Un condomino può rifiutarsi di pagare gli oneri condominiali per compensare un danno provocato ai suoi beni dal condominio?
04 Marzo 2022
Un condomino ha subìto danni alle suppellettili a causa di infiltrazioni e chiede che il condominio acquisti di propria iniziativa i beni danneggiati. Il condominio delibera di rimborsare la somma necessaria all'acquisto delle nuove suppellettili, previa esibizione di giustificativo di spesa. Il condomino non è d'accordo e sospende il pagamento degli oneri condominiali. Dunque, può un condomino rifiutarsi di pagare gli oneri condominiali per compensare un danno provocato ai suoi beni da fatto del condominio?
È alquanto noto in condominio che tutti i partecipanti sono tenuti a contribuire a prescindere dalla misura dell'uso che ciascuno ne faccia. Per meglio dire, con riferimento alle spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni, si parla di obligatio propter rem. La citata espressione riguarda le obbligazioni che “seguono” il bene; chiamate anche obbligazioni ambulatorie. L'obbligo di contribuire grava sul proprietario in quanto tale, a prescindere dall'effettivo uso che egli faccia dei beni comuni. Pertanto, il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali. In altre parole, l'amministratore di condominio può esigere il pagamento degli oneri dal titolare del diritto di proprietà. Diversamente (in alcuni casi) il condomino può rifiutare di pagare le quote condominiali se sono riferibili a una delibera annullabile o nulla. Ovviamente, nel primo caso occorrerà impugnare la decisione entro il consueto termine di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. In mancanza, la delibera sarà efficace a tutti gli effetti e, dunque, inattaccabile. Dunque, se non si contesta la decisione dell'assemblea entro il termine di trenta giorni, non si può più evitare di pagare la propria quota, anche se la divisione delle spese o la decisione di spesa è illegittima. Nel caso di delibera radicalmente nulla, invece, è sempre possibile opporsi alla richiesta di pagamento delle spese condominiali avanzata dall'amministratore. La nullità della delibera assembleare, infatti, può essere fatta valere in ogni tempo, con conseguente possibilità di far caducare il titolo che legittimerebbe il pagamento delle spese condominiale. Altra ipotesi è quella delle innovazioni voluttuarie, ove la legge consente ai singoli condòmini che non intendono avvantaggiarsene di sottrarsi dalle spese. Al di fuori di queste ipotesi non è possibile sottrarsi dal pagamento delle spese condominiali. In particolare, come nella vicenda in esame, l'assemblea, riconoscendo la legittimità del risarcimento, correttamente aveva richiesto un giustificativo della spesa prima di effettuare il rimborso. In conclusione, per le ragioni esposte, in presenza di una delibera che riconosce la presenza dei danni e dell'obbligo di risarcire il danneggiato, non può ritenersi condivisibile il comportamento del condomino di rifiutarsi di pagare le spese condominiali pretendendo che “il condominio acquisti di propria iniziativa i beni danneggiati”.
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