Riservatezza e social network: il post non è equiparabile alla chat
08 Novembre 2021
È legittima l'acquisizione da parte del datore di un post pubblicato sulla pagina Facebook del lavoratore, essendo essa destinata alla comunicazione esclusiva con i propri "amici"?
La giurisprudenza in materia di licenziamento disciplinare, evidenziando l'esigenza di tutela della libertà e della segretezza dei messaggi scambiati in una chat privata, in quanto diretti unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo e non ad una moltitudine indistinta di persone, ha escluso che una medesima tutela possa ritenersi estensibile anche ad un post pubblicato su un c.d. social network (es. Facebook).
Questi, infatti, e diversamente dalle chat, non potrebbero essere posti sul medesimo piano della corrispondenza privata, chiusa e inviolabile.
La pubblicazione di un post sul proprio profilo social (i.e. il mezzo impiegato nel caso specifico) è idoneo a determinare la circolazione del suo contenuto tra un numero indeterminato di soggetti.
Ne consegue la possibilità per il datore di utilizzare legittimamente, in funzione probatoria, il post pubblicato dal proprio dipendente, al fine di fondare una contestazione disciplinare ed il successivo, eventuale, licenziamento.
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