Esecuzione per rilascio

Ladislao Kowalsky
24 Febbraio 2022

L'esecuzione per il rilascio riguarda la procedura successiva all'ottenimento del titolo che ordina la restituzione dell'immobile sino alla sua liberazione a mezzo d' intervento dell'ufficiale giudiziario. Si tratta di un tipico esempio di processo esecutivo che, come detto, partendo dal titolo passa attraverso le fasi della notifica del precetto, del preavviso di sloggio e dell'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario che è l'organo incaricato ad eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Nell'ipotesi ci potrebbero anche essere...
Inquadramento

L'esecuzione per il rilascio dei beni immobili è inerente, ovviamente, alla fine traumatica di un rapporto. Si determina, è banale dirlo, quando il detentore, a qualsiasi titolo, non intenda spontaneamente dar corso alla restituzione dell'abitazione, del negozio, ufficio, capannone ecc. a seguito di un titolo giudiziale che a ciò lo condanni.

Nella pratica si tratta di una delle più tipiche azioni esecutive alle quali partecipa, con funzione principale, l'ufficiale giudiziario competente per la zona in cui l'immobile è ubicato.

Gli utenti della giustizia, ovviamente, mal sopportano tale procedura non riuscendo a capire, il più delle volte, il motivo di un procedimento lungo, articolato e costoso. Il titolare del diritto alla restituzione, infatti, che frequentemente ha ottenuto il titolo relativo, anche in questo caso dopo un complesso lungo e costoso iter giudiziario, vorrebbe la immediata soddisfazione del proprio diritto.

Dall'altra parte, al contrario e frequentemente, si opta per resistere ad oltranza al fine di poter godere il più a lungo possibile della disponibilità del bene. Ciò anche perché, spesso, ciò avviene in situazione di sostanziale gratuità. Si pensi agli sfratti per morosità ove, appunto, il conduttore, come detto, resiste il più a lungo possibile anche perché non ha alternative a fronte, il più delle volte, a situazioni di effettiva propria difficoltà economica.

Qui si introduce il delicatissimo tema di evidente carattere sociale relativo al diritto alla casa ed a dignitose condizioni di vita.

Per questo motivo, considerando il procedimento di sfratto una procedura comunque dirompente degli equilibri del tipo indicato, il legislatore ha da sempre dettato regole calmieratrici e posto particolare attenzione a tali situazioni.

Va tuttavia detto che il procedimento non riguarda solo la traumatica definizione di un rapporto interrotto per risoluzione sia esso per morosità o altra forma di inadempimento. Ma riguarda anche le finite locazioni laddove, in particolari momenti storici e in particolari situazioni territoriali, non è facile per le persone spesso anche adempienti ai loro obblighi, reperire soluzioni abitative alternative.

Vi è poi l'ampia casistica collegata alle locazioni ad uso diverso dall'abitativo che riguarda non più il diritto all'abitazione ma il diverso ambito dell'attività produttiva nei vari settori dell'economia.

Tanto per dare un'idea del fenomeno si consideri che, nel 2016, sono stati emessi 61.718 (dati Ministero Interno) provvedimenti di sfratto in riduzione del 5,51% rispetto al 2015. Per la esecuzione degli sfratti, sempre nel 2016, il dato è di 35.336, in aumento del 7,99% rispetto al 2015:

Numero sfratti abitativi 2016 SU 2015 (dati Ministero dell'Interno)

2015

2016

Totale procedimenti di sfratto di cui:

64.676

61.718

Per necessità del locatore

3.255

2.539

Per finita locazione

4.406

4.350

Per morosità

57.015

54.829

Su queste premesse, il presente intervento si occuperà delle modalità di esecuzione del procedimento di rilascio.

Il titolo esecutivo

Sulla base di un principio cardine del processo esecutivo come sancito dall'art. 474 c.p.c.: «L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile». La presenza del titolo e del relativo procedimento è diretta conseguenza del disposto dell'art. 2930 c.c. «Se non è adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata mobile o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile». L'elenco dei titoli esecutivi utili alla esecuzione viene dato sempre dal citato art. 474 c.p.c. che per il rilascio di immobili prevede: «… L'esecuzione forzata per consegna o rilascio, non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai nn. 1 e 3 del secondo comma …». Si tratta: «… 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; …3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge …». Pertanto sono titoli esecutivi: ovviamente le sentenze che contengono l'ordine di rilascio, le convalide di licenza o sfratto per finita locazione, le convalide di sfratto per morosità, il decreto di trasferimento del bene espropriato ex art. 586 c.p.c. Tra tali atti meritano una particolare attenzione: «… gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge …»

I titoli esecutivi a formazione privata

Con la novella introdotta all'art. 2, comma 3, lett. e), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, è stato modificato l'art. 474 c.p.c. stabilendo l'efficacia di titolo esecutivo per atti « … ricevuti da notaio ..». Quindi, si deve ritenere, nella forma di atto pubblico e non di scrittura privata autenticata. Gli stessi, pertanto, saranno idonei al fine di ottenere la consegna, quando si parla di beni mobili, o il rilascio quando si parla di beni immobili.

Sul punto, tuttavia, si sono sollevate alcune perplessità.

In particolar modo, rispetto al rapporto fra titolo esecutivo e le disposizioni delle leggi speciali in ordine alla scadenza del contratto, si pensi:

  • all'art. 30 l. 392/78 in tema di procedimento per il diniego di rinnovo alla prima scadenza delle locazioni ad uso diverso;
  • si pensi, attesa l'estensione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l. n. 431/1998 che quel procedimento vale anche per le locazioni abitative;
  • per tali ultime si pensi al meccanismo del termine di grazia di cui al combinato disposto degli artt. 5 e 55 della l. n. 392/1978;
  • si pensi ulteriormente all'ammissibilità dell'estensione, ultra partes, di un tale titolo e, pertanto, anche nei confronti di terzi estranei all'atto notarile contenente l'obbligo.

Se si aderisce, pertanto, alla tesi per cui l'atto notarile con le caratteristiche delineate e munito di formula sia titolo esecutivo tout court, allora si lascerà, alla eventuale opposizione alla esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la tutela delle prerogative previste dalle leggi speciali.

Altrimenti si dovrà ritenere la incompatibilità della natura esecutiva dei titoli notarili, evidentemente subordinati al previo rispetto delle disposizioni generali.

Nel ricordare, come detto sopra, la distinzione letterale tra consegna, riferita ai soli beni mobili, e a rilascio riferito ai beni immobili, va evidenziato come, attesa la novità, quegli atti, per gli obblighi lì contenuti sono titoli esecutivi per ambedue le ipotesi.

Evidente il particolare interesse, per gli utenti, alla soluzione sopra riportata. Avendo, infatti, un atto notarile che contenga la espressa previsione dell'obbligo di rilascio, nelle ipotesi lì considerate (morosità, inadempimento), si potrà dare corso da subito alla esecuzione evitando l'intero passaggio giudiziale.

La formula esecutiva

Una volta ottenuto il titolo, nelle diverse forme nel quale lo stesso può realizzarsi, gli atti: «… per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva …», ciò secondo il disposto di cui all'art. 475 c.p.c.. L'apposizione della formula o, come si dice: «La spedizione in forma esecutiva» è «effettuata dal cancelliere o dal notaio o altro pubblico ufficiale … apponendo, appunto, la formula del comandiamo».

Pertanto per il titolo a formazione privata qualora si intenda agire per le obbligazioni che dallo stesso risultano, sarà lo stesso notaio rogante a provvedere al relativo adempimento.

Anche sul punto qualche perplessità è sorta. Una, in particolare, atteso che la legge notarile attribuisce il potere del rilascio delle copie dell'atto solo al notaio che ha rogato il medesimo. Sorge, quindi, il problema dell'ottenimento delle copie qualora il notaio originario non eserciti più il proprio ministero. A tal proposito vale, probabilmente, riportare l'attenzione che qualche utente pone al problema. Vi è, infatti, prassi – forse non molto diffusa e, probabilmente posta in essere da utenti particolarmente attenti e, forse, anche maliziosi – di farsi rilasciare copia autentica munita di formula da subito e, pertanto, già dal momento della sottoscrizione dell'atto. In tal modo la parte ha in sue mani il titolo che potrà attivare nel caso se ne rendesse la necessità, senza dover nuovamente ricorrere all'ausilio del notaio.

Il precetto

Anche in questo caso siamo di fronte ad una disposizione di carattere assolutamente generale in materia di procedimenti esecutivi. L'atto prodromico all'inizio di ogni esecuzione, infatti, è l'atto di precetto previsto dall'art. 480 c.p.c.

Si tratta di una sorta di atto riassuntivo del diritto fatto valere e dell'obbligo che, conseguentemente, deve essere eseguito.

Non è atto di procedimento giudiziale e, pertanto ed a parte i tecnicismi del suo contenuto, può essere redatto anche personalmente dalla parte che intende dare corso alla esecuzione.

Il precetto, infatti, deve contenere tutte le previsioni di cui all'art. 480:

  • intimazione di adempiere l'obbligo entro 10 giorni;
  • avvertimento che contrariamente si procederà a esecuzione forzata;
  • indicazione delle parti, la data di notifica del titolo o avere sovraestesa copia autentica del medesimo ovviamente con la formula;
  • la dichiarazione di residenza o di domicilio nel Comune ove ha sede il giudice competente. Ciò a pena che, eventuali opposizioni, saranno notificate presso la cancelleria

Con l'art. 13, comma 1, lett. a), del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, è stato inserito l'obbligo di indicare, nel precetto, la possibilità di ricorrere a un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice per porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento.

Pare, tuttavia, che tale eventuale mancanza non infici la validità del precetto (Trib. Milano 30 marzo 2015 e Trib. Milano 18 febbraio 2016). Sul punto si consideri, ulteriormente, che quell'avvertimento è riferito a situazioni di obbligazioni pecuniarie che non si conciliano con l'esecuzione per il rilascio.

Specificatamente per tale tipo di esecuzione che, pertanto, prevede il rilascio di immobili, è previsto che l'atto di precetto contenga «la descrizione sommaria dei beni stessi» di quelli, quindi, che devono essere rilasciati.

Trattandosi di atto di parte non processuale, come detto, il precetto non necessita dell'intervento del legale e può essere sottoscritto dalla parte personalmente o anche da delegati e va notificato alla parte esecutata e personalmente ai sensi degli artt. 480 e 137 c.p.c.

Preavviso di sloggio

Successivamente al precetto e trascorsi, quindi, i termini di 10 giorni intimati per il rilascio e qualora ciò non sia avvenuto, l'ufficiale giudiziario notifica all'intimato altro atto, il così detto preavviso di rilascio di cui all'art. 608 c.p.c.

Con tale atto viene comunicato, con un preavviso non inferiore a dieci giorni, il giorno e l'ora in cui si procederà all'accesso in luogo per la materiale esecuzione dello sfratto. Lo scopo di tale ulteriore adempimento altro non è che quello di dare certezza (Cass. civ., sez. VI, 27 ottobre 2011, n. 22441) alle modalità e termini dell'esecuzione. Ciò in quanto quel procedimento è pur sempre considerato come evento di particolare delicatezza.

Secondo la citata novella del 2005, si è definitivamente risolto l'aspetto relativo all'inizio della esecuzione per il rilascio. Nel passato sullo specifico punto, si erano ingenerate diverse interpretazioni. Con il citato provvedimento è stato definito, quale momento di inizio della esecuzione, quello della notifica del preavviso. La questione, come detto, definisce l'aspetto relativo alla eventuale opposizione stabilendo, quindi, con quali modalità tra la citazione e il ricorso, nel rispetto dell'art. 615 c.p.c., l'opposizione andrà proposta. Si ricorda, infatti, che l'opposizione medesima andrà introdotta con citazione se formulata prima dell'inizio dell'esecuzione, con ricorso se proposta ad esecuzione iniziata.

Inoltre, l'indicato termine, serve anche quale riferimento per la validità del precetto. Quell'atto, infatti, ai sensi dell'articolo 481 c.p.c. perde efficacia se entro 90 giorni dalla notifica non si sia dato corso all'esecuzione. Nel caso di specie, quindi, trattandosi di rilascio di immobile, si dovrà provvedere alla notifica del preavviso di rilascio di cui all'art. 608 c.p.c., quale primo atto dell'esecuzione, entro l'indicato termine di giorni 90 dalla notifica del precetto.

L'accesso

Adempiuti i preventivi adempimenti, nel giorno e ora stabiliti come indicati nel preavviso di rilascio, l'ufficiale giudiziario, munito dei titoli, accede in luogo ed immette l'istante nella detenzione del bene diffidando i terzi a rispettare tale posizione. Il tutto secondo la lineare disposizione di cui all'art. 608 c.p.c.

In realtà, salvo al momento i locali non siano stati rilasciati, si realizzano frequentemente situazioni di conflittualità e contrasto. Ciò è già anticipato dalla norma medesima la quale, parimenti come per ogni tipo di esecuzione, ribadisce il potere dell'ufficiale giudiziario di ricorrere all'ausilio della forza pubblica ai sensi dell'art. 513 c.p.c. autorizzando lo stesso ad: «… aprire porte … vincere la resistenza opposta dall'esecutato o da terzi …».

Inutile ricordare come, nella prassi, la disponibilità della forza pubblica abbia dato origine alle più complesse e mutevoli situazioni per cui si rimanda la valutazione dell'aspetto alle singole situazioni territoriali. Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza è piuttosto precisa e, vien da dire, anche severa:

CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLA FORZA PUBBLICA: ORIENTAMENTI A CONFRONTO

Dovere primario di dare attuazione al titolo esecutivo

L'autorità amministrativa richiesta di concorrere con la forza pubblica all'esecuzione del comando contenuto nel titolo esecutivo di sfratto per finita locazione ha il dovere primario di prestare i mezzi per l'attuazione, in concreto, della funzione giurisdizionale per la tutela del diritto soggettivo leso e costituzionalmente protetto dall'art. 24 Cost., per cui risponde dei danni conseguenti alla mancata assistenza, salvo la prova dell'impossibilità dell'adempimento dovuto, da valutarsi in relazione: 1) all'eventuale indicazione di date alternative (diverse da quelle stabilite dall'ufficiale giudiziario) per l'esecuzione assistita; 2) al numero delle volte in cui l'assistenza sia stata infruttuosamente richiesta; 3) alla genericità o puntualità dei singoli motivi di diniego, risultando, comunque, manifestamente inammissibile l'allegazione della prevalenza d'interesse, su quello dello sfratto, di generiche esigenze di ordine pubblico, secondo una valutazione discrezionale dell'autorità (Cass. civ., sez. III, 26 febbraio 2004, n. 3873).

Diniego o differimento della concessione dell'assistenza della forza pubblica

I provvedimenti dell'Autorità amministrativa, in materia di graduazione degli sfratti e, in particolare, quelli che consistono nel diniego o nel differimento della concessione dell'assistenza della forza pubblica, incidono sul diritto soggettivo del proprietario-locatore e sullo svolgimento del relativo procedimento esecutivo; di conseguenza la legittimità degli atti dell'Autorità amministrativa, che si risolvano in un ostacolo o un differimento del rilascio forzoso dell'immobile, sono sindacabili dallo stesso giudice dell'esecuzione civile, in via incidentale e ai fini della disapplicazione (Cons. Stato, sez. III, 27/03/15 n. 1629).

Vale la pena ricordare che, solitamente, di fronte al mancato rilascio dell'immobile da parte dell'intimato, gli accessi dell'ufficiale giudiziario risultano essere, frequentemente, plurimi. Ciò dipende da vari fattori sia conflittuali che obiettivi in relazione alle esigenze del procedimento e sensibili, ovviamente, alla opportunità di non rendere eccessivamente forzoso il procedimento medesimo. Altro aspetto, quest'ultimo, che frequentemente, origina ulteriori motivi di disagio.

La (ri)fissazione del termine

Negli anni passati era prassi ricorrere a forme di proroghe degli sfratti sulla base di provvedimenti periodici.

Il tutto è stato disciplinato, in forma definitiva, dall'art. 6, n. 4) e 5),della l. n. 431/1998.

Si tratta, per i soli procedimenti di rilascio di immobili abitativi a seguito di provvedimenti di finita locazione (contra, nel senso dell'applicabilità anche alle morosità, Trib. Firenze 13 luglio 2001), della possibilità di ottenere la rifissazione del termine. Ai sensi dell'art. 56 della l. n. 392/1978, il giudice, infatti, nell'emettere il provvedimento che dispone il rilascio, fissa la data entro la quale l'intimato dovrà restituire l'immobile. Trattandosi di disposizione regolamentare vale la pena di riportarla per esteso:

DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI RILASCIO


Art. 6, comma 4 e 5, della l. n. 431/1998

4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore può chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il decreto del pretore il locatore ed il conduttore possono proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che giudica con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile.

5. Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 può essere fissato fino a diciotto mesi nei casi in cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni di età, abbia cinque o più figli a carico, sia iscritto nelle liste di mobilità, percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in costruzione, sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio. Il medesimo differimento del termine delle esecuzioni può essere fissato nei casi in cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi, sia portatore di handicap o malato terminale.

Più recentemente ed a seguito delle numerose forti perplessità manifestate in sede di interpretazione costituzionale delle norme che prevedevano la proroga degli sfratti, il legislatore è intervenuto con una disposizione che ha introdotto un concetto veramente innovativo. Con l'art. 6, comma 4 e 5, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, infatti, si è valorizzata la figura della c.d. «morosità incolpevole»; in pratica si sono previste previdenze economiche a favore di tali tipi di situazione:

Morosità incolpevole (art. 2 d.m. 14 maggio 2014, n. 75417 del Ministero delle Infrastrutture)

1. Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

2. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali

A fronte di tali situazioni vengono erogate, come detto, delle contribuzioni:

Criterio per l'accesso ai contributi (art. 3 d.m. 14 maggio 2014, n. 75417 del Ministero delle Infrastrutture)

1. Il comune, nel consentire l'accesso ai contributi di cui al presente decreto, nei limiti delle disponibilità finanziarie, verifica che il richiedente:

a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;

b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;

c) sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;

d) abbia cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.

2. Il comune verifica inoltre che il richiedente, ovvero un componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

3. Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale

Gli interventi previsti dalla nuova disposizione si articolano in due diverse modalità. La prima:

Priorità nella concessione dei contributi (art. 5 d.m. 14 maggio 2014, n. 75417 del Ministero delle Infrastrutture)

1. I provvedimenti comunali di cui al presente decreto sono destinati alla concessione di contributi in favore:

a) di inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;

b) di inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile;

c) di inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

La seconda alternativa modalità di intervento:

Graduazione programmata della forza pubblica (Art. 6 d.m. 14 maggio 2014, n. 75417 del Ministero delle Infrastrutture)


1. I comuni adottano le misure necessarie per comunicare alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto

In pratica, le modalità di cui sopra, mirano ad escludere interventi nell'ambito del procedimento esecutivo trasportando gli stessi:

  • o, art. 5, nella ridefinizione del rapporto;
  • oppure art. 6, in un intervento di tipo amministrativo relativo alla assistenza della forza pubblica.

Le disposizioni hanno a valere, ai sensi dell'art. 5 del d.l. n. 102/2013, per i Comuni ad alta tensione abitativa.

I mobili reperiti nell'immobile

Come ben noto a chi pratica la materia, uno dei problemi periodici rispetto alla liberazione dei locali, è rappresentato da quanto, in occasione dell'accesso, si reperisce all'interno dei medesimi. Si tratta, spesso, di effetti personali di ogni genere, arredi, a volte automezzi con o senza documenti e, ancora di più, nel caso di locali destinati ad attività, attrezzature o macchinari.

Ovvio che trattandosi di beni di terzi, che non hanno avuto la diligenza dell'asporto, costituiscono un effettivo problema. Ciò sia per la custodia sia per lo smaltimento.

Con l'art. 19, comma 1, lett. 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, è stato novellato l'art. 609 c.p.c. dando una disciplina al delicato aspetto. Anche in questo caso, trattandosi di disposizione regolamentare la riportiamo nel testo corrente:

Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione

Art. 609 c.p.c. come novellato dal d.l. n. 132/1014

1. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l'ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell'articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.

2. Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell'articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

3. Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest'ultima, da un custode nominato dall'ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.

4. Decorso il termine fissato nell'intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l'asporto.

5. Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l'asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l'eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611.

6. In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell'esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.

7. Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.

Le spese del procedimento

Alla fine della presente trattazione è d'obbligo considerare anche le spese del procedimento. Nel caso vale il generale principio processuale che viene espressamente richiamato dall'art. 611, comma 2, c.p.c., per cui alla fine del procedimento devono essere liquidate le spese. Sul punto vi è chiaro orientamento giurisprudenziale del seguente tenore: «A seguito della modifica dell'art. 611 c.p.c., operata dall'art. 2, comma 3, lett. e, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella l. 14 maggio 2005, n. 80 (riforma entrata in vigore il 1º marzo 2006), il giudice dell'esecuzione è tenuto a provvedere alla liquidazione delle spese del procedimento a norma degli artt. 91 ss. c.p.c. Pertanto il potere di liquidazione del giudice, in precedenza limitato alle spese vive, deve ritenersi esteso anche agli onorari e ai diritti, ed il relativo decreto, riconducibile all'ambito dell'art. 642 c.p.c., è impugnabile nelle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo» (Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2011, n. 15341).

Si ricorda che la sola specificazione di tutte le spese anticipate dall'esecutante, sono indicate, a cura dell'ufficiale giudiziario, nel processo verbale di rilascio redatto ai sensi dell'art. 611, comma 1, c.p.c.

La proroga degli sfratti a seguito dell'emergenza sanitaria del 2020/2021 e l'intervento della Corte Costituzionale

A seguito dell'emergenza sanitaria per il diffondersi del virus COVID-19, a partire dal 2020 sono intervenuti provvedimenti normativi di proroga nell'esecuzione degli sfratti:

Provvedimenti di proroga degli sfratti

Art. 103, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27

Art. 17-bis, comma 1, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77

Art. 13, comma 13, d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni, dalla l. 26 febbraio 2021, n. 21

Art. 40-quater, comma 1, d.l. 20 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla l. 21 maggio 2021, n. 69

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6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 1° settembre 2020

1. Al comma 6 dell'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 20, n. 18, convertito con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “1° settembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”.

13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, è prorogata:

a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;

b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021».

L'indicazione normativa era chiara. Veniva sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, pertanto, convalide di sfratto e altri provvedimenti giudiziari, dovendosi ritenere esclusi i verbali di conciliazione atteso che gli stessi ineriscono ad accordi di natura negoziale.

Ciò a valere, per le locazioni abitative e ad uso diverso, sia per finita locazione che per morosità o inadempimento.

L'originaria proroga al 1° settembre 2020 veniva poi differita al 31 dicembre 2020 rispetto alle medesime tipologie locative.

Con il d.l. n. 183 del 31 dicembre 2020, la sospensione era prorogata al 30 giugno 2021, ma, esclusivamente per i provvedimenti per mancato pagamento del canone alle scadenze nonché quelli di cui all'art. 586, comma 2, c.p.c. Si trattava dei decreti di trasferimento, a conclusione dei procedimenti di esecuzione immobiliare, di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

Ne conseguiva che, sulla base della nuova disposizione, si rendevano, da subito, eseguibili i provvedimenti per finita locazione.

Con il d.l. n. 41 del 20 marzo 2021, gli stessi abitativi e non - limitatamente a quelli conseguenti al mancato pagamento del canone nonché quelli di cui all'art. 586, comma 2, c.p.c. contenuti nel decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari - venivano prorogati al 30 settembre 2021, per i provvedimenti emessi tra il 28 febbraio 2020 ed il 30 settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

Da tale data, pertanto, liberi tutti, con facoltà di riprendere i procedimenti esecutivi di sfratto.

Inutile dire che le citate disposizioni normative ebbero a sollevare notevoli contestazioni. Ciò, soprattutto, per il fatto che erano riferiti anche a periodo antecedente all'emergenza sanitaria. Non veniva compreso, quindi, il motivo per il quale tali situazioni dovessero comportare conseguenze, rispetto al problema del rilascio degli immobili.

Le contestazioni si risolsero in alcuni provvedimenti giudiziali di remissione, per presunta incostituzionalità, alla Corte Costituzionale. In particolare:

- l'ordinanza 13 gennaio 2021 del giudice delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;

- l'ordinanza del 18 gennaio 2021del giudice delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Rovigo;

queste prime due, tuttavia, riferite all'art. 54-ter, comma1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 di proroga delle procedure esecutive immobiliari con riferimento all'abitazione principale del debitore;

- l'ordinanza del 24 aprile 2021 del Tribunale di Trieste;

- l'ordinanza del 3 giugno 2021 del Tribunale di Savona;

- l'ordinanza del 24 giugno 2021 del Tribunale di Piacenza;

le prime due in relazione all'art. 103, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e l'ultima sia per tale disposizione che in relazione alle esecuzioni immobiliari.

Sull'argomento, è intervenuta una prima sentenza della Corte Costituzionale la n. 128 del 22 giugno 2021. La stessa, tuttavia, con riferimento, esclusivamente, alle prime due remissioni in tema di esecuzioni immobiliari.

Con quella decisione, in sintesi, la Corte valorizzava l'art. 24, comma 1, Cost., in tema di tutela giurisdizionale dei diritti per cui è prevista la possibilità di agire in giudizio per la tutela degli stessi.

La fase di esecuzione forzata è, certamente, parte integrante della tutela anche perché diretta a rendere effettiva l'attuazione al provvedimento del giudice. Si tratta di una fase costituzionalmente necessaria per la funzione giurisdizionale ancorchè, il diritto, sia soggetto ad una sorta di discrezionalità lasciata al legislatore.

I limiti della stessa sono la irragionevolezza e l'arbitrarietà quali elementi di compressione del diritto di agire. Tuttavia, tale compressione, risulta essere eventualmente ammissibile come evento eccezionale, per particolari esigenze transitorie.

Si evidenzia, quindi, un difficile limite discriminante tra le due diverse e contrarie situazioni. La Corte cerca di spiegare ed identificare questo confine stabilendo che, l'elemento non valicabile rispetto alla compressione del diritto, è il ristretto periodo temporale ed il divieto di svuotare il diritto rendendolo sostanzialmente inutile “ … La sospensione delle procedure esecutive deve costituire, pertanto, un evento eccezionale: un intervento legislativo che di fatto svuoti di contenuto i titoli esecutivi giudiziali conseguiti nei confronti di un soggetto debitore può ritenersi giustificato da particolari esigenze transitorie qualora [ …] siffatto svuotamento sia limitato ad un ristretto periodo temporale” (sentenza n. 186/2013). E' ben vero che il legislatore ordinario - in presenza di altri diritti meritevoli di tutela, come quello fondamentale all'abitazione - può procrastinare la soddisfazione del diritto del creditore alla tutela giurisdizionale anche in sede esecutiva. Deve però sussistere un ragionevole bilanciamento tra i valori costituzionali in conflitto, da valutarsi considerando la proporzionalità dei mezzi scelti in relazione alle esigenze obiettive da soddisfare e alle finalità perseguite (ex plurimis, v. sent. n. 212/2020, n. 71/2015, n. 17/2011, n. 229/2010, n. 50/2010, n. 221/2008 e n. 1130/1988).”

Nel caso di specie, quindi, il diritto da comparare è quello dell'abitazione. Diritto sociale non espressamente menzionato nel testo costituzionale in quanto estrapolato dall'ordinamento e da sempre ritenuto incluso nell'elenco dei diritti inviolabili (sent. n. 44/2020 e 106/2018). L'abitazione, quindi, è bene di primaria importanza e rientra tra i requisiti essenziali caratterizzanti la società cui si conforma lo stato democratico voluto dalla Costituzione.

Diritto ad agire in giudizio, pertanto, contro il diritto all'abitazione.

Nell'esaminare le disposizioni incriminate per sospetta illegittimità, la Corte considera l'evoluzione delle disposizioni medesime da coniugare con i diversi principi lì considerati. Da una parte, infatti, vi è la sospensione delle procedure esecutive immobiliari in quanto il bene pignorato costituisce l'abitazione principale del debitore (d.l. n. 18/2020, art. 54). Dall'altra, la sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo e non abitativo (d.l. n. 18/2020, art. 106, comma 6).

Nella comparazione delle due distinte situazioni, espropriazione immobiliare da una parte e sospensione dei provvedimenti di rilascio dall'altra, la Corte considera che le due tutele si sono articolate in modo diverso:

- la normativa di riferimento alla sospensione delle esecuzioni immobiliari è rimasta immutata nei diversi provvedimenti (art. 54-ter, come modificato dall'art. 13, comma 14, del d.l. n. 183/2020). L'iniziale giustificazione, infatti, si è articolata in una protrazione nel tempo in modo immutato, non ha considerato il bilanciamento tra procedimenti in executivis e la tutela dei debitori esecutati, non sono stati analizzati criteri selettivi, la proroga è stata generalizzata, dovevano essere evidenziati presupposti soggettivi ed oggettivi del provvedimento demandando, eventualmente, al vaglio del giudice dell'esecuzione il contemperamento degli interessi tra le parti.

Da considerare, inoltre, che l'esecutato trovava ulteriore tutela nella sospensione dei provvedimenti di rilascio ex art. 586 c.p.c., nell'altro provvedimento di sospensione delle procedure esecutive di cui al d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, come prorogato dal d.l. n. 183/2020 (art. 13, comma 14).

Rispetto a tali situazioni, pertanto, la Corte concludeva rilevando la irragionevolezza e sproporzione della proroga. Ne veniva quindi dichiarata la illegittimità per violazione dell'art. 3, comma 1 (pari dignità dei cittadini) e art. 24, commi 1 e 2 (tutela giurisdizionale dei diritti) Cost.

Per quanto riguardava, al contrario, la sospensione dei provvedimenti di rilascio, con quella decisione, non si esaminavano tali aspetti in quanto la decisione era riferita solo alle prime due ordinanze di rinvio che riguardavano i rilasci nelle esecuzioni immobiliari.

Anticipava, tuttavia, la Corte, che la normativa di proroga dei provvedimenti di rilascio, non era rimasta immutata nei diversi provvedimenti succedutisi (art. 103 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 13, comma 13, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183) lasciando intendere la legittimità di tali ultimi.

Ciò proprio a seguito della evoluzione dei medesimi.

In effetti, con la successiva decisione Corte cost. n. 213/2021, veniva dichiarata la legittimità del blocco degli sfratti per morosità a seguito dell'emergenza COVID-19 ancorchè stabilire la non tollerabilità degli stessi oltre la data del 31 dicembre 2021.

Sul punto la Corte, riprendendo quanto anticipato nella precedente decisione, affermava “… se all'inizio dell'emergenza la sospensione era generalizzata, con le successive proroghe il legislatore ne ha via via ridotto l'ambito di applicazione, operando un progressivo e ragionevole aggiustamento del bilanciamento degli interessi e dei diritti in gioco. La proroga del blocco degli sfratti per morosità - disposta dal legislatore in presenza di una situazione eccezionale come la pandemia da COVID-19 - è una misura dal carattere intrinsecamente temporaneo in quanto è destinata ad esaurirsi entro il 31 dicembre 2021 senza possibilità di ulteriore proroga, avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale e i doveri di solidarietà tra consociati … ”.

Pertanto, illegittima la proroga dei provvedimenti di rilascio nelle esecuzioni immobiliari e, al contrario, legittime le proroghe dei provvedimenti di rilascio in quanto modificatesi nel tempo e, comunque, entro il limite del 31 dicembre 2021.

Conclusioni

In conclusione, volendo brevemente riassumere l'iter procedurale al fine di ottenere il rilascio dell'immobile, possiamo elencare i vari passaggi necessari per ottenere quel risultato, nel seguente modo: ottenimento del titolo giudiziale ed anche a formazione privata, apposizione della formula, notifica del titolo e dell'atto di precetto, del preavviso di rilascio, effettuazione dell'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario, sistemazione per gli eventuali mobili reperiti all'interno dei locali estranei all'esecuzione, immissione dell'istante nella detenzione del bene e liquidazione delle spese del procedimento. Procedimenti tutti che hanno subito i provvedimenti di proroga di cui al precedente paragrafo

Riferimenti

Tedoldi, Il procedimento per convalida di sfratto. La procedura esecutiva per il rilascio, a cura di Gurrado, Bologna, 2013, 355;

Scripelliti, La morosità incolpevole e gli sfratti infiniti, in Confedilizia, 2015.

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