Conflitto tra genitori sulle vaccinazioni obbligatorie: infondata la questione di legittimità costituzionale
15 Marzo 2022
Un padre ricorreva presso il Tribunale di Milano al fine di ottenere, «anche a fronte di mancato consenso o dissenso materno, da solo e senza necessità del consenso materno, l'assenso», affinché la figlia minore infrasedicenne potesse ricevere le mancanti vaccinazioni obbligatorie e i richiami vaccinali obbligatori ancora non effettuati, come da d.l. n. 73/2017, convertito in l. n. 119/2017, «nonché le seguenti vaccinazioni facoltative raccomandate, al compimento del 12° anno d'età o comunque secondo le indicazioni del medico-pediatra di riferimento: anti-HPV e anti-meningococcica ACWY135», oltre che il consenso a poter effettuare alla figlia, quando necessario, il tampone anti-COVID. La madre si costituiva in giudizio, sollevando l'istanza incidentale di costituzionalità, ai sensi dell'art. 23 della Legge Costituzionale n. 87/53, per la violazione degli artt. 2, 3, 5, 19, 21, 31 e 32 Cost., con riferimento agli artt. 1, 1-bis e 1-ter, l. 119/2017. In via istruttoria, invece, chiedeva la disposizione della CTU volta ad accertare la validità dei suddetti vaccini, ritenendoli non idonei. Il Tribunale di Milano rigettava il ricorso della madre. Quest'ultima, allora, ricorre presso la Corte d'Appello, la quale non ritiene fondata la questione. Infatti, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 5/2018, ha già avuto modo di valutare la legittimità costituzionale del d.l. n. 73/2017 e della legge di conversione n. 119/2017, su ricorso della Regione Veneto, ed ha dichiarato, tra l'altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro l'art. 1, commi da 1 a 5, e contro gli artt. 3, 4 e 5, d.l. n. 73/2017, nella versione originaria e contro l'art. 1, commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4 e 6-ter, e contro gli artt. 3, 3-bis, 4, 5, 5-quater e 7, d.l. n. 73/2017, come convertito dalla legge n. 119/2017, denunciati per violazione degli artt. 2, 3, 31, 32, 34 e 97 Cost., quest'ultimo in «combinato disposto» con gli artt. 117, commi 3 e 4, e 118 Costituzione. L'art. 32 Cost., infatti, postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività (sentenza n. 268/2017), nonché, nel caso di vaccinazioni obbligatorie, con l'interesse del bambino, che esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai loro compiti di cura (sentenza n. 258/1994). In particolare, la Corte ha precisato che «la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria» (sentenze n. 258/1994 e n. 307/1990). Ne consegue che, il recente giudizio della Corte Costituzionale consente, non solo di valutare come manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine alla legge del 2017, ma anche, «di rigettare le osservazioni contenute nella memoria di costituzione» contrarie ai vaccini, formulate sulla base di opinabili e soggettive valutazioni di qualche soggetto o ente, del tutto in contrasto con gli approdi della comunità scientifica nazionale ed internazionale. Per tutti questi motivi, la Corte territoriale rigetta la domanda di trasmissione degli atti alla Consulta e respinge l'stanza ex art. 283 c.p.c. |