Il diritto all’oblio della madre biologica incapace prevale su quello del figlio che vuole conoscerne l’identità
14 Marzo 2022
La Corte d'Appello respingeva il reclamo proposto da G.A. avverso il decreto di rigetto del Tribunale per i minorenni di Milano relativo alla sua istanza diretta a conoscere l'identità dei genitori biologici. La Corte d'Appello riteneva infatti che la madre naturale del reclamante, a causa della grave compromissione delle facoltà cognitive e volitive, non avesse potuto esprimere l'autorizzazione a rivelare la propria identità. Pertanto, reputava che il diritto all'oblio della donna, inteso come il diritto di dimenticare e di essere dimenticata, fosse ancora sussistente e meritevole di protezione. G.A. ricorre in Cassazione, denunciando, tra i vari motivi violazione o falsa applicazione di legge relativamente all'art. 28, comma 7, l. n. 184/1983. Secondo il ricorrente, infatti, la Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto che l'impossibilità della madre biologica di esprimere il consenso fosse da equiparare al diniego relativo alla richiesta di revoca di volontà di mantenere l'anonimato. G.A., invece, afferma, che «l'impossibilità psichica di esprimere il consenso di fronte all'interpello circa la volontà di mantenere l'anonimato» debba essere parificata «all'impossibilità fisica, per decesso o irreperibilità, prevista dall'art. 28, comma 8, l. 184/1983, mentre la Corte territoriale non ha effettuato alcun bilanciamento tra il diritto della madre di mantenere l'anonimato e il diritto del figlio di conoscere le proprie origini». La doglianza è infondata. Il Collegio, infatti, ritiene di dover dare continuità ad un orientamento espresso in merito ad una fattispecie analoga a quella in esame dove è stato ribadito che «il figlio nato da un parto anonimo ha diritto di conoscere le proprie origini, ma il suo diritto deve essere bilanciato con il diritto della madre a decidere di conservare o meno l'anonimato». Quindi, se, da un lato, deve consentirsi al figlio di interpellare la madre biologica per sapere se intenda o meno revocare la propria scelta, dall'altro lato deve anche essere tutelato l'equilibrio psico-fisico della genitrice, «sicché il diritto all'interpello non può essere attivato qualora la madre versi in stato di incapacità, anche non dichiarata, e non sia pertanto in grado di revocare validamente la propria scelta» (Cass. n. 22497/2021). Secondo la Suprema Corte, nel caso di specie, i giudici di secondo grado si sono attenuti ai principi appena richiamati, ritenendo che l'interpello avesse avuto esito negativo, dopo aver accertato una grave compromissione delle facoltà cognitive e volitive della donna, che non solo non era stata in grado di esprimere la propria volontà, ma neppure ricordava l'evento della nascita. Inoltre, «la madre non aveva mai avuto contatti e notizie del figlio per oltre quarant'anni e, date le condizioni mentali in cui versava, aveva trovato una sua compensazione attraverso l'oblio dell'evento della nascita del figlio», quindi una rievocazione di quell'evento avrebbe potuto pregiudicare il suo stato psichico. Per questi motivi, la Cassazione rigetta il ricorso.
Fonte: dirittoegiustizia.it |