodato tra il detentore ed il soggetto che ha sostenuto le spese.

Pertanto, posto che nella circolare si è concluso che non è necessario sottoscrive un contratto di comodato gratuito tra i membri conviventi dello stesso nucleo familiare, si ritiene che anche nel caso di specie tale adempimento non sia necessario. Ciò in ragione del fatto che le unità immobiliari, utilizzate dalla ONLUS per i propri scopi sociali, sono di proprietà del soggetto giuridico, cui è parte la stessa ONLUS.

Di conseguenza, è sufficiente dimostrare l'utilizzo diretto ed esclusivo da parte della ONLUS, ricavandolo dal fatto che, in questi immobili vengono esercitate le attività che le sono proprie.

Del resto, come sostenuto in diverse occasioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, se un ente può essere classificato tra i soggetti che ricoprono la qualifica di ONLUS, l'agevolazione è riconosciuta a prescindere dalla forma giuridica, dall'utilizzo dell'immobile e dalla categoria dello stesso, fermo restando i nuovi criteri di calcolo dei massimali per determinate categorie di immobili e di attività svolte dalle ONLUS, come sopra precisato.

Ciò è stato confermato, ad esempio, dalla risposta ad interpello n. 252 del 14 aprile 2021, con la quale è stato precisato che per una Fondazione, che abbia la qualifica di ONLUS, non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale, e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi.

Richiamando anche la Circolare 30/E del 2020, in tale risposta viene specificato che non opera neanche la limitazione contenuta nel comma 10 del medesimo articolo 119 in merito alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche.

Per le ONLUS, il beneficio spetta indipendentemente dalla circostanza che l'edificio sia o meno costituito in condominio.

Al contrario, con la risposta n. 251 del 14 aprile 2021, l'Agenzia ha negato l'agevolazione ad una Fondazione, considerato che la stessa Fondazione non rientra tra i soggetti di cui alla lettera d-bis del citato comma 9, dell'articolo 119 del decreto Rilancio, ovvero non ha la qualifica di ONLUS.

Con specifico riferimento agli enti religiosi, con la risposta ad interpello n. 14/2021, è stato chiarito che, non indicando la norma espressamente tra i soggetti beneficiari del Superbonus gli enti religiosi (nel caso specifico l'istante è una parrocchia), tali enti potranno fruire del Superbonus se rientrano anche tra i soggetti di cui alla lettera d-bis) del citato comma 9, dell'art. 119. Conseguentemente, da tale documento, si evince chiaramente che se la Parrocchia avesse avuto la qualifica di ONLUS, lo stesso ente religioso avrebbe potuto usufruire del Superbonus.

In conclusione

Sulla base delle precedenti indicazioni, si ritiene corretto sostenere che, se l'ente religioso risulta essere un soggetto qualificato come ONLUS, il Superbonus possa essere usufruito. Infatti, l'art. 119, comma 9, lettera d-bis, del Decreto Rilancio, rinvia, senza distinzioni, all'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, includendo così anche gli enti religiosi in senso lato, purché abbiano la qualifica di ONLUS.

Nella risposta all'interpello in esame (Risposta n. 615 del 2021), l'Agenzia delle Entrate ha specificato che le unità immobiliari oggetto dei descritti interventi agevolati devono essere utilizzate esclusivamente per la parte afferente al ramo ONLUS.

Inoltre, nella risposta si legge che tale utilizzo esclusivo dovrebbe risultate dalla predetta contabilizzazione (separata). Ciò dovrebbe significare che, se l'ente tiene regolarmente una contabilità separata e dalla stessa risulta che l'immobile è utilizzato per gli scopi ONLUS, le relative spese dovrebbero essere agevolabili al 110%.

Dal momento che nelle specifiche riposte alle richieste di informazioni integrative, effettuate dall'Agenzia delle Entrate, è stato specificato dall'ente religioso che i suddetti immobili non sono iscritti nella contabilità separata del ramo, ma sono solo utilizzati dalla ONLUS, si esclude che, per usufruire del 110%, sia necessario che gli immobili debbano anche essere iscritti in tale contabilità separata. Se ciò non fosse confermato, la risposta dell'Ufficio sarebbe stata negativa, essendo stato sottolineato chiaramente che tale circostanza non si è verificata nel caso dell'ente religioso istante.

In merito alla contabilizzazione separata delle spese relative ai lavori afferenti il Superbonus, l'Agenzia nella risposta ad interpello sopra richiamata non ha effettuato alcuna specifica, malgrado, nella fase istruttoria, l'ente religioso ha sottolineato chiaramente l'intenzione di non volerle iscrivere nella contabilità specifica del ramo ONLUS.

E' evidente che, qualora fosse possibile iscrivere le spese nella contabilità separata, sarebbe più facile dimostrare l'utilizzo esclusivo da parte dell'ente.

Come precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate in occasione dei chiarimenti forniti relativamente al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e, in particolare, di come usufruire di un'agevolazione quando il soggetto svolge contemporaneamente attività diverse che danno diritto a “bonus” differenti (nel caso specifico si tratta dell' esercizio di attività professionale e d'impresa), sarà cura del soggetto beneficiario, ai fini dei successivi controlli, provvedere, sul piano contabile e documentale, a separare correttamente le spese ammissibili considerate rilevanti per il calcolo del credito d'imposta (Circolare del 23 luglio 2021, n. 9/E, paragrafo 1.3).

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