Legge di Bilancio 2022: modifica alla disciplina del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo processuale
17 Novembre 2021
Premessa
Il testo della Legge di bilancio 2022, approdata in Parlamento per l'approvazione, interviene nella disciplina generale del contributo unificato attraverso l'art. 192 (rubricato “Disposizioni in materia di contributo unificato”) apportando modifiche ed integrazioni agli artt. 16, 208 e 248 del d.P.R. 115/2002. In particolare, l'art. 16 è integrato con il “nuovo” comma 01 secondo cui “in caso di omesso pagamento del contributo unificato, ovvero nel caso in cui l'importo versato non è corrispondente al valore della causa dichiarato dalla parte ai sensi dell'articolo 15, comma 1, anche quando sono utilizzate modalità di pagamento con sistemi telematici, il personale incaricato non deve procedere all'iscrizione al ruolo" (trattasi di iscrizione a ruolo processuale per la trattazione della causa e non esattoriale per la riscossione del contributo unificato non versato.).
Il primo comma dello stesso articolo 16 nonché il successivo comma 1-bis rimarrebbero inalterati, salvo quanto prescritto dal comma 01 testé citato, continuando a prevedere che “in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo” e che, “in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista”.
Nella relazione illustrativa si legge testualmente che le modifiche al sopracitato art. 16 del d.P.R. 115/2002 “introducono l'obbligo per il personale incaricato di cancelleria di non procedere all'iscrizione a ruolo del procedimento civile nel caso di verifica dell'omesso pagamento del contributo unificato del soggetto obbligato o qualora l'importo del contributo versato non sia corrispondente al valore della causa dichiarato dalla parte. Si introduce, quindi, una disposizione analoga a quella stabilita per il pagamento dei diritti di copia, del diritto di certificato, e delle spese per la notificazione a richiesta d'ufficio nel processo civile, ai sensi dell'articolo 285 del Testo Unico Spese di Giustizia”.
La ratio sottesa viene individuata nel fatto che, attualmente, l'entrata a regime del processo civile telematico ha determinato (con la possibilità dell'iscrizione telematica a ruolo della causa) un progressivo aumento della evasione dal pagamento del C.U., obbligo tributario generalmente assolto mediante apposizione di marca sull'atto di iscrizione a ruolo, annullata dalla cancelleria. “La disposizione - prosegue la relazione - realizza diverse e meritorie finalità: viene evitato un adempimento per la cancelleria e per Equitalia-giustizia connesso alla farraginosa procedura di recupero dell'omesso pagamento del contributo unificato che prevede anche la prenotazione a debito derivante dalla notifica dell'atto attraverso l'Ufficiale giudiziario, si realizza un'immediata riscossione dell'importo del contributo dovuto e si contraggono notevolmente i tempi di svolgimento dei processi”.
La norma, quindi, si legge ancora nella relazione, potrebbe realizzare un flusso di entrate più celere e puntuale nelle casse dell'Erario, nonché l'effetto positivo di incremento della capacità di Equitalia Giustizia S.p.A. per smaltire il cospicuo arretrato accumulato nel "magazzino dei crediti di giustizia nell'intervallo 2015-2020" proprio in ragione delle complesse procedure di recupero dell'omesso pagamento del contributo unificato.
La novella di cui si discute viene collocata nella parte II (voci di spesa) del titolo I del d.P.R. 115/2002, rubricato “contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario”, aprendo a ritenere che la modifica possa riguardare anche il processo tributario; tuttavia, nella relazione illustrativa si fa esplicito riferimento all'obbligo per il personale di cancelleria di non procedere all'iscrizione a ruolo, riferito al (solo) procedimento civile. Tale limitazione trova conforto nella disciplina del processo tributario telematico, di cui all'art. 16-bis, d.lgs. 546/1992, che rimanda al D.M. 163/2013 e successivi decreti di attuazione, in cui l'iscrizione a ruolo avviene “in automatico” e attraverso un sistema di upload a cura dell'utente,tramite S.I.Gi.T. (Sistema Informativo della Giustizia Tributaria) e, quindi, senza l'intermediazione della segreteria di sezione della Commissione tributaria; inoltre, l'attuale sistema di pagamento telematico del contributo unificato tributario (C.U.T.) tramite la piattaforma PagoPA può avvenire solo dopo aver iscritto a ruolo la controversia e ricevuta la pec di sistema, in cui viene indicato il numero generale di iscrizione a ruolo del ricorso/appello. Pertanto, la previsione del comma 01 diverrebbe di fatto impraticabile anche a voler ricorrere al rinvio dinamico di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 546/1992, nella parte in cui considera applicabili le norme del codice di procedura civile in funzione integrativa a quelle tributarie “per quanto da esse non disposto e con esse compatibili”. Separatezza del procedimento giurisdizionale da quello amministrativo
L'applicazione di ogni contributo unificato contribuisce al finanziamento del relativo servizio giustizia, secondo un proprio procedimento amministrativo distinto e distante da quello giurisdizionale di riferimento, volto invece a garantire il prioritario diritto di difesa del cittadino (art. 24 Costituzione ed art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea). Ecco perché gli operatori di settore contestano la novella di cui sopra nella misura in cui metterebbe in discussione tale separatezza.
In tal senso, è notizia di questi giorni che i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Milano e Napoli hanno diffuso un comunicato congiunto in cui chiedono esplicitamente al governo di ritirare la proposta di approvazione dell'art. 192 citato e ai Parlamentari, in particolare ai Componenti delle Commissioni competenti, di respingere l'attuale formulazione della norma riformatrice dell'art. 16 d.P.R. 115/2002, rilevato che:
Nella stessa direzione va anche il Comunicato Stampa in data 15 novembre 2021 da parte dell'Unione Nazione Camera Avvocati Tributaristi (UNCAT) nella misura in cui rivolge “al governo Draghi la domanda se ritiene sostenibile che in un Paese che ancora riconosce sé stesso come Stato di diritto, si possa abdicare all'azione di tutela dei diritti per l'inefficienza di una procedura amministrativa di recupero delle spese eventualmente evase”.
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