Revoca del gratuito patrocinio per manifesta infondatezza della domanda

Redazione scientifica
22 Febbraio 2022

Il Tribunale di Lucca si pronuncia sul ricorso in opposizione proposto avverso il provvedimento del giudice del lavoro, con il quale era stata revocata l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato per «manifesta oggettiva infondatezza della domanda».

La revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è conseguenza automatica, prevista per legge, della dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda e dell'accertamento della colpa grave nel promuovimento dei giudizi; si tratta, infatti, di una misura finalizzata ad evitare che i costi derivanti dalla proposizione di domande evidentemente infondate, ovvero di iniziative giudiziarie attivate con malafede e colpa grave, ricadano sulla collettività.

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