Inammissibile il ricorso d'urgenza a tutela di un danno risarcibile

Redazione scientifica
15 Febbraio 2022

A seguito della stipulazione di un contratto di affitto di azienda e dell'avvento della pandemia da Covid-19, parte ricorrente chiedeva, in via cautelare, oltre alla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, l'accertamento dell'ingiustificato contegno dilatorio di parte resistente rispetto alla richiesta di risolvere il contratto e il ristoro dei relativi danni.

Ai fini del provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. il requisito del periculum in mora deve dar luogo ad un pregiudizio irreparabile e tale non può certo essere considerato un danno di natura economica, per sua stessa natura risarcibile. Da ciò consegue l'inammissibilità della pretesa attivata in via cautelare qualora il petitum sia in parte di mero accertamento ed in parte di carattere esclusivamente patrimoniale.

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