Assunzione della carica di presidente di un'associazione non riconosciuta ed il requisito di meritevolezza nel piano del consumatore
22 Aprile 2021
Nel valutare la sussistenza del requisito di meritevolezza, può essere considerata prudente la condotta di una persona fisica che, con una famiglia a carico e dovendo adempiere le obbligazioni derivanti da un contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione familiare, assuma la carica di presidente di un'associazione non riconosciuta?
Caso pratico - Un soggetto sovraindebitato depositava dinanzi al Tribunale di Ferrara un ricorso per l'accesso alla procedura di piano del consumatore, ai sensi dell'art. 12 bis l. 27 gennaio 2012, n. 3. Nel dettaglio, il ricorrente aveva una famiglia, con tre figli a carico, e aveva stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione familiare, con la conseguenza che una parte non trascurabile della propria retribuzione mensile doveva essere corrisposta all'istituto di credito medesimo. Inoltre, in una situazione patrimoniale e familiare come quella appena descritta, il soggetto debitore aveva deciso di assumersi la carica di presidente di un'associazione sportiva dilettantistica, costituita nella forma dell'associazione non riconosciuta. Egli, pertanto, aveva acquisito il potere di agire in nome e per conto dell'associazione, stipulando contratti nell'interesse della stessa. In un secondo momento, peraltro, si era assunto l'incarico di presidente di una seconda associazione non riconosciuta. Ebbene, nell'agire per conto di tali associazioni, aveva chiesto a diversi istituti di credito la concessione di finanziamenti per lo svolgimento dell'attività degli enti in parola. Tuttavia, in pendenza di tali rapporti obbligatori, le associazioni non riconosciute esaurivano i fondi patrimoniali che erano stati costituiti per la gestione e l'operatività delle medesime. Di conseguenza, i creditori delle associazioni, dopo aver inutilmente messo in mora le debitrici principali, si erano rivolte nei confronti del legale rappresentante delle stesse per veder soddisfatto il proprio diritto di credito. Queste richieste facevano emergere lo stato di sovraindebitamento del soggetto. In ragione di ciò e dell'incapacità di far fronte con il proprio patrimonio personale ai debiti familiari e alle obbligazioni contratte nell'interesse delle associazioni, il debitore si determinava ad intraprendere una procedura da sovraindebitamento, per comporre la propria crisi. Con decreto del 18 novembre 2020, il Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica, dichiarava inammissibile il piano del consumatore predisposto, ritenendo che il debitore non avesse tenuto una condotta diligente.
Spiegazioni e conclusioni - Con la pronuncia in commento, il Tribunale di Ferrara ha tratteggiato i confini del requisito della meritevolezza, presupposto per l'accesso alla procedura di piano del consumatore. Come noto, ai sensi dell'art. 12 bis L. 3/2012, il giudice può omologare il piano solamente ove possa escludere che il consumatore abbia «assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere» ovvero abbia «colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali». La rigidità di tale disposizione è stata recentemente attenuata dal novellato art. 7, comma 2, lett. d) ter, L. 3/2012, a norma del quale il piano del consumatore è inammissibile solamente quando la situazione da sovraindebitamento si è generata con colpa grave, dolo o malafede del debitore medesimo. A far data dall'entrata in vigore della L. 18 dicembre 2020, n. 76, dunque, la colpa lieve non è più condizione ostativa all'apertura della procedura. Nel caso di specie, il Tribunale ha reputato contrario al requisito di meritevolezza l'aver posto in essere una condotta senza alcuna diretta ed immediata conseguenza sul piano obbligatorio del soggetto: l'aver assunto la carica di presidente in un'associazione non riconosciuta. Orbene, in materia di associazione non riconosciuta, l'art. 38 c.c. stabilisce che «per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune». Di tali obbligazioni, tuttavia, «rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione». Da tale norma si può agevolmente evincere che la persona fisica che agisce in nome e per conto dell'associazione risponda in via solidale, con il fondo comune, rispetto ai debiti contratti per l'associazione medesima. Per questa ragione, a parere del Tribunale di Ferrara, non può reputarsi meritevole di accedere alla procedura di piano del consumatore il soggetto che, pur consapevole di altre obbligazioni di natura familiare già a proprio carico, si sia assunto l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione di un'associazione riconosciuta, dotato dei poteri di rappresentanza. Pur non avendo immediati riflessi sul piano obbligatorio, infatti, tale condotta comporta l'accettazione di un inevitabile (ed ineliminabile) rischio di rendersi obbligati nei confronti di terzi e di dover personalmente far fronte ad esposizioni debitorie, che si dovrebbe assumere solo in presenza di determinate condizioni (anche inerenti la propria sfera familiare). La valutazione sulla meritevolezza del debitore, pertanto, non deve limitarsi all'attività strettamente contrattuale del soggetto, ma deve estendersi anche a tutte quelle condotte che in via mediata ed indiretta possono avere conseguenze sul piano patrimoniale.
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